Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Noli: Do ut des, io do…


Noli: Do ut des o Do ut facias ? ovvero legge 6 ottobre 2017, n. 158. Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (17G00171).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Fino ad ora lo Stato “pescava” i fondi dalle casse dei vari Comuni, ma “pescare” nelle casse dei Comuni più piccoli, è ancora più redditizio, tante è vero molti di essi non hanno più le risorse necessarie anche per lavori di piccole entità.

Oggi i piccoli Comuni non sono più in condizione di spendere un centesimo, alla luce dei tagli effettuati dai governi nazionale e regionale e se arriva pure il taglio sugli investimenti i comuni possono dichiarare la “bancarotta».

Per effetto del combinato sui vincoli imposti dal patto di stabilità, nel 2015 sono a rischio i fondi necessari per la socialità, per le scuole, le mense scolastiche, per i trasporti pubblici, la sistemazione delle strade, e la crescente esigenza degli aiuti alle famiglie in difficoltà.

Le ultime situazioni si riferiscono ai recenti tagli operati con i trattenimenti dello Stato sull’IMU dei terreni agricoli anche per i comuni montani e poi riconosciuti, quale elemento non dovuto ma che non si sa come recuperare, visto che i tagli sono già concretamente operativi.

Non da ultimo è l’ulteriore taglio che Il Ministero dell’Interno ha introdotto sugli importi dei contributi che ogni ente locale deve dare alla finanza pubblica dello Stato.

La conseguenza di tutti questi continui tagli obbligherà probabilmente i Comuni a “massacrare” fiscalmente i cittadini con nuove aliquote sulle tasse, come: la TASI, la TARI, l’IMU sulle abitazioni seconde case e case di lusso.
Purtroppo ormai con i trasferimenti attuali, si riesce solo a garantire il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali e poco altro, mentre lo Stato, per garantire la sopravvivenza dei Comuni, anziché stanziargli le somme necessarie, opera tagli per poi chiedergli di imporre nuove tasse che, ovviamente, dovranno purtroppo pagare i cittadini».

I Sindaci, specie quelli dei piccoli Comuni, vivono continuamente una situazione di difficoltà a confrontandosi ogni giorno con i concittadini, dovendo dare loro continue spiegazioni su decisioni non dipendenti dalla loro volontà.
Nel mese di Febbraio 2016 [Sindaco di Varese] la scure si è abbattuta sugli sportelli dei piccoli comuni della Lombardia dove sono stati chiusi 65 uffici postali e 120 rimarranno aperti a giorni alterni nelle realtà sotto i 5 mila abitanti, con il rischio di una prosecuzione degli interventi di “cosiddetta razionalizzazione “nei mesi successivi;

Poi si parla della riforma del catasto nella condizione di “gettito invariato” con la revisione degli estimi che sembra dovrà essere coordinata attraverso una modifica della tassazione sulla casa.

Pare di capire che la tassazione sugli immobili, compresa quella sui capannoni industriali che oggi è in capo allo Stato, dovrà andare ai Comuni e che poi questo presunto gettito, nell’ambito degli introiti sull’addizionale Irpef, dovrà essere versato allo Stato, che presumibilmente lo tratterrà preventivamente riducendo i già complessi e insufficienti margini dei trasferimenti ai Comuni.

Il modo più semplice per recuperare le risorse necessarie alla copertura dei debiti dello Stato è il taglio preventivo dei trasferimenti ai comuni, così come è più conveniente per avere un’entrata certa, incidere sulla condizione del lavoro dipendente o sulle certezze derivanti dal prelievo sui pensionati, evitando in questo modo, il lavoro difficile e di dubbia reperibilità nella condizione di recupero dell’enorme evasione fiscale.

L’unico fronte ancora credibile nel rapporto tra Stato e cittadini è quello dei comuni, specie se di piccola dimensione.

Questa condizione di credibilità dello Stato sta progressivamente perdendo la sua dichiarata coerenza sacrificando le sue ragioni di scelta ad una mera considerazione di funzionari burocrati che a volte si chiamano: “spending review”, altre “salva Italia”, che non conoscendo la condizione reale di sperpero, o non volendola affrontare, anche per molte ragioni di convenienza politica, rendono sempre più difficile la vita dei cittadini e delle Istituzioni oneste che tendono a rappresentarne i reali bisogni che a differenza delle dichiarazioni mediatiche altisonanti, per i Sindaci sono azione diretta e quotidiana.

Art. 1

Finalita’ e definizioni

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico.

L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attivita’ di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

  1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
    c) comuni nei quali si e’ verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

    d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
    e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
    f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
    h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
    i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
    l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;

    m) comuni istituiti a seguito di fusione;

    n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultra periferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, e’ considerata la popolazione risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione.

    4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sentito l’ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

    5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ definito, entro sessanta giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.

    6. L’elenco di cui al comma 5 e’ aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all’aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

    7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione.

    8. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalita’ di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all’attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

    9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 2

    Attività e servizi

  2. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l’efficienza e la qualita’ dei servizi essenziali, con particolare riferimento all’ambiente, alla protezione civile, all’istruzione, alla sanita’, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralita’ di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonche’ per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l’uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

    Art. 3

    Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni

  3. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all’articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

    2. Ai fini dell’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

    3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

    a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonche’ interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

    b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

    c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche’ realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

    d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell’articolo 5, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attivita’ turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

    e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalita’ di cui all’articolo 6, comma 1;

    f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell’articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

    g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell’articolo 7;

    h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualita’.

    In questo articolo si colloca, come scritto dall’ex sindaco Gambetta su trucioli del 4 gennaio 2018: “La capacità propositiva/operativa da sempre riconoscibile nella persona della Consigliera Piera Barisone, questa volta ha fatto bingo nel riuscire a portare a casa con determinazione e velocemente un contributo ministeriale di 35.000 € per finanziare il restauro della chiesetta di San Michele.

    Giustamente, come commenta l’Arch. Maina, nel suo articolo di Trucioli 11 gennaio: “riscontro che il problema non è ancora risolto: anzi adesso viene il bello e il difficile”, e , a parere dello scrivente, solo a restauro ultimato e senza perdita “per strada” dei 35.000 € si può, con enfasi, palafrasando Edvard Munch, urlare “Bingo”

    4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalita’ per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche’ quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

    a) tempi di realizzazione degli interventi;

    b) capacita’ e modalita’ di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;

    c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilita’ ambientale e mediante l’applicazione di protocolli internazionali di qualita’ ambientale;

    d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;

    e) miglioramento della qualita’ di vita della popolazione, nonche’ del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

    f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

    5. Il Piano di cui al comma 2 e’ aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo di cui al comma 1.

    6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un’equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorita’ al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente gia’ previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

    8. All’onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    La LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158, tratta i seguenti argomenti:

    Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi

    Misure per il contrasto dell’abbandono di immobili nei piccoli comuni Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose Sviluppo della rete a banda ultra larga e programmi di e-government Disposizioni relative ai servizi postali e all’effettuazione di pagamenti • [ vedi ANNO VI, NUMERO 14 DEL 14 DICEMBRE 2017 • BY ALESBEN B ]

    Diffusione della stampa quotidiana. Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

    Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane Iniziative per la promozione cinematografica Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane

    e non già da ultimo l’Art 16, che recita: “Clausola di invarianza finanziaria – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

    La domanda che ci si pone è: “Do ut des” o Do ut facias ?

    Se la <<pesca>> da parte dello Stato diventa un problema perché dai Piccoli Comuni non riesce più attingere, ecco allora, nella mente distorta dei burocrati, pensare di accoppiare o “mettere assieme” più Piccoli Comuni in modo da avere un Comune Grande dal quale “pescare” risorse per la finanza pubblica.

    In una vignetta, il capo di un consiglio di amministrazione di una ditta, rivolgendosi ad un consigliere, disse: se lei desse le dimissioni, ci sarebbe un aumento per tutto il consiglio di amministrazione. Accumulando più uffici del medesimo settore, ci sarebbe riduzione del personale ma aumento delle risorse per il rimasto personale; i “burocrati” dello Stato questo lo sanno.

    Do ut des è una frase latina
    dal significato letterale «io do affinché tu dia» e senso traslato «scambiamoci queste cose in maniera ben definita».

    In un certo senso si può parlare di un “contratto” che viene siglato con l’accettazione dell’offerta da parte del secondo attore, che si impegna pertanto a consegnare quanto pattuito. Nel diritto privato
    i contratti di scambio sono appunto indicati come do ut des, in contrapposizione ad esempio a quelli do ut facias
    in cui il pagamento è a fronte di un’opera.

    La locuzione latina
    do ut facias (letteralmente “io do affinché tu faccia“) definisce – in
    diritto romano
    – uno dei cosiddetti contratti innominati.

    Si tratta di convenzioni
    a forma libera tutelate -in deroga il principio generale di tipicità
    vigente in materia contrattuale– a condizione che le prestazioni concordate siano entrambe lecite e che una di esse sia già stata eseguita. In presenza di tale requisito sorge per l’altra parte l’obbligo di adempiere
    la controprestazione.

    Nel caso specifico, la prestazione già eseguita (do) consiste nella trasmissione del diritto
    di proprietà
    mentre la controprestazione (facias) può consistere in un qualsiasi altro comportamento.

    Alesben B


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