Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

Settimanale d’informazione senza pubblicità, indipendente e non a scopo di lucro Tel. 350.1018572 blog@trucioli.it

Varazze, Villa Paradiso story e diocesi di Acqui Terme. In appello 5 condanne per diffamazione a don Rovera. Risarcimento


La sentenza d’appello (che può essere appellata in Cassazione anche se esecutiva) “dopo 9 anni di grave turbamento, ma per tutto viene il tempo della verità”. “Colpito da articolisti, con modalità beffarde e derisorie, mediante il ricorso ad espressioni sarcastiche, ad effetto….Vi è un’enfatica e sovrabbondante, oltre che inappropriata aggettivazione, decettiva per i lettori”. “O, univocamente  suggestive dell’opposto, ma non sopportate  da alcuna argomentazione”. Da una parte don Giacomo Rovera, già rettore  del Seminario Vescovile di Acqui Terme, economo di Villa Paradiso di Varazze e che aveva festeggiato, all’inizio della causa civile per diffamazione continuata a mezzo stampa e video, mezzo secolo di sacerdozio. Dall’altra 4 giornalisti del Secolo XIX e l’editore del giornale. Un’altra causa è in corso contro ‘Iene’.

LA SENTENZA –  I giudici della terza sezione della Corte d’appello di Torino (presidente Ombretta Salvetti, Antonio Rapelli consigliere relatore e Maria Dolores Grillo) hanno accolto le tesi  e le doglianze sostenute da don Rovera nell’atto di citazione e  memorie del suo difensore avv. Mariachele Panzeri e ‘riformata’ la sentenza del tribunale civile di Alessandria del novembre 2017.

Con la condanna “in solido della Gedi News Network Spa, nella persona del suo amministratore delegato Maurizio Scanavino, di Umberto La Rocca (all’epoca direttore responsabile del quotidiano ligure e del Basso Piemonte), di Silvia Simoncelli corrispondente da Varazze, dei redattori Emanuele Rossi e Giovanni Ciolina (quest’ultimo nei limiti della quinta parte dell’importo complessivo e aver scritto solo due articoli), a pagare in favore di Giocamo Rovera la somma di 100 mila euro, oltre interessi dalla decorrenza dell’ultima sentenza”. C’è da osservare che nella causa, la richiesta ‘danni’, non patrimoniali. ammontava a 10 milioni49mila 250 euro.

Nel dispositivo si condanna, inoltre,  Silvia Simoncelli e La Rocca  a pagare a don Rovera  l’importo di 10 mila euro ciascuno, Rossi e Ciolina rispettivamente 3 mila e mille, oltre interessi.” Si ordina la pubblicazione della sentenza  sul Quotidiano Il Secolo XIX  edizioni di Genova e Savona e sul settimanale diocesano L’Ancora di  Acqui Terme, nonchè l’eliminazione dei riferimenti  alla vicenda nel sito informatico del Secolo XIX. Il tutto a spese  dei condannati entro due mesi dal deposito della sentenza e “in caso di inottemperanza dare corso a dette pubblicazioni ed eliminazioni con rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti dei predetti”. Infine condanna degli appellati a rimborsare le spese sostenute da don Rovera per i due gradi di giudizio processuali:  15.793 euro del primo grado e  13.556 per l’appello, con spese generali nell’aliquota del 15%, cpa e Iva dovuta”.

L’INCHIESTA GIORNALISTICA – Il primo articolo del Secolo XIX risale al 5 agosto 2011. Titolo: “Varazze, golf e piscina  nella casa per i poveri. Giallo delle licenze  per l’immobile del Seminario Vescovile. Una villa  di superlusso immersa nel verde, con tanto di piscina  e vasca idromassaggio e un campo da golf a sei buche. Un paradiso al servizio dei bisognosi e promozionato come location esclusiva  a disposizione di clienti vip a prezzi da capogiro…Una palazzina liberty, impreziosita da un’ampia area verde, acquistata dal Seminario Vescovile di Acqui Terme nel 1974 ….allo scopo di dedicarla a mensa per i poveri ed a ricovero di senzatetto”. La firma è della corrispondente Silvia Simoncelli.  E negli atti di causa di legge che “nel mese di agosto 2011, in solo otto giorni, sono stati pubblicati 18 articoli….con l’affissione di locandine davanti alle edicole…l’inserimento dei pezzi e  su supporti telematici, video…; l’accostamento dell’economo di Villa Paradiso (don Rovera) e del gestore di fatto Renato Bonora….nonostante i suoi precedenti penali e uomo di fiducia – si rimarcava – del Seminario di Acqui e della Curia…”.

LA TESI DEL SACERDOTE E DEL SUO DIFENSORE –  Nel corso del 2011 e del 2012 Il Secolo XIX (se ne occupò pure il settimanale l’Espresso con un ampio reportage ndr) “dava corso  ad una campagna diffamatoria con espressioni infamanti ed ingiuriose e divulgando notizie e dichiarazioni false, tali da ledere la reputazione di don Rovera….articoli comparsi anche in prima pagina…dove si metteva in evidenza  un utilizzo illecito ed immorale della struttura Villa Paradiso, destinata  ad albergo di lusso anzichè a persone bisognose…in realtà destinata istituzionalmente e soltanto alla formazione del clero, dal 1992, senza mai assurgere – sostiene don Rovera –  al rango di ‘villa di superlusso’, sebbene talvolta locata a terzi…attribuendo al sacerdote l’impiego antigiuridico dell’immobile ed eticamente riprovevole, per l’esattezza ad uso ricettivo e turistico per vip non consentito..”. Si imputa la ripetuta “titolazione  scorretta, falsa e tendenziosa, dunque potenzialmente lesiva…. mettendo in atto una vera e propria campagna diffamatoria”.

Peraltro orchestrata da chi ? Qui prodest ? Ambienti dello stesso palazzo curiale ? Dove non mancarono veleni e persino tre denunce del vescovo contro don Rovera, peraltro sempre scagionato. Oppure  frutto di una cronaca doverosa della libera stampa e senza orchestrali. E che dire del ‘misterioso’ incidente automobilistico del solitario autista (don Rovera) finito in un dirupo e in rianimazione ?

Tra i soggiornanti  a Villa Paradiso, ai Piani d’Invrea, nei servizi giornalistici del Secolo XIX  si indicavano “un noto personaggio dello spettacolo, personaggi altolocati, un primario esponente politico, con tanto di alcova per vip, luogo di incontri clandestini tra potenti di ogni genere”.  Si ammetteva tuttavia, da parte di Rovera, che alcune porzioni dell’immobile venivano locate a “persone o gruppi, ma non a struttura ricettiva alberghiera”. Si fa il nome di Elisabetta Canalis e di un big dell’imprenditoria genovese, di esponenti del Pdl e Pd,  di “incontri clandestini tra potenti di ogni genere a prezzi stellari e non a pane e acqua’. E di “ritiri spirituali accessoriati pure con un campo da golf”. E ancora: “location di spot elettorali da parte di due partiti politici ed in occasione di elezioni comunali”.

Non  siamo di fronte – si è rimarcato – al “corretto esercizio  di critica, non essendo ravvisabile alcuna espressione di ‘giornalismo d’inchiesta’, stante  l’assenza  di una preventiva raccolta di informazioni, non indicate nelle fonti e neppure riscontrate….con l’uso di un linguaggio offensivo dai contenuti inveritieri e distorti, adoperati per attuare un deliberato attacco personale….”.

LA TESI DEI GIORNALISTI E DEL DIFENSORE –  “Il tenore degli articoli  non era riferito a don Rovera, bensì rivolto all’indirizzo del Seminario vescovile di Acqui e di Renato Bonora.”  Si doveva considerare che “viene ribadita l’estraneità di don Rovera alla campagna  giornalistica in questione, il cui oggetto era stato costituito esclusivamente dalle vicende attenenti la Villa Paradiso… con il diritto di informazione…; la mancata contestazione in ordine alle circostanze fattuali esposte negli articoli e tutte preventivamente verificate dagli estensori…Le plurime denunce e condanne riportate da Bonora, gli illeciti amministrativi,  i benefici fiscali fruiti dall’ente ecclesiastico proprietario di Villa Paradiso;…l’innegabile distonia tra le lussuose caratteristiche ricettive della villa e la sua destinazione a Seminario….profilo questo – scrivono i difensori dei cronisti, avvocati Francesco Liconti e Guido Galliano del foro di Genova –  che non aveva coinvolto assolutamente la personalità di don Rovera, la cui reputazione non era stata per nulla lesa….né sostenuto il coinvolgimento dello stesso nella trasformazione  e nel peculiare utilizzo dell’immobile, nella perpetrazione della truffa in danno di turisti e neppure avvicinato la sua figura (don Rovera)  a quella del Bonora, essendo anzi il contrario frutto di fantasia…”.

“Il quotidiano – sostengono ancora i difensori dei 5 condannati in appello –  si è limitato a narrare  oggettivamente le vicende  relative a Villa Paradiso, a loro volta di pubblico interesse e vanno ricusati gli addebiti mossi a don Rovera che aveva lamentato la riconducibilità al suo personale agire della destinazione dell’immobile a villa superlusso, concretatasi in una ‘condotta  socialmente  riprovevole ed altamente immorale’, nonchè contraria  allo scopo istituzionale  dell’ente…., neppure per effetto dell’accostamento (mai avvenuto) del sacerdote al Bonora“.

Si aggiunga che il tribunale aveva escluso  la violazione del requisito della pertinenza nell’esposizione della vicenda complessivamente considerata e nella parte che aveva riguardato don Rovera, attesa la verità delle notizie divulgate, a loro volta attinenti ad un interesse collettivo a conoscere le modalità di utilizzazione di un bene di proprietà ecclesiastica”.  Infine si era tenuto conto del ‘comune linguaggio giornalistico, riportando fatti veri attraverso espressioni prive di ambiguità o di effetto suggestionante  o allusivo”.

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO SOTTO LA LENTE DEI GIUDIZI D’APPELLO –

Il tribunale di Alessandria aveva condiviso la tesi difensiva degli accusati ritenendo “la sussistenza di un pubblico interesse ed aveva quindi negato l’accertamento della natura diffamatoria degli articoli, stante la falsità o l’inesattezza che li avevano contraddistinti”.

Lo stesso tribunale  aveva ‘rigettato’ un analogo  ricorso  (causa) proposto dal Seminario vescovile di Acqui.  Era “smentito l’assunto del Rovera  secondo cui ogni riferimento contenuto negli articoli al Bonora oppure al Seminario dovesse necessariamente estendere la sua potenzialità lesiva anche allo stesso don Rovera.… e solo una minima parte degli articoli riguardava l’operato del sacerdote…. ed erano stati rispettati i requisiti giurisprudenziali della verità,  della pertinenza  e continenza  in due specifici articoli trattandosi  di giornalismo d’inchiesta in cui è insito il diritto di critica ed essendo quindi giustificato in tale prospettiva  l’accostamento dei ruoli delle due persone (Rovera e Bonora) “. Dunque la domanda risarcitoria rigettata in toto.

MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA DEI GIUDICI D’APPELLO – La Corte fa presente di aver passato in rassegna, su invito formulato dall’appellante Rovera, per permettere una lettura “unitaria e sistematica, tutte le uscite giornalistiche del Secolo XIX, in special modo quelle concentrate ad agosto 2011 e le locandine collegate, esposte davanti alle edicole. “In tema di esercizio dell’attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all’intero contesto della comunicazione, comprensiva dei titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito il significato di un articolo…, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi riconoscere particolare rilievo alla titolazione (che quasi sempre non  è opera dell’autore, mai le locandine ndr)  idonea ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell’altrui reputazione”. “Pertanto dagli articoli denunciati dal Rovera verrà ricercata la stretta sequela temporale delle singole uscite tra loro strettamente collegate ed interdipendenti e alla fin fine tutti vertenti su Villa Paradiso e sul suo utilizzo….Si terrà conto dell’insegnamento della Suprema Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza  verbale dello scritto…va esclusa allorquando vengono usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni”.

Luciano Corrado

LEGGI LE 27 PAGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO (VEDI…….)

 

 

 


L.Corrado

L.Corrado

Torna in alto