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Novità multe autovelox in Cassazione


C’è chi si lamenta per la diffusa presenza di autovelox (alcuni trappola per disattenti): dalle strade provinciali all’Autofiori, all’A 10′ e pure sull’Aurelia. Ma va assai peggio a chi percorre strade provinciali e persino in prossimità dei centri urbani in provincia di Cuneo dove sono i Comuni a far cassa con ‘cifre’ ghiotte per i bilanci comunali. Ci sono due importanti novità a seguito di due sentenza della Suprema Corte di Cassazione destinate a fare giurisprudenza anche in altri gradi di giudizio in caso di contestazione e ricorso al giudice.

Multa e autovelox: arrivano due novità dalla Cassazione sui vizi in grado di annullare la sanzione

Secondo la Corte il verbale non fa fede sulle indispensabili verifiche periodiche sull’apparecchio. Occorre indicare la data dell’ultima taratura.

Da due sentenze della Cassazione arrivano importanti novità sui vizi in grado di annullare una multa comminata per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox. A spiegare i temi toccati dalla Corte che riguardano la taratura dell’apparecchio e l’ indicazione del cartello di avviso è il sito di informazione legale laleggepertutti.it.
Certificato di collaudo- Secondo la decisione della Corte gli autovelox, per poter essere utilizzati, devono possedere il certificato di collaudo, che va rilasciato una sola volta all’atto del primo utilizzo, e il certificato di taratura annuale. Questo secondo documento attesta la verifica periodica del corretto funzionamento della macchinetta ed è obbligatorio sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili.
L’importanza della data dell’ultima taratura- Come ricorda laleggepertutti.it, la Cassazione ha detto in passato che, non essendo onere del cittadino andare a documentarsi per verificare che l’autovelox con cui gli è stata elevata la multa sia stato prima correttamente tarato, è la polizia a dover specificare ciò nel verbale. In pratica, la multa deve indicare la data dell’ultima taratura che, come detto, non deve essere anteriore di oltre un anno.
Non basta l’annotazione di conformità- Le nuove indicazioni della Cassazione sull’autovelox – continua laleggepertutti.it – specificano ora che, rispetto all’obbligo di “taratura” periodica, non può essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori. In pratica, la presenza sul verbale della dicitura che l’apparecchiatura è “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura. Il che significa che ben potrebbe essere il contrario. In altri termini, il cittadino ha comunque diritto, in caso di ricorso, a contestare quanto indicato dal verbalizzante nella multa ed esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale o copia conforme. Solo quest’ultimo – e non già la dichiarazione dell’agente – dimostrerà l’effettiva verifica della macchinetta.
Cartello stradale di avviso- Un altro elemento necessario affinché la multa autovelox sia valida, spiega ancora laleggepertutti.it, è la presenza del cartello stradale di avviso. È la cosiddetta ‘presegnalazione del controllo elettronico della velocità’ che deve essere posto a non più di 4 chilometri dall’apparecchio e a una “congrua” distanza minima onde lasciare la possibilità all’automobilista di frenare con dolcezza, senza manovre improvvise. L’apparecchio poi deve essere posizionato in modo visibile e non deve essere artificialmente e maliziosamente nascosto in modo da trarre in inganno i conducenti. In ultimo, il verbale deve essere completo, ossia indicare tutti gli elementi di fatto che hanno generato la contestazione.
Chiarimenti sul verbale- Su questi due aspetti, continua il sito di informazione legale, è intervenuto il secondo chiarimento della Cassazione. La Corte ha detto che il verbale non deve contenere “un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione”, perché quello che conta è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa”. Non è quindi vero, spiega laleggepertutti.it, che il verbale debba contenere tutte le indicazioni affinché l’avvertimento sia puntuale, specifico, determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, alla distanza ed in riferimento ad uno specifico cartello, perché solo in tal modo si può valutare “l’adeguatezza della segnalazione”.
L’idoneità della segnalazione – Al contrario, secondo la Cassazione “la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante ‘autovelox’ non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso”. Tanto più dunque non è necessario che il verbale contenga un avvertimento “puntuale” circa le modalità di segnalazione, “venendo in rilievo – ai fini della legittimità della sanzione – l’effettiva esistenza e l’idoneità della segnalazione stessa”. Del resto, prosegue la Corte, “pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell’infrazione, la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati”. E dunque, riporta infine laleggepertutti.it, “la relativa menzione, contenuta nel verbale costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, potendo l’opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso”.

 

 

 

 


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