Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Savona e Imperia da multare o denunciare?
Perché Giuliano e Natta ignorano il codice stradale. Le provinciali e la fascia di 6 metri


Tutti i comuni della Provincia di Cuneo hanno affisso un avviso pubblico in cui si richiama la comunicazione dell’Amministrazione provinciale. In un’Italia che ha il primato europeo di leggi, leggine, norme, burocrazia e dove il rispetto lascia in gran parte a desiderare, incentivando una diffusa illegalità, che si trasforma in diseducazione civica di massa, c’è un preciso articolo del Codice della Strada che impone ai proprietari confinanti le strade provinciali (le prime nella graduatoria della lunghezza complessiva, basti pensare che in Provincia di Imperia sono 97, poco meno nel Savonese) di “effettuare il taglio e la rimozione  delle piantagioni e siepi entro una fascia minima di 6 metri dal sedime viabile, al fine di garantire e tutelare la sicurezza stradale”, e aggiungiamo l’incolumità dei cittadini. Per i trasgressori sanzione da 169 a 679 €. E il divario per chi percorre le provinciali delle tre Province si vede. Eccome !Abbiamo letto ed ascoltato, sui mass media, a Imperia Tv soprattutto le lagnanze del sindaco presidente Fabio Natta (IM), meno visibilità ha la collega di Savona (Monica Giuliano, primo cittadino di Vado Ligure), sulle problematiche che caratterizzano le provinciali, mal ridotte, all’insegna delle buche e non solo (avvallamenti, frane, dissesti, asfaltatura molto precaria, il tutto con i  potenziali crismi della pericolosità) per colpa delle ‘casse vuote’ e dei ‘tagli’ dello Stato, della parziale soppressione e svuotamento, a vantaggio della Regione, ma con incombenze alle quali non corrispondono finanziamenti e risorse. Se lo dicono e lo ripetono in tutte le salse c’è da credere e prendere atto sperando che la nuova massiccia forza di centro destra e grillina approdata alla Camera e al Senato e forse in un futuro governo, metta mano a ciò che in campagna elettorale si è promesso a beneficio delle esigenze di provincia e comuni.

Resta però una considerazione non proprio secondaria. Perchè i due presidenti (Giuliano e Natta) non mettono in pratica un esempio di rispetto della legalità (obblighi e doveri, ma anche diritti) in materia di strade provinciali seguendo il virtuoso esempio di Cuneo ? essendo la provincia più estesa d’Italia ha anche una rete di ‘provinciali’ da record . Cosa ha impedito finora di disattendere, di far rispettare il codice della strada in tema di sicurezza ? Lo scorso anno in base ad una statistica pubblicata dal Sole 24 Ore, le strade della provincia di Imperia risultavano “tra le più pericolose d’Italia”, quanto ad incidenti stradali.

Un’ultima osservazione: se non si provvede a far rispettare la norma del codice stradale chi è passibile di ‘omissione di atti d’ufficio” ? E se in conseguenza dell’inosservanza scaturisse un incidente mortale (con un nesso di causalità o di concorso) chi dovrebbe essere chiamato a rispondere in sede penale e civile ? La recente vicenda della condanna dell’ex sindaco di Genova (non per una responsabilità diretta ma per aver omesso provvedimenti atti ad evitare il disastro e le morti in conseguenza dell’alluvione) appare abbastanza significativa e dovrebbe essere di ammonimento. E nel caso specifico è palese quanto succede nelle due province liguri.

ECCO IL DECRETO LEGISLATIVO

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 29: Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. (1)

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

NB. L’importo delle sanzioni potrebbe essere stato aggiornato con l’ultima revisione del codice


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