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Liguria e Basso Piemonte

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Alassio doccia fredda per Melgrati. Galeotto il post su Facebook. L’AGCOM ordina. Il sindaco ubbidisce?


Nel primo Consiglio comunale del sindaco Melgrati quater emerse che il consigliere di minoranza Franco Polli, aveva fatto un esposto in Prefettura relativamente all’inaugurazione, una delle tante in città, del parcheggio di via Pera.

L’arch. Marco Melgrati (Forza Italia) sindaco al quarto mandato

Accadeva il giorno antecedente lo “stop” elettorale che precede le votazioni. L’esposto era stato citato dallo stesso Melgrati durante il  primo Consiglio della nuova era. Con una abituale supponenza il primo cittadino aveva altresì reso noto che i Carabinieri, sollecitati dalla Prefettura di Savona, avessero esperito una breve indagine per verificare se fosse stato violato alcunché, e che relazionarono che nulla era stato fatto di illegittimo nel frangente elettorale, a poche ore dal giorno di fermo delle attività di propaganda politica, che precede le votazioni.

Ora l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un’autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia), a quanto è dato leggere nel provvedimento che sotto riportiamo integralmente, appare evidentemente di parere contrario rispetto a Carabinieri, Prefettura e sindaco con la sua granitica maggioranza.  Melgrati era del parere che l’inaugurazione l’aveva pubblicata sul suo profilo Facebook personale e non su quello istituzionale di candidato Sindaco o di Sindaco uscente. E qualcuno  dell’entourage rispondeva alle obiezioni: “Melgrati ha sempre vinto su tutti… e se ne frega“. Non è andata così? Va molto meglio con le interviste-apparizioni ai telegiornali di RAI3 Regione (Liguria) e sui mass media amici. L’unico ‘disturbatore’, a volte irriverente, resta Trucioli.it che non ospita neppure pubblicità elettorale e non opera in contratti di consulenza ed uffici stampa. Siamo tutti volontari.

ECCO QUANTO PUBBLICATO SULLA PAGINA FACEBOOK…

DELIBERA N. 149/23/CONS
ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALASSIO (SV) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28.

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2023;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lett
. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare,
l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “Istituzione di
un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione
sulle piattaforme digitali”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state
fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci
e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni
28 e 29 maggio seguenti l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci
dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni di
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai
mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei
Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15
maggio 2023”;

VISTA la nota del 24 maggio 2023 (prot. n. 0140263) con la quale il Comitato
regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie
relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Alassio (SV) a seguito della

segnalazione presentata dal candidato consigliere sig. Franco Polli, della lista “Alassio
per tutti Jan Casella sindaco”, per la possibile violazione dell’art. 9 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, asseritamente effettuata dal sindaco uscente, arch. Marco Melgrati,
candidato sindaco al Comune di Alassio, attraverso la pubblicazione, sul proprio profilo
Facebook Marco Melgrati Sindaco”, in data 12 maggio, ultimo giorno della campagna
elettorale, di un post sull’inaugurazione di un parcheggio, con foto che ritraggono il
sindaco uscente che indossa la fascia tricolore. La segnalazione è stata presentata
all’Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Savona e trasmessa al Comitato
regionale competente che, con nota del 18 maggio 2023, ha chiesto all’architetto Marco
Melgrati chiarimenti sul fatto segnalato;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota con la quale
il Sindaco di Alassio ha trasmesso le proprie osservazioni, rilevando in sintesi quanto
segue:

<<Il Comune di Alassio, nel pieno rispetto della norma, ha puntualmente informato i
cittadini della possibilità dei nuovi parcheggi con una informazione istituzionale
neutra e al servizio del residente e del turista che ha a che fare con il problema dei
parcheggi. Si allega il comunicato stampa in parola, ancora visibile sul sito
istituzionale al seguente link: https://www.alassionews.it/2023/05/venerdi12
maggioapreilparcheggiomultipianodiviapera/ . […] Si sottolinea che la notizia
è stata predisposta in forma neutra, senza citare Assessorati e senza fotografie a
corredo.

Per quel che riguarda il profilo social di Facebook Marco Melgrati Sindaco, si
comunica che lo stesso non è un profilo istituzionale e non è gestito dal Comune di
Alassio. Si tratta di una pagina personale, che ho aperto in prima persona, come
personaggio politico. Ricordo che anche il Ministero dell’Interno, con circolare n.
20/2005, ha precisato che “l’espressione pubbliche amministrazioni deve essere
intesa in senso istituzionale” e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari
di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono svolgere attività di propaganda
elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non
debbono essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze: circostanza che ho sempre
rispettato. Si potrebbe obiettare che avrei potuto chiamare il mio profilo personale
come personaggio pubblico “Marco Melgrati” anziché “Marco Melgrati Sindaco”,
ma ho voluto sottolineare che fosse il mio profilo come personaggio politico pubblico
e non un profilo inerente la mia sfera privata. D’altronde è dall’inizio del mio terzo
mandato che tale pagina ha questo nome>>;

PRESA VISIONE delle conclusioni del competente Comitato regionale che, con
deliberazione del 23 maggio 2023, n. 9, ha considerato che:

la pubblicazione delle fotografie e del post oggetto dell’esposto è avvenuta sul
profilo Facebook ‘Marco Melgrati Sindaco’ in data venerdì 12 maggio, ultima
giornata di campagna politica antecedente il silenzio elettorale, non riconducibile
all’amministrazione comunale;

a rilevare non è la pubblicazione del post, bensì la foto del Sindaco che indossa
la fascia tricolore, distintiva della carica istituzionale, recante lo stemma della
Repubblica e quello del Comune di Alassio, come disciplinato dall’attuale
Ordinamento degli Enti Locali, contenuto nel Dlgs n. 267/00 Tuel, all’art. 50,
comma 12.

Nel prendere atto che come si evince dallo screenshot del sito in oggetto (Allegato C),
compare in detta fotografia la figura del Sindaco che partecipa alla inaugurazione del
parcheggio multipiano gratuito in via Pera ad Alassio con contestuale taglio del nastro
tricolore indossando la fascia istituzionale e poi viene ritratto in primo piano, sempre
con la medesima fascia, tra due agenti di Polizia Locale”, il competente Comitato per le
comunicazioni ha ritenuto che:

l’attività di comunicazione, di cui alla predetta inaugurazione di pubblico
parcheggio, non è né indispensabile per l’efficace assolvimento dei doveri
dell’ente, indifferibile, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o
improcrastinabilità, né impersonale, stante la presenza del Sindaco indossante la
fascia tricolore, che rappresenta la massima carica del Comune di Alassio;

la presenza della fascia tricolore indossata dal Sindaco durante l’evento
pubblico inaugurale non consente di considerare come impersonali le
comunicazioni diffuse, pur se effettuate su un profilo social privato”.

Pertanto, il Comitato all’unanimità ha ravvisato, dallesame istruttorio compiuto, una
possibile violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

PRESA VISIONE del profilo Facebook “Marco Melgrati Sindaco” e del post
pubblicato in data 12 maggio 2023, oggetto di segnalazione, che riporta la frase “Oggi
abbiamo inaugurato il nuovo parcheggio gratuito in via Pera” ed è corredato da foto
relative all’evento in cui è presente il Sindaco uscente Melgrati che indossa la fascia
tricolore;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far
data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto
è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione
ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace
assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna
consultazione elettorale, in particolare per la consultazione comunale in oggetto a partire
dal 30 marzo 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha
chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di
comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio
che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali
sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali,
dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali
quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate
a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di
facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro
funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei
procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché
quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi
d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera
come comunicazione istituzionale anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,
alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa
finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale”;

CONSIDERATO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28
del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica
Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti
titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della
comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono
compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture
assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in
modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal competente Comitato regionale, “a
rilevare non è la pubblicazione del post, bensì la foto del Sindaco che indossa la fascia
tricolore, distintiva della carica istituzionale, recante lo stemma della Repubblica e
quello del Comune di Alassio, come disciplinato dall’attuale Ordinamento degli Enti
Locali, contenuto nel Dlgs n. 267/00 Tuel, all’art. 50, comma 12”;

CONSIDERATO che, come indicato dal Sindaco di Alassio nelle osservazioni
trasmesse al competente Comitato regionale, la notizia diffusa dal Comune
sull’inaugurazione del parcheggio di via Pera è stata predisposta in forma neutra, senza
citare Assessorati e senza fotografie a corredo ed ha al riguardo rinviato “al comunicato
stampa in parola, ancora visibile sul sito istituzionale al seguente
link:https://www.alassionews.it/2023/05/venerdi12maggioapreilparcheggio
multipianodiviapera/ . […]”;

RILEVATO che alcuni post pubblicati nel periodo di campagna elettorale sul
profilo Facebook “Marco Melgrati Sindaco” e precisamente il 14 aprile (315
formazioni per un totale di 1118 iscritti: pronti alla 70° Targa d’Oro”;
METALASSIO/OLTRE IL MURETTO Alassio diventa capitale dell’arte innovativa,
diffusa e performativa; 800mila Euro per il rinforzo della Via Aurelia”), l’11 aprile
(“100 anni di Hanbury Tennis Club nel segno de ‘I Gesti Bianchi’”), il 10 aprile (Numeri
da capogiro per la Targa d’Oro”), il 7 aprile (Il Ministro Valditara in visita alla nuova
Ollandini; Nasce ‘METALASSIO/oltre il Muretto’ con 100 artisti e 1000 opere d’arte
in città; Alassio Un Mare di Shopping: il nuovo direttivo”), il 6 aprile (“Alassio
Centolibri Un autore per l’Europa: ecco i primi 12 finalisti; All’Hanbury Tennis Club
di Alassio lo spettacolo dei campioni senza tempo”), il 5 aprile (Lavori in corso: conclusi
e pronti al via”; La ‘Caccia alle Uova’ arriva in Sala Consiglio”; Open day al centro
diurno ‘Sole d’Autunno’”), il 4 aprile (“Tutti pazzi per i fiori eduli ad Alassio”); il 3 aprile
(Alassio difende l’acqua pubblica dall’assalto di IrenIreti”; “Giardiniere d’arte via al
concorso a Villa della Pergola”; “Alassio al Salone ID weekend di Nizza”), il 30 marzo
(“Alassio e Darfo Boario Terme per promuovere la cucina con i fiori eduli”; Via all’iter
per il nuovo Auditorium di Alassio cinema teatro e sala congressi”) sono ripresi dal
sito alassionews.it di cui compare l’indicazione e a cui si può accedere cliccando sul
nome. In base a quanto riportato dal Sindaco di Alassio nelle proprie controdeduzioni,
alassionews.it è canale informativo istituzionale del Comune di Alassio. Da
alassionews.it si può accedere direttamente al sito istituzionale dell’ente e comunicare
con il Comune tramite posta elettronica (
comunicazione@comune.alassio.sv.it);
RILEVATI pertanto chiari elementi di collegamento tra il profilo Facebook in
questione e i canali istituzionali del Comune di Alassio;

RITENUTO quindi che il profilo Facebook “Marco Melgrati Sindaco” non possa
essere considerato profilo privato in quanto riconducibile all’Amministrazione Comunale
di Alassio, interessata alle elezioni del 14 e 15 maggio 2023, di cui il Sindaco uscente,
responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco;

RITENUTO di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il competente Comitato
regionale per le comunicazioni, ancorché per le diverse motivazioni addotte supra;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “l’Autorità ordina la trasmissione o la
pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione
della violazione commessa”;

RITENUTO necessario disporre la pubblicazione di un messaggio recante
l’indicazione della violazione commessa, nonché, come avvenuto per analoghe
fattispecie, prevedere un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente
nella rimozione delle conseguenze della condotta, nella specie, del post oggetto di
segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA al Comune di Alassio di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la
pubblicazione del post in data 12 maggio 2023 sul profilo Facebook “Marco Melgrati
Sindaco”, nonché di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, sulla home page, entro un
giorno dalla notifica del presente atto e per la durata di quindici giorni, un messaggio
recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22
febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente
ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva
comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni Direzione Servizi Media”, all’indirizzo di posta elettronica certificata
agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa
pubblica.

In caso di inottemperanza, si applica l’art. 1, comma 31 della legge 249/1997.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Alassio e al Comitato regionale per
le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba


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