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Spotorno: il referendum “castiga” il sindaco fustigatore dei Bagni Marini. La lobby messa alle corde? 2 / Ricorso estremo degli operatori, Rimini rebus tra Cassazione e Consiglio di Stato


C’è chi non ha dubbi. L’esito del referendum a Spotorno avrebbe un riferimento abbastanza chiaro. Ha vinto il Sì per punire Fiorini? Il primo cittadino che ha conquistato spazi e prese di posizione a livello regionale e nazionale per la determinazione nell’applicare senza sconti la Bolkestain sull’arenile della città.

Molti consensi sopratutto fuori città, diffuso dissenso tra gli spotornesi e addirittura un ‘nemico’ per i titolari di Bagni Marini. Una categoria che anche nel savonese, da Andora a Varazze, andrebbe raccontata da un giornalismo d’inchiesta ed approfondimento fino ad oggi latitante. Giusto discutere le scelte che una legge europea ignorata da anni ora presenta il ‘conto’. In Italia si fanno le leggi, una dopo l’altra, ma c’è il vizio di rinviarle e farle rispettare è un optional.

Il sindaco Fiorini si è distinto rispetto a tutti gli altri colleghi del ponente ligure e forse anche oltre. Una scelta che ha portato avanti, sostenuto dalla sua maggioranza consiliare,  con la coerenza della prima ora. Vale a dire niente compromessi spesso vizio del ‘Bel Paese’. Ma non sono pochi a sostenere che Fiorini non ha più nessuna aspirazione ad un terzo mandato. Semmai ha già le porte spalancate per candidarsi con uno schieramento di sinistra alle elezioni politiche del prossimo anno. E in attesa di conoscere il partito ci sono buone probabilità di un seggio al Parlamento anche senza un bottino di voti nella sua città.

SEGGIO 1 :
137 NO – 201 SI  (su 338)
SEGGIO 2:
226 NO – 258 SI  (su 484)
SEGGIO 3 :
236 NO – 205 SI  (su 441)
SEGGIO 4:
280 NO – 281 SI  (su 561)
TOTALE : NO 879 – SI 945
2/Fonte: MondoBalneare.com/ di Fabio Maria Vellucci –  Balneari tra Cassazione e Consiglio di Stato: la partita è ancora aperta Il ricorso degli operatori di Rimini riaccende lo scontro: analisi critica, nodi irrisolti e scenari per le concessioni 
Sono emerse interessanti novità in merito al ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione in ordine ad un eccesso di funzione giurisdizionale della decisione del Consiglio di Stato n. 17/2021 (di seguito CdS) e sulla lettura della sua decisione 02223/2026 del 17 marzo 2026. Il presente contributo si limita ad offrire una cornice sintetica della materia e ad offrire spunti, riflessioni e dubbi sulla questione odierna.
Il ricorso è stato presentato da diversi operatori di Rimini nei confronti del Governo, della AGCM e del Comune di Rimini, ai sensi dell’art. 111 co. VII e VIII Cost.. L’udienza è prefissata al 12 maggio 2026. Il ragionare circa le motivazioni e le materie affrontate non può prescindere da una breve disamina dei fatti alla base della notoria decisione del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria (di seguito AP), n. 17/2021. La questione deriva da un ricorso in appello al CdS, presentato da un operatore demaniale nei confronti della ADSP dello Stretto, con l’intervento di alcune associazioni a tutela degli interessi di categoria, per la riforma di una sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 504/2021, ove la Corte di primo grado respingeva il ricorso della impresa avverso delibere della ADSP sulla “estensione della validità delle concessioni demaniali ai sensi della L. 145/2018”. Da ciò alcune considerazioni qui di seguito rappresentate.
a) la decisione contemporanea del TAR Lecce “sulla natura non self executing dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE; b) dar seguito all’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza del CdS, Sez. VI, 7874/2019 come derivazione dei principi espressi dalle cause riunite C-458/2014 e C-67/2015 (sent. CdS 2018), circa la inapplicabilità della Direttiva per alcune concessioni e sulla inapplicabilità delle proroghe legislative e sull’obbligo di indire la procedura selettiva; c) sul fatto “di non potere ravvisare una situazione di legittimo affidamento, atteso che i   la sussistenza di un interesse transfrontaliero”, ai sensi dell’art. 99 co, 2, c.p.a., lo rimetteva al Presidente, il quale “(…) d’ufficio, può deferire alla adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima e particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali“. Con parole piane, alla Adunanza Plenaria è attribuita la medesima funzione della Sezioni Unite della Corte di Cassazione perché ha funzione nomofilattica nel campo di diritto amministrativo. Tale spiegazione è prodromica rispetto alle nostre successive considerazioni. Il decreto presidenziale proponeva due quesiti posti alla A.P. Il primo verteva sulla disapplicazione della normativa nazionale relativa alle proroghe autopmatioche e generalizzate, ad opera dello Stato e per derivazione delle P.A, e, se del caso la direttiva 2006/123/CE sia self-executing e quindi la attività interpretativa possa attribuirsi ai giudici nazionali. Il secondo verteva sul fatto che in caso di risposta positiva, la P.A. potesse procedere ad un annullamento d’ufficio anche nel caso di un giudicato favorevole. La Adunanza Plenaria, risponde articolatamente a detti quesiti, sulla base di una “situazione di sicura incertezza che sarebbe ulteriormente aggravata dall’improvvisa cessazione di tutti i rapporti concessori in atto, come conseguenza della immediata applicazione della legge nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione [e che quindi] sussistano i presupposti per modulare gli effetti temporali della propria decisione [onde] prevedere un intervallo di tempo necessario per svolgere le competizioni nell’ambito del quale i rapporti concessori continueranno ad essere regolati dalla concessione già rilasciata (…) che deve essere congruo ed evitare l’impatto economico e sociale (…) dalla improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere (…) altresì consetire al Governo di riordinare la materia [e che dunque] possa essere congruamente individuato al 31.12.2023. Oltre tale termine, tutte le concessioni demaniali (…) si considerano prive di effetto”; Preliminarmente, si rileva che l’art. 111 co. 8 Cost., ammette il ricorso alle sezioni Unite della Cassazione avverso le decisioni del CdS, per i soli motivi attinenti la giurisdizione. Ovvero, di limiti cd interni  relativi alle potestà di decidere le controversie tra i vari giudici e, di limiti cd esterni per difetto assoluto di giurisdizione. Sull’ultimo punto, la rara giurisprudenza riferisce di diniego della domanda per situazioni derivanti da appalti pubblici (ad es. Cass. SS.UU. 7295&217 e Cass. SS.UU., 1053/2012). Dalla lettura dell’impugnativa, resa come detto, pubblica, sul presunto profilo di violazione dell’art. 1 co. 682-683 della L: 145/2018 (quella della proroga al 31.12.2033), il richiamo ad alcune decisioni, appare del tutto, ad avviso dello scrivente, incongruo e, ad ogni modo, sono qui di seguito brevemente descritte: Sulla sentenza SS.UU. n. 3255/2023 riferisce alla “(…) Ipotesi del rifiuto o del diniego della giurisdizione [che] si verifica ogniqualvolta le SS.UU. accertino (…) che la sentenza impugnata disconosca la tutelabilità in astratto delle posizioni soggettive  azionate (…) attiene al giudice amministrativo (…) ogni questione concernente l’idoneità di una norma di diritto a tutelare l’interesse dedotto dalla parte”. Ovvero, nella sostanza sulla estromissione di alcune associazioni sindacali, ci si era dimenticati di valutare “gli statuti delle associazioni ricorrenti”. Per cui, è stata cassata la sentenza del CdS AP n. 18/2021, per un problema di errata valutazione su alcuni interessi sondacali azionati. Non altro; Sulla decisione del CdS 11200/2023, la stessa fa riferimento fuggevole ed incidentale alla cassazione della decisione n. 18/2021 e conferma gli assunti del CdS n. 17/2021, sulla condizione di tamquam non esset, ovvero tacita disapplicazione dei provvedimenti amministrativi in contrasto con i principi eurocomunitari espressi e specificati dalla giurisprudenza amministrativa; Un’altra decisione richiamata è quella delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4591/2023, laddove la SC interpreta che la disposizione di cui all’art. 1 co. 682-683 della L: 145/2018 [giustamente], in quanto disciplina di natura transitoria, si applica alle concessioni nuove ed in essere alla data di entrata in vigore della legge e quindi la tutela dell’investimento non potrà applicarsi a quelle già precedentemente scadute; Quanto all’altro richiamo circa un decreto presidenziale di accoglimento di sospensiva di nota dirigenziale di diniego del Comune di Morciano di Leuca (RG 1174/2023, decreto n. 614/2023) di non facile lettura, è stato assorbito dalla sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, del 12.02.2025 ove si accoglie il ricorso di un imprenditore balneare, laddove la nota disapplicava la proroga introdotta dal DL 131/2024 all’art. 3 della L. 118/2022, invece interpretata “quale soluzione gestionale ponte  per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure competitive”, ovvero, come lo scrivente ricorda in altri post su MB, una proroga cd tecnica; Il richiamo ad una direttiva 2014/23/UE, appare del pari, incongruo, visto che, riguarda, non la concessione di beni, ma, concessione di servizi, da parte di amministrazioni o enti aggiudicanti, con il focus sul rischio operativo del concessionario, tanto che la stessa era stata inizialmente recepita dal D.LGS. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Anzi, a maggiore specificazione del punto, il parere della Sezione Consultiva per gli Affari Normativi del CdS in ordine allo schema di decreto ministeriale sugli indennizzi del giugno 2025 e rigettato nella adunanza plenaria dell’08.07.2025, esprime, con precedenti giurisprudenziali, e, richiami alla AGCM, che le concessione dei beni [perché concessione attiva] è esclusa dalla applicazione della disciplina degli appalti pubblici (art. 13 del D.LGS. 36/2023 e s.m.i); Quanto al richiamo della sentenza CGUE cd Promoimpresa, i punti citati dal nn. 44 al 48, riferiscono alle sole concessione di servizi e dunque alla disciplina di cui alla direttova 2014/23, escludendo il regime delle autorizzazioni idonee ad “esercitare una attività economica su un’area demaniale” (pf 47); Quanto, da ultimo, alla invocabilità dell’art. 51 TFUE, riferisce di una eccezione alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) solo nella ipotesi di attività anche occasionali di esercizio di pubblici poteri, intendendo proteggere la sovranità statale delle funzioni pubbliche essenziali, non certo le concessioni di beni demaniali marittimi, fluviali e lacuali ad uso turistico-ricreativo. Tale impostazione, così come brevemente delineata, soffre, dunque, di una certa incapacità di superare qualsiasi valutazione in ordine al richiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE. Anzi, a voler considerare, la invocata esclusione delle concessioni demaniali marittime anteriori alla entrata in vigore della direttiva al 2009, soffre di numerosi dubbi, ritenuto che il rapporto concessorio è un rapporto di durata e come tale rientra nella tutela prevista dalle considerazioni della AP circa l’impatto negativo sociale ed economico della immediata scadenza di tutte le concessioni per inapplicabilità delle proroghe legislative e dunque, la graduazione prevista dalla stessa Corte circa l’attesa di un intervento normativo sino al 31.12.2023. In ultimo, il voler stigmatizzae a carico della AP di “una vera e propria, nuova disciplina del settore delle concessioni demaniali” forse, a modesto avviso dello scrivente, tralascia di ricordare che il Giudice amministrativo, può condannare la P.A., non solo all’annullamento dell’atto, ma, anche alla adozione di misure specifiche (art. 34 c.p.a.), ovvero, in caso di ottemperanza, ad un intervento sostitutivo entrando nel merito, senza sforare il limite esterno alla propria potestà giurisdizionale, Per cui, appare dunque logico sostenere, come fa la Corte in Adunanza Plenaria, laddove, oltre a delimitare l’intervallo temporale per consentire al Governo il riordino della materia, la valorizzazione dei bandi di gara circa (punto 49) per cui la AP, intende . Il discorso appare allora del tutto chiuso ad interventi esterni. Quanto ad una presunta novità circa la sentenza del CdS n. 02223 del 17.03.2026, evidenziata in alcune pagine social di una mancata decisione in attesa della udienza dinanzi alle Sezioni Unite del 12 maggio prossimo per la impugnativa citata, codesta, non lo è affatto. Codesta tratta del problema dell’interesse ad agire ed essere legittimato in giudizio da parte della AGCM, ove, nella sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 847 dell’11.07.2015, la Corte di primo grado aveva dihiarato inammissibile il ricorso della AGCM, per difetto di jus postulandi, successivamente, nell’appello proposto dalla medesima Autorità, codesta riferiva che il rilascio del parere preventivo da parte dell’Avvocatura dello Stato, era stato acquisito successivamente, per cui il CdS rinviava al Giudice di primo grado per il prosieguo del giudizio, anzi, il CdS fa una puntatina nel merito, asserendo che la scelta del Comune di Cervia “ rinviare la predisposizione dei bandi di gara al 31.05.2026 [era stata fatta] senza attivarsi tempestivamente e senza provvedere ad alcun crono programma”. Come si vede, nessuna novità al riguardo, forse che le strategie oltre che contenziose su aspetti fondanti circa la valutazione del valore economico delle strutture inamovibili e sulla restituzione degli adeguamenti dei canoni non dovuti, posson o coesistere con attività di pressione sulle amministrazioni comunali circa la disciplina che si ritrova nel DL 131/2024 e sugli ultimi punti della AP n. 17/2021, senza dover attendere fantomatici ed inessenziali bandi-tipo o ectoplasmatici decreti ministeriali sugli indennizzi (vista la fallita operazione dell’08.07.2025) e di certo, l’imminenza del 30.09.2027, non consente alcun salvifico correttivo governativo (magari sull’art. 49 C.N:: unico approdo credibile in materia).

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