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Liguria e Basso Piemonte

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Alassio dove il WWF Liguria rivela: ‘Edilizia, in un anno si riesce ad ottenere tutte le varianti possibili’


Ad Alassio in un anno si riesce ad ottenere tutte le varianti possibili…(tra il 2021 ed il 2022): al PTCP, al Piano di bacino, al PUC…Lo sostiene con una nota Marco Piombo (WWF Liguria).

“La variante  al PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) approvata in giunta regionale n. 1378 e non portata in consiglio regionale. Non viene citato il nulla osta del Consiglio regionale assemblea legislativa da rendersi entro 30 giorni dal ricevimento della pratica approvata in giunta regionale n. 1378 e non portata in consiglio regionale”.

Sul Secolo XIX si leggeva: la storia Genova. «Abbiamo mandato il valore fuori mercato ma almeno evitato che la collina di Alassio diventasse oggetto di una maxi speculazione». Antonio Ricci, noto autore tv, e la moglie Silvia Arnaud, l’altra sera a Palazzo della Meridiana, a Genova, in occasione della presentazione del volume “Inglesi in Liguria”.

“Hanno raccontato il loro personale contributo alla salvaguardia del prezioso e spettacolare patrimonio di ville e giardini inglesi liguri (la regione era casa di tantissimi inglesi tra fine Ottocento e i primi del Novecento). «Nel 2006 abbiamo gareggiato a quest’asta giudiziaria che riguardava una villa inglese di Alassio e tutta la collina intorno – la narrazione dei Ricci – eravamo in 10, erano gli anni dei cosiddetti “furbetti del quartierino”, tra i partecipanti c’erano almeno un paio di grossi gruppi del nord Italia intenzionati a speculare. Uno ha costruito Sharm El Sheikh, per capirci. Alla fine abbiamo vinto mandando l’asta fuori mercato ma almeno salvando la collina…». Ora in quella dimora è nato l’hotel Villa della Pergola, un relais chateaux di grande charme. E il giardino dei Ricci è stato appena premiato come il Parco più bello d’Italia. «In un parte del terreno nasceranno tre serre progettate da Renzo Piano intitolate l’Orto Rampante in onore a Italo Calvino» ha aggiunto il papà di “Striscia la Notizia”. (D.Frec.)

https://geoportal.regione.liguria.it/archivio-focus/item/817-ptcp-assetto-insediativo-tav-245-2.html

2022 N° 1378 – Deliberazione. Comune di Alassio (Sv). Variante al PUC, con correlata proposta di modifica al PTCP, per l’individuazione della sottozona TE3.1 presso la strada vicinale in loc. Madonna del Vento. Approvazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 e 38 , comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m. e dell’art. 80, comma 2, n. 1, della l.r. n. 11/2015 e s.m..

Data di pubblicazione su web: 30-12-2022 Struttura Proponente: Servizio Urbanistica. Soggetto Emanante o Amministratore Proponente: SCAJOLA Marco. Materia: Territorio e Ambiente. Argomento: Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Allegati: REG_AMM_A_1378_2022.pdf

https://www.alassionews.it/2022/09/appunti-del-consiglio-comunale-19/

Il Consiglio Comunale si è dunque riunito in seduta pubblica di prima convocazione per il giorno giovedì 22 settembre 2022 ore 21:00 per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Roberta Zucchinetti – Stante l’urgenza del punto, siamo a chiedere l’inversione dell’Odg – il punto 13 va al punto 2 Votazione: approvato all’unanimità.

13 – Variante al P.U.C. ex art. 44 L.U.R., di iniziativa privata con inserimento di sottozona TE3.1 in Ambito Agricolo n° 3 e relativo rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a V.A.S. con proposta di variante al P.T.C.P – assetto insediativo – ai sensi dell’art. 38 legge Regionale n. 36/1997 e ss.mm.ii. – Pronuncia sulle osservazioni e adozione della dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 

Franca Giannotta- Cercherò di essere breve, stante una relazione molto lunga. Con la delibera che andiamo ad approvare, ci occupiamo della variante al PUC per la realizzazione di un intervento privato di nuova costruzione e di ampliamento dei volumi esistenti in Strada Vicinale Madonna del Vento. In realtà ci siamo già occupati di questa variante nel corso del consiglio del 29 giugno 2021 approvandola all’unanimità.

Successivamente all’approvazione gli uffici hanno dato via all’iter procedurale per cui la variante, unitamente alla delibera è stata pubblicata sul sito del Comune di Alassio e messa a disposizione per la libera visione per il termine di legge di 60 giorni durante i quali chiunque ha potuto prendere visione e presentare osservazioni. Contestualmente la delibera è stata trasmessa alla Regione Liguria che ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Nel periodo della pubblicazione è pervenuta un’osservazione a firma del delegato del WWF Italia che si sviluppa su cinque punti. In sostanza, l’osservazione nel suo complesso ha evidenziato la necessità di approfondire la conoscenza delle caratteristiche del terreno e predisporre ulteriori indagini viste le criticità di dissesto idrogeologico presenti.

A seguito di ciò gli uffici hanno elaborato le controdeduzioni.

E’ stato osservato che nella variante è stato compreso un mappale che nel 2016 è stato percorso da un incendio, per cui allo stato vige ancora il divieto di modificare l’originaria destinazione d’uso. Gli uffici hanno proceduto all’istruttoria e in effetti hanno ravvisato che una parte del suddetto mappale (189 foglio 13) è stato attraversato dal fuoco e l’hanno stralciato. Ciò non ha portato alcuna conseguenza per quanto riguarda la realizzabilità del progetto. Tale punto dell’osservazione pertanto è stato accolto.

Nell’altro punto il WWF chiede di verificare se in passato siano stati rilasciati titoli autorizzativi per la riduzione della parte boscata. Nel caso in esame al partire dal 2018 e fino al maggio 2021 la società proponente ha presentato al Comune denunce di avvio di operazioni di ripristino di terreni agricoli terrazzati di proprietà, delle quali alcune riguardano i mappali in oggetto della variante, mentre i restanti mappali non sono stati oggetto di recenti interventi e conservano il loro stato naturale preesistente di pineta. Pertanto gli interventi realizzati sull’ara in questione sono conformi sia per gli aspetti urbanistici, sia per gli aspetti ambientali, per cui questo punto è stato respinto.

Il terzo punto evidenzia il contrasto della variante rispetto al PTCP in ambito costiero, in quanto, a seguito della modifica verrebbero rese edificabili aree attualmente assoggettate al regime insediativo ANI-MA che prevede la salvaguardia di corridoi paesaggistico e ambientale ma permette possibilità edificatorie. Dunque anche questo punto è stato respinto su parere favorevole della Regione Liguria.

Con il punto 4 l’osservazione rileva criticità della variante rispetto alle aree di alta franta quiescente e riguardo agli aspetti idraulici rispetto alla vicinanza al Rio Boccari.

Anche questo punto viene respinto in quanto l’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale con apposito decreto ha espresso parere favorevole.

L’ultimo punto riguarda un chiarimento rispetto all’autorità competenti per la VAS a tale proposito la Regione con apposita delibera di Giunta ha escluso la variante dall’assoggettamento a Vas, anche questo punto, pertanto non viene accolto.

Il Consiglio Comunale questa sera prende atto quindi che durante il periodo di pubblicazione a libera visione al pubblico nell’ambito della variante al P.U.C. connessa alla realizzazione di un intervento privato di nuova costruzione e di ampliamento di volumi esistenti in Strada Vicinale Madonna del Vento, è pervenuta un’osservazione a firma del Delegato Liguria del WWF Italia.

L’Assemblea fa proprie le controdeduzioni all’osservazione pervenuta esplicitate nella Relazione Urbanistica e accoglie parzialmente l’osservazione a firma del Delegato Liguria del WWF Italia per quanto riguarda il punto 1. sulle aree percorse dal fuoco e di non accogliere le osservazioni di cui ai punti 2.-3.-4.-5.

Martino Schivo- In continuità con quanto già espresso nel giugno dello scorso anno, annuncio voto favorevole e ringrazio l’Assessore Giannotta per aver ben illustrato la questione

Votazione sull’Osservazione: Approvata all’unanimità e immediatamente esecutiva.

Votazione sul punto: Approvata all’unanimità e immediatamente esecutiva.

OSSERVAZIONI DI MARCO PIOMBO (WWF LIGURIA)-

La variante al PTCP approvata in giunta regionale n. 1378 e non portata in consiglio regionale. Non viene citato il nulla osta del Consiglio regionale assemblea legislativa da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della pratica. Che la suddetta variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico non rientra tra quelle sottoposte a specifico nulla-osta da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 80, comma 2, n.1) della l.r. n. 11/2015 e s.m., in quanto non riferita ai regimi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso; estratto art. 80 L.R. 11-2015.

Art. 80. (Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di coordinamento regionali)

  1. Fino all’approvazione del PUC a norma della l.r. 36/1997come modificata dalla presente legge:
  2. a) per i comuni dotati di piano regolatore generale (PRG) o di programma di fabbricazione (PdF) con annesso regolamento edilizio si applicano, nel rispetto comunque dei divieti e delle limitazioni stabilite agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997come introdotti dalla presente legge:

1) le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della l.r. 36/1997 come modificati dalla presente legge con riferimento alle varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG e PdF), agli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e alle varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento (PTC) di livello regionale, metropolitano e provinciale;

2) la normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia;

3) le norme regionali elencate all’articolo 82, comma 1, lettera b), della presente legge, ad esclusione della legge regionale 2 maggio 1985, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante all’articolo 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici); (14)

  1. b) per i comuni dotati di PUC già approvato a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997 si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III e IV, ed al Titolo V della l.r. 36/1997come modificata dalla presente legge, salvo quanto previsto all’articolo 81, comma 2, della presente legge.
  2. Fino all’approvazione del PTR e del Piano paesaggistico:(7)

1) fermo restando quanto previsto al comma 1 continuano ad essere approvate ai sensi della l.r. 6/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni le varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento regionali che siano adottate su iniziativa della Regione oppure dei comuni. L’approvazione di tali varianti è di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, salvo il caso di varianti ai vigenti PTC di iniziativa comunale adottate nei relativi atti di pianificazione urbanistica od in sede di procedimenti concertativi. In tali ipotesi l’approvazione delle varianti è di competenza della Giunta regionale ed è preceduta dall’acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, ove le varianti al PTCP riguardino aree già assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:

  1. a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;
  2. b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;
  3. c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate e di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell’assetto insediativo;

2) le valutazioni di competenza della Regione sui PUC sono rese sulla base degli atti di pianificazione territoriale vigenti ed operanti in salvaguardia;

3) (Omissis) (15)

4) nelle aree assoggettate dal PTCP al regime normativo di conservazione, limitatamente ai nuclei isolati, nonché di trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati di PUC, l’attuazione delle relative previsioni è soggetta a PUO d’interesse regionale, da approvarsi da parte della Regione mediante ricorso alla procedura dell’accordo di pianificazione di cui all’articolo 57 della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi del previgente articolo 75 della l.r. 36/1997;

5) trovano applicazione le disposizioni di cui ai previgenti articoli 74 e 75 della l.r. 36/1997.


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