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Tribunale civile di Savona, una buona notizia
giustizia e decreti più veloci, meno arretrati
la riforma non serve, urge coprire gli organici


Pubblichiamo l’intervento del presidente della sezione civile del tribunale di Savona dr. Alberto Princiotta sul tema:  “Giustizia civile. Situazione locale. Consuntivo a cinque anni dalla revisione della geografia giudiziaria. Ufficio per il processo: modello organizzativo. Riforma del processo civile”.  Nel focus (giustizia civile e penale)  partendo dalla realtà territoriale alle principali riforme attuate ed in cantiere, che si è svolto a palazzo di Giustizia. Coordinato da Lorena CANAPARO (Presidente Tribunale Savona), Ubaldo PELOSI (Procuratore Savona), Fabio CARDONE (Presidente C.O.A. Savona), Moderatore : Luca UBALDESCHI ( Direttore del Secolo XIX).

Le domande del direttore del Secolo XIX,  LucaUbaldeschi, con Maurizio Pellissone, capo della redazione di Savona, durante il convegno sulla stato della giustizia

di Alberto Princiotta*

Alberto Princiotta e Lorena Canaparo presidente  del Tribunale di Savona

La riforma del processo civile preannunziata da Governo. I dati di produttività e di efficienza per il nostro tribunale confermano indirettamente che l’ attuale sistema processuale garantisce una risposta efficace alla domanda di giustizia. La riduzione delle pendenze, la contrazione della durata media dei processi e dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi interessa del resto da anni il funzionamento della giustizia civile in tutto il nostro Paese.

Si tratta di un equilibrio processuale che è stato raggiunto solo recentemente, a fatica, dopo una serie di riforme.

Quindi la riforma del processo non era richiesta dagli operatori pratici -Avvocati e Magistrati- mentre tutti chiedono a gran voce la copertura degli organici del personale amministrativo che non solo a Savona, ma in tutta Italia opera in un contesto di costante, quotidiana emergenza.

Senza considerare che ogni riforma che punti esclusivamente alla rapida definizione delle cause di nuova iscrizione comporta a tutti gli operatori costose perdite di tempo per lo studio e gli adattamenti  e, comunque, rallenta la definizione dell’arretrato che rimane sempre significativo.

La riforma processuale non era poi indicata tra le priorità nel Contratto per il Governo del Cambiamento che pareva circoscrivere ogni intervento valorizzando il rito ordinario.

Nel contratto era stato scritto esclusivamente sul punto: “occorre velocizzare e snellire il processo civile mediante una semplificazione e riduzione drastica del numero dei riti, limitandoli al rito ordinario e al rito del lavoro. Verrà inoltre introdotto l’obbligo per il giudice, alla prima udienza, di prevedere la calendarizzazione dell’intero procedimento per garantire alle parti una maggiore certezza circa la durata del processo”.

Le cose sono cambiate ed il Ministro sta lavorando a tappe forzate all’ elaborazione di una  legge delega per la riforma del processo civile.

La riforma prevede la creazione di un “rito semplificato davanti al tribunale in composizione monocratica”.

Si prevede che il nuovo rito semplificato diventi il rito ordinario; viene definito quale obbligatorio e scompare il rito sommario di cognizione che pure era stato introdotto solo nel 2009 e che è oggetto di crescente utilizzo dagli avvocati e dai magistrati.

Il nuovo rito viene qualificato come esclusivo (e quindi unico utilizzabile), restano fuori solo i procedimenti gestiti con il rito del lavoro.

Per quanto è dato comprendere, vengono ristretti i tempi di gestione del processo a disposizione degli avvocati e dei magistrati.

Si prevede in particolare:

1.- la riduzione delle controversie in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

2.- il processo nel nuovo rito monocratico sarà sempre introdotto con ricorso e sarà integralmente telematico;

3.- le preclusioni processuali e le istanze istruttorie saranno trattate molto più anticipatamente rispetto al modello vigente che, invece, dopo la riforma del 2005 sta dando un’ ottima prova;

4.- il modulo decisorio sarà sempre quello dell’ art. 281 sexies con concessione di termini per note antecedenti all’ udienza.

Questi sono taluni dei punti principali  della riforma in arrivo.

Mi sembra che il difetto più evidente della riforma sia quello di trattare tutte le controversie come se fossero di pari consistenza: vengono destinate eguali risorse sia ai processi di scarso rilievo sia a quelli di rilevante impatto sulla vita delle persone e sull’ economia.

Mentre, invece, dovrebbero essere destinate alla singola controversia le risorse che sembrano più appropriate al caso concreto.

In questo senso, la situazione attuale con il processo ordinario e quello sommario mi sembra preferibile perché consente tendenzialmente agli avvocati ed al giudice di adeguare meglio il processo alla controversia con un dispendio di risorse tendenzialmente più proporzionato.

Vedremo come verrà presentato concretamente a breve il progetto ed in quale misura lo stesso sarà oggetto di discussione tra i pratici Avvocati e Magistrati o se verrà imposto dall’alto. 

Passerei alla seconda parte della domanda, quella relativa alla magistratura onoraria ed alla organizzazione del tribunale quando verrà realizzata la riforma organica della magistratura onoraria, dell’ organizzazione del tribunale e dell’ aumento di competenza dei giudice di pace disposto dal Decreto legislativo n. 116\2017  .

Si tratta di un tema di grande importanza che è stato oggetto di una importante riforma nel 2017 che:

.- ha disciplinato lo status dei magistrati onorari,

.- ha modificato profondamente l’ organizzazione del lavoro in tribunale,

.- ha modificato la competenza dei giudici di pace.

La  Riforma è del 2017, ma ancora oggi non è entrata pienamente in vigore (lo entrerà in larga misura solo sul finire del 2021) e intanto la magistratura onoraria protesta sempre più vivacemente ed a maggio entrerà nuovamente in sciopero (due settimane i GDP ed una i giudici onorari di tribunale).

Sono in corso tavoli tecnici riservati che trattano principalmente la disciplina del sistema dei compensi che è uno dei punti di maggiore contestazione perché, da un sistema di lavoro a cottimo, si è passati ad un sistema di remunerazione tendenzialmente predeterminata.

Oggetto di contestazione da parte dei sindacati dei magistrati onorari sono anche i procedimenti disciplinari e l’ inserimento nell’ ufficio del processo che è rifiutato dai giudici onorari (che ne chiedono la copertura solo su base volontaria) laddove il potenziamento dell’ ufficio del processo era uno degli obbiettivi della riforma.

La legge ha certamente notevoli aspetti positivi se non altro perché ha cercato di disciplinare una materia che da più di venti anni era in attesa di una riforma organica, uniformando uno status (tra giudici di pace e la “magistratura vicaria dei GOT e dei VPO”) incomprensibilmente sperequato, principalmente sotto l’ aspetto retributivo.

I magistrati onorari che erano entrati in servizio per periodi predeterminati sono stati negli anni tutti  prorogati nello svolgimento dell’ incarico: basti pensare che la nomina della decana dei giudici onorari savonesi risale al 19 marzo 1998 (si 1998).

La legge, per quanto qui interessa, unifica lo statuto giuridico dei magistrati onorari, coniuga la onorarietà alla temporaneità e alla non esclusività (a regime prevede infatti che il giudice onorario, per lo svolgimento  dell’ incarico, avrà a disposizione al massimo due giorni di lavoro settimanali).

La legge consente, quindi, al magistrato onorario di continuare a svolgere un’ altra attività professionale che viene ritenuta primaria (ecco perché si dice che coniuga la onorarietà alla temporaneità e alla non esclusività).

La legge prevede che i giudici onorari –sotto il coordinamento diretto del presidente del tribunale che vigila sulla loro attività- debbano essere assegnati:

1.- all’ ufficio di giudice di pace

2.- all’ ufficio del processo.

Quest’ ultima costituisce una destinazione strategica ed opportuna perché  il giudice è l’ unico professionista a non essere dotato di assistenza qualificata e costante nell’espletamento delle sue attività.

Ed i positivi risultati del tribunale savonese sono stati realizzati grazie anche alla, seppure iniziale, attivazione dell’ ufficio del processo.

Negli ultimi anni, infatti, a Savona i giudici onorari  hanno affiancato con continuità i giudici togati in particolare nello svolgimento dell’ attività istruttoria, seguendone le direttive indicate nella stessa ordinanza di ammissione delle prove disposta sempre dal giudice togato. Tali direttive sovente erano concordate anche a voce e talvolta anche nel corso delle stesse udienze istruttorie: io con il mio giudice onorario da anni sto lavorando idealmente seduto allo stesso tavolo ed utilizzo la stessa consolle del magistrato su cui lavoriamo contemporaneamente entrambi.

Un altro aspetto rilevante della legge è il notevole potenziamento delle competenze civili del giudice di pace che è stato dilazionato nel tempo ed entrerà in vigore dal 31 ottobre 2021.

Vi è da dire, però, che già attualmente l’ ufficio del giudice di pace a Savona come anche in Italia è sempre più in difficoltà.

A Savona, in particolare, soffre di una grave carenza di organico: sono presenti 4 giudici di pace su un organico di 7 unità.

La presidente del tribunale, proprio grazie alla riforma, ha iniziato a monitorare la situazione; ha, quindi,  valutato l’ aumento delle pendenze ed ha gennaio a mandato i rinforzi.

Ha, quindi, applicato per un anno un giudice onorario del tribunale all’ ufficio del giudice di pace.

Queste sono le premesse.

Eppure i giudici di pace savonesi in prospettiva dovranno essere molto più operativi perché dal 31 ottobre 2021 dovranno occuparsi, tra l’ altro:

1.- delle cause sino al valore di €. 30.000 (oggi il limite è 5.000);

2.-  delle cause di risarcimento danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti sino a 50.000   (il limite attualmente è di €. 20.000);

3.- delle cause di usucapione di beni immobili e diritti immobiliari sino al valore di €. 30.000 e della materia dell’ espropriazione mobiliare;

4.- dal 31 ottobre 2025  saranno competenti a trattare tutte le cause in materia condominio di edifici.

Si tratta di un notevole passaggio di competenze civili, mentre quelle penali resteranno immutate.

Ho iniziato a riflettere sul numero dei processi civili la cui trattazione verrà affidata ai giudici di pace a Savona  ed i dati mi sembrano impressionanti: ad esempio passeranno almeno l’ 85% dei decreti ingiuntivi attualmente trattati dal tribunale: nel 2018, solo nel settore civile, sono stati emessi 1134 decreti ingiuntivi di cui solo 177 di valore superiore a 30.000 euro.

Penso che dovrebbero passare anche almeno il 30% dei procedimenti di cognizione ordinaria, non specialistica del tribunale.

Come sarà possibile in un ufficio che già oggi è sottorganico ?

Come sarà possibile in un ufficio che è gestito da giudici onorari che, in quanto tali, a regime, secondo la riforma,  non dovranno lavorare più di due giorni a settimana ?

Deve infatti comprendersi che secondo l’ impostazione della riforma 9 giudici onorari potendo lavorare solo due giorni alla settimana equivalgono a non più di tre giudici togati.

Come potranno i 9 giudici di pace che saranno in servizio a Savona gestire la mole di lavoro che si abbatterà su di loro il 31 ottobre 2021?

Il 2021 non è poi così lontano e sono già passati due anni dalla riforma.

E chiaro che continuano a non trovarsi le risorse indispensabili per realizzare la riforma della magistratura onoraria e per cambiare l’ organizzazione del lavoro nei tribunali.

Non a caso la riforma nello stile italiano è stata sbrigativamente disposta “senza nuovi oneri per la finanza pubblica” (c.d. clausola di invarianza finanziaria).

Per rispondere alla domanda, dovendo fare una credibile previsione di quello che succederà il 31 ottobre 2021 è probabile che l’ incremento di competenze subirà un rinvio per evitare grossi scossoni suscettibili anche di causare una perdita di credibilità del sistema ed anche per consentire ai giudici di pace di iniziare ad utilizzare il processo civile telematico che sarà a breve introdotto anche per loro con la riforma del rito civile.

Alberto Princiotta*, presidente della sezione civile del Tribunale di Savona

Il grafico pubblicato sulla pagina del Secolo XIX Savona

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