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Savona/ Opere Sociali Servizi: l’appalto per la nuova gara si poteva fare? Io sostengo di no


Contrariamente a quanto ho già scritto, ovvero che “i concorrenti non sarebbero sullo stesso piano in quanto alcuni dovranno pagare – per aggiudicarsi l’appalto – tutta la plusvalenza ed uno di essi, la Cress, solo una parte “, mi devo correggere. Tutta la somma e non solo una parte andrà alla Cress. 

Il CdA della ASP, facendo riferimento alla nuova gara indetta per scegliere il partner privato ed in base alla perizia di valutazione, ha stipulato una scrittura privata in data 30 luglio 2013 con la Cress in cui si prevede che questa cederà la sua partecipazione in OPERE SOCIALI SERVIZI contro il corrispettivo della vendita così determinato :

  1. un corrispettivo fisso pari a € 663.079,81 che verrà posto come corrispettivo a base di gara per il rilievo della partecipazione da parte del soggetto aggiudicatario al fine di sollecitare offerte in aumento ;
  2. un corrispettivo variabile pari al 32% del maggior prezzo rispetto a quello di cui sopra offerto dal soggetto aggiudicataria in sede di gara.

Si è letto che i periti hanno tenuto conto della situazione contabile ed economica e gestionale della società. Su questo punto osservo che :

  • il valore di cessione del 32% è stato periziato in € 663.079 e ciò significa che il prezzo complessivo di cessione, ovvero il valore di mercato, della O.S. Servizi sarebbe € 2.072.122;
  • il valore complessivo della società, sempre valutata dallo stesso perito, è di € 243.500;
  • la perdita complessiva al 31/12/2012 della O.S. Servizi è di circa € 985.544;
  • la perdita relativa al 2012 è stata di circa € 380.000;
  • la situazione contabile al 31 maggio, riferisce il perito, evidenzia uno scostamento costi-ricavi sui 11.000 euro per cui la perdita a fine 2013 per la O.S. Servizi si annuncia ancora consistente.

A fronte di questi dati assai negativi, il valore di mercato parrebbe determinato dalle sole prospettive reddituali calcolate dai periti che però, osservo, esse sono in palese contrasto con l’andamento gestionale, che come già detto, ha portato perdite per € 985.544 in sei anni.

Ma per valutare quanto deciso nella scrittura privata occorrere vedere cosa era previsto dal disciplinare di gara vinto dalla Cress nel 1997. Il precedente disciplinare nulla prevede per la cessione della partecipazione e pertanto la scrittura privata sopra riportata non poggia su previsioni contrattuali già esistenti ma su quelle stabilite dal nuovo disciplinare e pertanto, a mio avviso, esse non possono essere applicate con valore retroattivo e pertanto la scrittura è priva di efficacia e quindi nullo il conseguente bando effettuato.

Inoltre osservo , ad abundantiam, che all’art. 14 comma 3 il vecchio disciplinare stabilisce che la risoluzione del contratto di servizio costituisce causa di scioglimento della società. Il contratto di servizio è scaduto, non è rinnovabile e pertanto è da ritenersi risolto anche se questa ipotesi non è contemplata nei commi precedenti ma è insita nel titolo dell’articolo stesso ( risoluzione del contratto ). Per cui la società O.S. Servizi, sempre a mio avviso, andava sciolta e posta in liquidazione ( evitando così di versare, come è avvenuto, altri € 160.000 per il ripiano delle perdite del 2012 ! ), non si doveva fare alcuna gara con l’abbandono della idea della società mista e con la ripresa della gestione diretta delle attività e strutture in mano alle Opere Sociali, come avveniva nel passato, con costi decisamente inferiori ( lo dico con cognizione di causa !) e con servizi offerti agli assistiti sicuramente migliori degli attuali.

A proposito della scadenza del contratto di servizio osservo che esso è iniziato il 9/5/2007 ed aveva scadenza di cinque anni e che non poteva essere prorogato per più di sei mesi (art. 19 commi 1 e 2 ). Quindi è scaduto in data 9/5/2012 ed era prorogabile al massimo sino al 9/11/2012 ma siamo a settembre del 2013 ed è ipotizzabile che la gara terminerà non prima della fine del corrente anno, salvo ricorsi e complicazioni di altro genere.

La proroga di fatto avvenuta è tanto evidente quanto illegittima.

                                Luciano Locci

 

 

 

 

 


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L. Locci

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