Una sentenza del Tar Liguria che finalmente fa chiarezza su un vincolo della statale Aurelia, da Varazze ad Andora, imposto con decreto ministeriale del 20 marzo 1956. E che ha creato numerose controversie tra privati cittadini (edilizia e condoni), l’ente Comune, il ministero Beni e Attività Culturali, la Regione Liguria. Ora i giudici hanno accolto il ricorso di un imprenditore di Loano (la ditta Vico Snc con oltre 50 anni di attività) e dato torto al Comune che aveva negato la sanatoria di una veranda realizzata sul terrazzo annesso all’abitazione. Un contenzioso più robusto investe anche un’edificio di Noli, ex albergo Letizia (vedi trucioli.it……del 4 gennaio 2019), chiuso da anni ed acquistato dall’impresa Fresia di Ceriale.
Il ‘caso Noli’ era seguito dall’architetto Bruno Bianco di Torino, già docente all’Urbanistica per 40 anni del Politecnico di Torino, esperienza in piani regolatori, che si è sempre visto negare ogni sua istanza progettuale. E ora, alla luce del responso del Tar, potrà vedere accolta la sua tesi, con pervicacia e quella del legale che segue la pratica, l’avv. Paolo Gaggero.
L’arch. Bianco aveva tentato invano di avere dall’Anas di Genova informazioni circa la definizione di “traversa interna per Noli, quella attuale che definisce come interno il tratto su cui si affaccia l’ex pensione Letizia, risale al gennaio 2011. “. Non solo: ” I tecnici dell’Anas – ricorda il tenace e dotto architetto – non possono affermare che esistesse la definizione di traversa, né quale fosse e dichiarano che non è possibile risalire alla situazione del 1956 per l’assenza di documentazione di archivio”. Siamo al grottesco, dunque, storie che solitamente sfuggono al dibattito quotidiano della politica e alla cronaca. Si perchè la problematica investe l’intera fascia costiera provinciale. Infatti “ il disposto del d.m. 20 marzo 1956 impositivo del vincolo il quale dispone : “la sede stradale della via Aurelia nel percorso compreso nel territorio della Provincia di Savona sita nell’ambito dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albisola Marina, Savona, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, fatta esclusione delle traverse comunali, in corrispondenza dei centri abitati, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 23 giugno 1939 n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa”.
In pratica, come molti altri edifici lungo le traverse laterali dell’Aurelia, solo quanto espressamente incluso nel decreto di vincolo deve ritenersi vincolato. Nel caso di Loano (stessa situazione a Noli dicevamo ed altre zone) il Tar “esclude che il vincolo si estenda per 100 metri dal margine della strada… e di conseguenza l’estensione del vincolo si trova fuori dalla zona vincolata onde il venire meno della ragione ostativa espressa dal Comune di Loano”. Che dovrà dunque rivedere il suo diniego al condono edilizio e alla conseguente regolarizzazione del titolo abitativo. Sentenza del 4 novembre 2020, presidente Giuseppe Caruso, estensore Luca Morbelli. Immediatamente esecutiva e “spese compensate stante la presenza di atti ministeriali di contrario avviso”. Il Comune, va detto, aveva agito nella convinzione che il vincolo ministeriale riguardasse anche le distanze dall’Aurelia dell’edificio Vico.
La Ditta VICO SNC, azienda presente sul mercato da oltre 50 anni, si occupa dell’ideazione, produzione e commercializzazione di attrezzature per stabilimenti balneari, spiagge e piscina. L’azienda Vico snc nata nel 1960 si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di arredamento per spiaggie, piscine e outdoor. Un punto di riferimento per stabilimenti balneari ed esercenti del ponente.
Nella controversia al Tar Maria Laura Vico era assistita dagli avvocati Giovanni e Lorenzo (deceduto nel frattempo) Acquarone, Francesco Bongioanni; il Comune di Loano non si è costituito in giudizio come la Regione Liguria, mentre il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, era rappresentato dall’avvocatura distrettuale di Genova.
Il sunto della sentenza non lascia dubbi laddove ricorda che “nella speciedeve escludersi che il vincolo si estenda per 100 metri dal margine della strada statale e che l’immobile della ricorrente si trova fuori dalla zona vincolata onde il venir meno della ragione ostativa espressa dal Comune”. Da qui il ricorso è rivolto avverso un provvedimento di diniego di condono.
LA SENTENZA DEL TAR PUBBLICA IL 17 DICEMBRE 2020
N. 00927/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maria Laura Vico, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Acquarone, Lorenzo Acquarone, Francesco Bongioanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Loano non costituito in giudizio; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) della nota comunale n. 44368 trasmessa via PEC in data 14/01/2019 avente ad oggetto la reiezione dell’invito inoltrato al Comune il 14/12/2018 postulante l’inapplicabilità del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 20/03/1956 rispetto all’istanza di condono edilizio n. 2004 41545/351 – prat. n. CB 2004 4466 avanzata dalla Sig.ra Vico Maria Laura e volta al rilascio del conseguente titolo abilitativo in sanatoria;
2) della nota della Regione Liguria n. 176554 del 09/12/2009;
3) della nota della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria (oggi denominata Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona) n. 3360 del 15/02/2010
4) dell’ordinanza comunale n. 14/2019, notificata in data 17/10/2019 portante il conseguente rigetto dell’istanza di condono edilizio n. 4466/2004 con contestuale ordine di demolizione e rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2020 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale La sig.ra Vico Maria Laura ha impugnato i provvedimenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’epigrafe.
La ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto di essere proprietaria di un’unità abitativa sita a Loano, in via delle Olivette n. 23/11, censita al NCEU fg. 18, mapp 475, sub 14 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano e di avere presentato, in data 10 dicembre 2004 al Comune di Loano istanza di condono edilizio (assunta al n. 41545) relativamente ad una veranda realizzata sul terrazzo annesso alla propria abitazione.
Stante l’inerzia del Comune e avendo appreso informalmente l’intendimento del Comune di respingere l’istanza in ragione della presenza del vincolo paesaggistico imposto con D.M. del 20/03/1956 (in G.U. 10/04/1956 n. 86) (c.d. Vincolo Aurelia) la ricorrente inoltrava diffida al Comune di Loano in data 14 dicembre 2018 nella quale rappresentava le ragioni a sostegno dell’inapplicabilità della disciplina vincolistica.
Il Comune con provvedimento 14 gennaio 2019 n. 44368 ha preannunciato il diniego del condono edilizio n. 41545/2004.
Al fine di evitare il consolidarsi del provvedimento la ricorrente ha proposto la presente impugnazione deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del D.M. del 20/03/1956 (in G.U. 10/04/1956 n. 86). Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Carenza e perplessità della motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione del D.M. del 20/03/1956 (in G.U. 10/04/1956 n. 86). Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Carenza e perplessità della motivazione;
3) Violazione e falsa applicazione del D.M. del 20/03/1956 (in G.U. 10/04/1956 n. 86). Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Illogicità.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui al n. 4 dell’epigrafe recante diniego di condono.
Con i motivi aggiunti la ricorrente ha riproposto i motivi dedotti avverso gli atti precedentemente impugnati.
Ha, inoltre, dedotto i seguenti motivi:
1) Illegittimità derivata dall’illegittimità della nota comunale n. 44368 trasmessa via PEC in data 14/01/2019 (impugnata con il ricorso introduttivo R.G.R. 240/2019);
2) Illegittimità propria per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, c. 27 lett. d) D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2004 e dell’4 L.R. 29 marzo 2004 n. 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 delle NTA del PRG di Loano. Difetto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Carenza e perplessità della motivazione;
Illegittimità propria per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, c. 27 lett. d) D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2004 e dell’4 L.R. 29 marzo 2004 n. 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 delle NTA del PRG di Loano. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Carenza e perplessità della motivazione.
Illegittimità propria per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 lett. e.1) D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Carenza e perplessità della motivazione.
Illegittimità propria sotto altro profilo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, c. 27 lett. d) D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2004 e dell’4 L.R. 29 marzo 2004 n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 47/1985. Illogicità e contraddittorietà. Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Con ordinanza 15 gennaio 2020 n. 19 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
All’udienza del 4 novembre 2020 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso un provvedimento di diniego di condono.
Il ricorso è fondato.
L’amministrazione comunale ha fatto applicazione, per negare il condono, della disposizione di cui all’art. 32, comma 27 lett. d) d.l. 326/03 che stabilisce: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:… d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; …”
L’immobile de quo sarebbe soggetto a vincolo Aurelia imposto con d.m. 20 marzo 1956 e conseguentemente l’intervento edilizio abusivo non sarebbe condonabile in quanto eseguito, successivamente alla imposizione del vincolo, su immobile di volumetria superiore a 1200 metri cubi in relazione ai quali l’art. 14 nta del prg vieta incrementi volumetrici.
La questione è quella di accertare se l’immobile insista o meno in zona soggetta a vincolo.
A tal riguardo occorre esaminare il disposto del d.m. 20 marzo 1956 impositivo del vincolo il quale dispone : “la sede stradale della via Aurelia nel percorso compreso nel territorio della Provincia di Savona sita nell’ambito dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albisola Marina, Savona, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, fatta esclusione delle traverse comunali, in corrispondenza dei centri abitati, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 23 giugno 1939 n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa”.
Il vincolo imposto pertanto riguarda la sede stradale e anche questa con eccezione delle traverse comunali ubicate all’interno dei centri abitati. Deve escludersi che rientri nell’ambito del vincolo la fascia di 100 metri dalla sede stradale.
Tale tesi sostenuta dal Ministero e dal Comune di Loano confligge con il disposto del d.m. 20 marzo 1956 impositivo del vincolo.
Infatti né la motivazione, né il dispositivo del d.m. citato menzionano in alcun modo tale fascia di 100 metri. La citata limitazione emerge dal verbale della Commissione per le bellezze naturali e il paesaggio 27 febbraio 1954 che afferma: “Nei tratti della via Aurelia per una profondità costante di m. 100 dai due bordi stradali compresi tra le seguenti progressive chilometriche, dalla progr. 555 – 500 (torrente Arestra) alla progr. 571 – 000 in prossimità della funivia di Savona; dalla progr. 581 – 000 (ad ovest di vado Ligure) alla progr 612 – 000 (Ceriale) dalla 616 – 000 (ad ovest di Albenga) alla progr. 634 – 000 (confine di ponente della Provincia di Savona , capo Rollo). Verrà posto il vincolo di divieto assoluto alla apposizione di cartelli per la pubblicità stradale in quanto i suindicati tratti della via Aurelia costituiscono dei quadri naturali e dei punti di belvedere dai quali si gode lo spettacolo delle bellezze panoramiche e ciò secondo quanto prescritto al comma 4 dell’art. 1 della legge 20 giugno 1939 n. 1497”.
Orbene tale prescrizione non è stata recepita dal decreto 20 marzo 1956 che si è limitato a imporre il vincolo sulla “sede stradale” con l’eccezione della traverse comunali nei centri abitati.
Della circostanza che il d.m. impositivo del vincolo non comprendesse la fascia di 100 metri dalla sede stradale è consapevole anche il Ministero che afferma che le fasce laterali del sedime stradale non sono citate espressamente nel decreto di vincolo (parere ufficio legislativo del Ministero bei culturali e ambientali 8 marzo 2017, sub doc. n. 2 prod. Avvocatura 10 gennaio 2020).
Deve, pertanto, escludersi che la fascia di 100 metri dalla sede stradale sia soggetta a vincolo.
In sostanza la mancata recezione espressa da parte del decreto impositivo del vincolo delle indicazioni e prescrizioni indicate dalla Commissione preclude l’inclusione delle stesse nel contenuto del vincolo.
Lo stesso ordine di idee è già stato espresso dalla sezione con la sentenza 9 gennaio 2017 n. 1 la quale ha affermato proprio con riferimento al vincolo Aurelia che: “Il citato d.m. riconosce il notevole interesse pubblico della sede stradale della via Aurelia “nel percorso compreso nel territorio della provincia di Savona”, precisamente nel territorio dei Comuni ivi elencati. Il Comune di Ceriale non è compreso nell’elenco suddetto né in quello originariamente proposto, nella seduta del 26 ottobre 1953, dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona. Nella seconda seduta, svoltasi il 17 febbraio 1954, la Commissione ha meglio individuato le zone da includere nell’elenco delle bellezze naturali, facendo riferimento anche alle progressive chilometriche, ed ha precisato che il vincolo si sarebbe dovuto estendere fino alla “progr. 612-000”, compresa nel territorio del Comune di Ceriale. Tale indicazione, però, non è stata riprodotta né nella motivazione dell’atto né nel suo dispositivo e il documento che la contiene non è richiamato quale parte integrante del decreto di imposizione del vincolo, sicché non è provato che il vincolo medesimo si estenda al territorio del Comune di Ceriale. (TAR Liguria, I, 9 gennaio 2017 n. 1).
In sostanza solo quanto espressamente incluso nel decreto di vincolo deve ritenersi vincolato. Nella specie, pertanto, deve escludersi che il vincolo si estenda per 100 metri dal margine della strada.Conseguentemente, chiarita l’estensione del vincolo nei termini suddetti, l’immobile della ricorrente si trova fuori dalla zona vincolata onde il venir meno della ragione ostativa espressa dal Comune.
Ne consegue ulteriormente la fondatezza del ricorso e degli accessivi motivi aggiunti.
Le spese possono essere compensate stante la presenza di atti ministeriali di contrario avviso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sugli accessivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere