Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Vezzi Portio, via Cassignano o Strada Ermin?
Comunale Forsechesì o Forsecheno?


Non capita spesso che una amministrazione comunale disconosca le strade comunali del suo territorio solo perché ritiene che siano di proprietà privata, salvo poi dichiararne il possesso quando tutte o parte di esse servono per l’esecuzione di opere pubbliche a servizio della comunità, ovvero by passare strade provinciali cui occorre pagarne i diritti di percorrenza.Quando le tubazioni dell’acquedotto comunale, che dipartivano da una vasca di raccolta acquedotto, situata a margine della strada che collega la località Borghi alle “Rocche Gianche”, verso i nuovi insediamenti a levante della Località Magnone, queste passavano e passano tutt’ora, visto che non sono state rimosse, su quel tratto di strada che una volta era la “vecchia” provinciale n° 8 e che, una volta dismessa, per effetto di una variante della stessa, è passata di proprietà al Comune di Vezzi Portio.

La normativa inerente è data dal D.L. n° 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, cui vengono qui appresso citati gli art.li 2, 3 e 4.

Art. 2

1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici di classificazione delle strade statali esistenti alla data del 10 gennaio 1993 è predisposto sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, rivisti ed aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 13, comma 4, del codice. Le strade statali, che saranno costruite successivamente all’entrata in vigore del codice, sono classificate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2 del codice e con le modalità e nei termini di cui al comma 3.

2. Per la classificazione delle strade statali esistenti il Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale trasmette i dati necessari per la classificazione e per gli aggiornamenti da apportare, traendoli dalle acquisizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del codice, agli enti tenuti al parere richiesto dall’articolo 2, comma 8, del codice entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice; gli enti richiesti trasmettono il loro parere all’Ispettorato generale nei tre mesi successivi. Il decreto di classificazione è soggetto a registrazione nell’archivio nazionale delle strade di cui all’articolo 226 del codice e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti decorrono dalla definizione del collaudo del la strada. Se la strada entra in esercizio prima dello scadere dei termini suddetti, all’atto della definizione del collaudo, il Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, emette una classificazione provvisoria secondo i criteri di legge.

4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, articolo 87 e dell’articolo 2, comma 8, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all’aggiornamento dell’archivio nazionale di cui all’articolo 226 del codice. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata l’ulteriore procedura prevista dal comma 4.

6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata l’ulteriore procedura prevista dal comma 4.

7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

8. Nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 8, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione delle strade di cui all’articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall’articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.

9. Nell’attuazione dell’articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n 922, ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 2, comma 8, del codice.

3. (art. 2 Cod. Str.) Declassificazione delle strade

1. Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione è emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade.

2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall’ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente assessorato. La procedura di declassificazione è disciplinata dall’articolo 2, comma 4.

3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito dell’applicazione dell’articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13, costituiscono ulteriori casi di declassificazione.

4. L’accertamento è avviato dagli uffici tecnici dell’assessorato competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di utenti della strada.

5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell’archivio nazionale delle strade di cui all’articolo 226 del codice.

6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

4. (art. 2 Cod. Str.) Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade

1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, ovvero per esigenze socio-economiche o per altri motivi, in funzione delle caratteristiche di cui alle lettere A, B e C dell’articolo 2, comma 6, del codice, si rende necessario il trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti.

2. L’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei compartimenti ANAS competenti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell’ANAS. Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall’articolo 2, commi 4, 5 e 6.

3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.

4. La consegna all’ente nuovo proprietario della strada deve formare oggetto di apposito verbale da redigersi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per i tratti di strade statali dismessi a seguito di costruzione di varianti e per i tratti di strada interni agli abitati regolarmente delimitati come traverse in terne, la consegna all’ente nuovo proprietario della strada deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica effettuata dal Capo del compartimento dell’ANAS competente.

5. Qualora l’amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l’amministrazione cedente è auto rizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all’amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

6. L’ente cedente la strada. o tronco di essa, è tenuto a comunicare le variazioni di classifica conseguenti all’applicazione dei commi precedenti all’archivio nazionale delle strade di cui all’articolo 226 del codice.

Perché diciamo queste cose? È di questi giorni la nuova asfaltatura della strada comunale “Ermin” meglio definita come strada Cassignano ex strada provinciale n° 8.

Per un Geometra dell’ufficio tecnico comunale, il tratto di detta strada, quello che prosegue dopo l’attraversamento della nuova provinciale, è inesistente non porta da nessuna parte; quale tecnico, ultimo arrivato, è ben informato: su quel breve tratto ci sono tre passi carrai e l’accesso ad una strada sterrata interpoderale. Salendo da detto sentiero si arriva ad un bivio: il tratto in discesa porta a diverse proprietà in quanto l’accesso superiore è alquanto problematico. Il tratto che prosegue, in salita, porta ad un intersezione con una valletta sulla destra. Tra la valletta ed il torrente Cassignano, in c.a. troviamo uno sbarramento composto da due bocche a battente a sezione ristretta, sormontete da una grata. Con ogni probabilità erano opere di difesa per regimentare la portata del torrente, mai più utilizzate, dai tecnici comunali, sono andate nel dimenticatoio con la conseguenza che in regime di piena il torrente “mangia la sponda destra” prima del “tombino” di attraversamento della nuova provinciale.

In altre parole: <<se vuoi l’asfaltatura del breve tratto o te lo paghi oppure scordatelo, 1000€ il Comune non li ha >>

Geom. SCRIVANTI Corrado, nel suo ufficio si scelga dipendenti acculturati, risposte di questo genere non sono da persone che esercitano una funzione pubblica [e non dico altro]

Considerato che, dopo questa risposta, la proprietà è privata, sarà mia cura a richiedere attraverso una Scia al servizio di un edificio preesistente: ed in tal caso potrà essere considerata alla stregua del regime delle opere pertinenziali (vedi Cons. Stato, sez. II: 13 novembre 1991, parere n. 358/91, in Cons. Stato, 1993, I, 145 e 13 giugno 1990, n. 566, in Cons. Stato, 1990, I, 1162; nonché Cass., sez. III, 13 luglio 1988, Pace, in Cass. pen., 1990, I, 579), riguardante una recinzione di semplici paletti conficcati nel terreno o di ogni altro manufatto che, per le sue caratteristiche di precaria installazione, ha insito il concetto della precarietà e sua facile asportazione in caso di necessità» (C. Stato, sez. V: 23 febbraio 2012, n. 976; 15 giugno 2000, n. 3320, in Cons. Stato, 2000, I, 1433).

Alesben B.

 


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