Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

Settimanale d’informazione senza pubblicità, indipendente e non a scopo di lucro Tel. 350.1018572 blog@trucioli.it

Savona, la verità giudiziaria di un processo che molti tacciono. C’è da piangere o ridere?


A Roma i giornalisti italiani scendono in piazza per denunciare il precariato grazie anche a leggi compiacenti che favoriscono lo sfruttamento di giovani e mascherano il lavoro dipendente. A Savona è stata depositata dal giudice del Lavoro, Alessandra Coccoli, la sentenza n.803 /2016 tra Guglielmo Olivero, giornalista pubblicista e l’ Italiana Editrice Spa (già Editrice La Stampa Spa). Il dispositivo conferma l’impugnata ordinanza del 18 luglio 2016 e rigetta il ricorso in opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza. Linguaggio giuridico per confermare che la causa ha un vincitore (il gruppo editoriale La Stampa – Il Secolo XIX – la Repubblica di cui fa parte l’Espresso), uno sconfitto: Olivero, laureato in legge, disoccupato cinquantenne, dopo essere stato messo alla porta da un collega giornalista professionista che ubbidiva ad un ordine dall’alto. Motivo del licenziamento ? Dopo oltre oltre 20 anni di lavoro prima all’ufficio di corrispondenza di Albenga, poi a Savona, Olivero chiedeva di essere ‘regolarizzato’ redattore o collaboratore fisso. Basta  ‘cococo a programma’ e pagato tanto a notizia. Più notizie scriveva e più guadagnava. Ma senza un futuro previdenziale ed in balia di eventi come dimostra finora il ‘fine storia’.

Alessandra Costante segretario del sindacato unitario dei giornalisti liguri

A Roma anche l’Associazione Ligure dei Giornalisti – segretario Alessandra Costante, gavetta alle spalle, negli anni un ricorso all’allora pretore del Lavoro respinto –  chiede “interventi per riequilibrare il mercato del lavoro in cui crescono le diseguaglianze, in cui cresce il precariato grazie a leggi che consentono alle aziende editoriali di utilizzare contratti di lavoro atipico per mascherare lavoro subordinato. Agli editori non è stato richiesto alcun impegno sul fronte dell’occupazione e del contrasto al precariato, a fronte di decine di milioni di euro elargiti non per creare posti di lavoro, ma per ristrutturare le aziende attraverso i pensionamenti anticipati. Il governo non prende neanche in considerazione i danni che l’abuso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sta provocando al mercato del lavoro giornalistico e agli istituti della categoria“. E ancora: “Libertà precaria, lavoro precario, vite precarie”, riassume la condizione dei giornalisti italiani ed evidenza le responsabilità di governo e parlamento. Noi chiediamo la cancellazione del carcere per i giornalisti, il contrasto alle minacce nei confronti dei cronisti, l’introduzione nel nostro ordinamento di misure contro il fenomeno delle cosiddette “querele bavaglio”.

IL CASO SAVONA –  Sulla base degli elementi e degli atti acquisiti, con una precedente  ordinanza, il giudice “dopo una sommaria istruttoria aveva respinto la domanda ( Olivero chiedeva di essere inquadrato ai sensi del Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico e con un secondo ricorso il riconoscimento delle differenze retributive ) non ritenendo raggiunta  la prova della sussistenza tra le parti  di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata “. E’ quanto sosteneva del resto la società editrice rappresentata dagli avvocati Alberto Delfino e Riccardo Prete che “contestava in sintesi  la fondatezza  della domanda (di Olivero) non essendo mai sorto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato”, tra le contestazione mosse dai legali dell’editore il fatto che Olivero  non fosse iscritto all’albo dei professionisti, bensì a quello dei pubblicisti dal 2013. Inoltre si contestava  l’inattendibilità dei conteggi.

L’ANTEFATTO – Olivero, assistito dagli avvocati Carla Zanelli e Claudio Pesce, ha sostenuto  che il rapporto di lavoro era iniziato nel marzo 1991 e ininterrottamente era proseguito fino al dicembre 2014. Nell’ufficio di corrispondenza di Albenga prima, di cui era stato titolare altro collega corrispondente, e nella redazione di Savona. Scrive il giudice in sentenza: “ Il ricorso in opposizione alla luce  delle ulteriori allegazioni del ricorrente, della documentazione prodotta da entrambe le parti e delle prove testimoniali assunte, non fornisce ragioni per modificare le statuizioni di cui  all’ordinanza pronunciata a conclusione della fase sommaria”. Ovvero accogliere la tesi di Olivero.

LE RAGIONI  DEL RICORRENTE –  Il giornalista ha sostenuto l’esistenza  di lavoro subordinato con La Stampa scrivendo articoli prevalentemente in materia sportiva. Aggiungiamo che era l’unico collaboratore  a seguire, per la provincia di Savona, tutto il calcio ‘minuto per minuto’ si potrebbe dire, occupandosi di tutte le categorie: dall’Eccellenza, alla Promozione, ai Giovanili, ai ‘campionati estivi’. Di fatto difficile sostenere trattarsi di un lavoro saltuario, a suo piacimento, poichè doveva seguire gare che duravano nove mesi, essere sul campo di volta in volta, in questa o quella località, di sabato e domenica, mettere insieme risultati e classifiche, dichiarazioni di giocatori e dirigenti sportivi, allenatori. Manco a dirlo c’era  la presentazione delle partite più attese, i derby. E oltre al ‘calcio minore’, Olivero ripete a trucioli.it che seguiva in esclusiva di altri sport: basket, pallavolo, ciclismo, atletica, nuoto, boccette, canoa, golf, vela. Sarebbe stato di fatto, per il giornale edizione savonese , l’unico punto di riferimento, ‘galoppino’ sportivo da Varazze ad Andora.  Olivero parla di impegno full time: senza orari,  festività,  ferie, senza diritto alla malattia. Sempre a disposizione, telefono incluso, ‘no stop’. “mi è capitato persino le rarissime volte che sono andato a trovare una mia fiamma a Milano ed in un un paio di casi in cui ero febbricitante” confida ora. “Sottoposto – è scritto negli atti di causa – al potere direttivo e gerarchico del signor Roberto Baglietto, ‘giornalista esperto’,  ed in sua assenza  dei signori  Maurizio Fico, Pierpaolo Cervone,  Stefano Pezzini “. In realtà alla redazione de La Stampa  ligure il ruolo di capo redattore e ‘direttore’ l’ha avuto, per moltissimi anni, Sandro Chiaramonti, una vita al quotidiano già della famiglia Agnelli, pendolare tra Savona e Torino, giornalista di peso, di potere e di organizzazione di importanti eventi a Savona, ad Albenga, a Sanremo, basti pensare al Capodanno, al Festival Mare. Vice è stato, per un periodo e fino alla sudata pensione, Giampaolo Carlini, esordio da corrispondente del Secolo XIX in Valbormida. Dopo Chiaramonti è toccato per un breve lasso di tempo al torinese Dario Corradino. Ma tra i testi non citati dalle parti in causa emerge proprio Chiaramonti.  Che, a quanto si dice, avrebbe manifestato solidarietà umana a Olivero, proprio per  la lite con il giornale.

IL CASUS BELLI – Quando circolarono le prime notizie della fusione La Stampa – Il Secolo XIX, con indiscrezioni sul futuro della redazione unica di Savona (cosa che è poi avvenuta), Olivero chiese “l’inquadramento con rapporto di lavoro subordinato  e corresponsione  delle differenze retributive, continuando a trasmettere i risultati sportivi  sino all’11 gennaio 2105, ma una settimana dopo invitato da Baglietto a non trasmettere più articoli ed a liberare la scrivania”. Ma spetta al ricorrente, ovvero Olivero, dimostrare di “aver lavorato in regime di subordinazione e la sua estromissione dal rapporto di lavoro per volontà unilaterale del datore di lavoro”.

La sentenza è categorica, non lascia spazi a dubbi: “Tale prova non è stata raggiunta”.  Scrive il giudice: “ Risulta dalla documentazione prodotta da parte convenuta (non oggetto di contestazione) che dal  primo gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, dal primo luglio 2007 al 30 giugno 2013 (ci sono sembrerebbe dei vuoti palesi ndr), il ricorrente abbia stipulato con la Editrice La Stampa Spa contratti di collaborazione continuata a continuativa ‘a programma’ di durata annuale con i quali si obbligava ‘senza alcun vincolo di subordinazione giuridica e tecnica’ a inviare articoli e notizie in tema di sport alla redazione di Savona con i suoi mezzi informatici e ‘in piena libertà di vincoli di orario, presenza o subordinazione e a reperire notizie  ‘con i suoi mezzi ed a sue spese’. …Lo svolgersi dell’attività sarebbe stato rimesso  alla sua assoluta ed insindacabile disponibilità, fermo restando il rispetto dei tempi tecnici necessari per la pubblicazione”. Non solo, si legge che  “secondo contratto il ricorrente non sarebbe stato soggetto al ‘potere direttivo’ dell’azienda, salvo il necessario  coordinamento funzionale con la struttura organizzativa”.

C’è da aggiungere che chiunque redattore ( o collaboratore) che ha vissuto nelle redazioni distaccate sa benissimo quali legami uniscano il ‘collaboratore’, il suo lavoro quotidiano, con la struttura redazionale che provvede alla ‘confezione’ delle pagine, quelle dello sport incluse. Ma “i contratti  di Olivero – si rileva nella motivazione del verdetto del giudice –  prevedevano inoltre  un compenso unitario  per articolo pubblicato e la rifusione delle spese di trasferta”. In contrasto, si può annotare. con quanto enunciato nella parte che parla di reperire notizie “a sue spese”.

C’è un ulteriore passaggio laddove emerge che “l‘attività (di Olivero) sarebbe stata rimessa alla sua assoluta ed insindacabile disponibilità, fermo restando i tempi tecnici”. Si potrebbe concludere che La Stampa aveva un collaboratore che decideva di volta in volta se scrivere o meno del campionato, dare conto delle partite, delle classifiche, delle dichiarazioni dei protagonisti dell’agonismo sportivo. E non già una ‘copertura integrale’ al servizio dei lettori, come comunemente succede per un giornale tanto autorevole e presente sul territorio. Ma il giudice fa rilevare che “secondo il contratto ( Olivero ) non era soggetto al potere direttivo”.

L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PUBBLICISTI – Nella sentenza  si legge che ” successivamente, il 18 settembre 2o13 con l’iscrizione  all’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, le parti hanno stipulato un nuovo contratto di collaborazione coordinata e  continuativa con decorrenza 23 settembre 2013 e scadenza 22 settembre 2014, seguito da un ulteriore contratto analogo con decorrenza 23 settembre 2014 e scadenza 22 settembre 2015″. Tra la documentazione depositata si indica un periodo di ” collaborazione parasubordinata dall’anno 1996, unitamente ad una collaborazione con Ediriviera srl nel 1998…oltre a prospetti paga relativi al 2007 – 2008 e 2011 nei quali vengono elencati  articoli retribuiti con un costo unitario di 6- 25- 30 euro, 150 per gli speciali”.  La sentenza approfondisce quindi l’aspetto giuridico  del “rapporto di lavoro subordinato a tempo, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto…con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente….l’accertamento dell’esistenza del progetto “. Piccolo inciso, pare arduo sostenere che chi segue campionati di calcio, e tutti gli sporto minori in genere di un provincia, possa esercitare un ‘lavoro a  progetto‘. Sulla base della nostra esperienza giornalistica potremmo dire che un simile status non avrebbe né capo, né coda nella reale operatività giornalistica di una redazione che si rispetti. Alla Stampa non era così ?

Alessandra Coccoli giudice del Lavoro al tribunale di Savona

LA VERITA’ GIUDIZIARIA –La tesi attorea – riporta la sentenza – è, quindi, infondata: è circostanza pacifica in giudizio, infatti, che Olivero agisce al fine di ottenere l’accertamento del rapporto in favore della ITEDI con le modalità tipiche di un rapporto di lavoro subordinato, di attività di natura propriamente giornalistica, quindi di una professione intellettuale per l’esercizio della quale  è necessaria l’iscrizione in un apposito e preesistente albo professionale e che, in quanto tale, è esclusa dal campo di applicazione della disciplina in commento”.  Il giudice in precedenza aveva ricordato che “la legge 276/2003, articolo 61, comma 3, stabilisce che sono escluse dal campo  (esistenza accertamento di un progetto ndr) di applicazione le professioni intellettuali per l’esercizio delle  quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”. Il giudice osserva che “occorre dunque valutare se le modalità di esecuzione della prestazione, quali emergono dalle allegazioni contenute nel ricorso, dalla documentazione in atti prodotta dalle parti e dalle testimonianze assunte, evidenziano i connotati tipici della subordinazione, tenuto conto delle peculiarità proprie del rapporto di lavoro giornalistico“. Più avanti si rileva: ” Qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. Requisito fondamentale del rapporto subordinato è il vincolo di  soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo e direttivo e disciplinare… con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale….”. Segue una disquisizione giuridica  “nel caso di professioni ‘creative’ come quella del giornalista, che richiede pur sempre l’inserimento organico e continuativo di prestazioni nell’organizzazione dell’impresa e comporta l’emanazione di ordini specifici da parte del datore di lavoro e non solamente semplici direttive. Il ricorrente non ha dedotto specifiche e concrete circostanze idonee a comprovare di essere stato soggetto, nel corso degli anni,  a tale potere gerarchico, limitandosi ad affermare di aver ricevuto ‘direttive circa i pezzi da scrivere e dove andare in base agli argomenti di maggiore interesse da parte dell’editore“.

Il giudice ritiene  dunque che “tale generica allegazione – peraltro confermata all’esito dell’istruttoria nell’ambito dei diversi procedimenti pendenti tra le parti i cui verbali sono stati acquisiti. nulla dimostra in materia di subordinazione… compatibile con quel ‘necessario coordinamento funzionale’ con la struttura organizzativa aziendale…Nulla è precisato  in concreto quanto all’asserito ‘potere direttivo e gerarchico’ da parte dei giornalisti di riferimento….Non fornisce alcun esempio delle modalità con le quali Baglietto, Fico, Cervone o Pezzini, avrebbero posto in essere atti di eterodirezione…mentre la documentazione in atti attesta che vi sarebbe stato un rapporto di natura  diverso da quello di lavoro subordinato”.

ORARIO DI LAVORO –  Ancora pagine di sentenza:  “Il ricorrente (Olivero) ha chiesto di poter provare di essere stato assiduamente presente nei locali de La Stampa a Savona, circostanza peraltro non contestata, senza però nemmeno allegare di essere stato tenuto, nel corso degli anni, ad osservare un orario di lavoro prefissato da altri, ad essere reperibile, a ruotare su turni, oppure sostituire altri “. Forse non è il caso di ripetere che coprire molti sport di una provincia in solitaria (salvo magari casi rari di sostituzione) comporta molto più di un orario normale per il semplice fatto che rispettare gli orari sarebbe pure possibile ma non praticabile nel lavoro di un collaboratore quale era Olivero. Qualche testimonianza più approfondita poteva essere utile alla verità giudiziaria.

Stefano Pezzi giornalista e titolare del blog Liguria e dintorni

TESTIMONIANZE – Sicuramente il testimone più esplicito contro le tesi del collega Olivero è stato proprio un collega, professionista e ora pensionato, collaboratore saltuario a La Stampa e (volontario a suo dire) per l’editore- eccellenza della provincia di Savona, Matteo Rainisio che con Ivg.it e lo staff di bravi giornalisti ha ormai bruciato tutti sul mercato dell’informazione on line con medie di 60 mila contatti al giorno, punte fino a 200 mila. Scrive il giudice: “Pezzini ex redattore ordinario del La Stampa alle redazione di Savona, dal ’99 al 2015,  (in precedenza corrispondente dall’ufficio di Albenga, anche lui esordio ‘sfortunato’ al Secolo XIX ndr) ha confermato che per molti anni Olivero ha collaborato con il giornale senza obbligo di presenza in ufficio, senza utenza telefonica fissa, nè postazione di lavoro, o scrivania, o computer assegnati nei locali  del giornale, non era tenuto a fornire un numero minimo di pezzi, non aveva mai svolto attività  di desk riservata ai giornalisti professionisti, non aveva accesso al sistema redazionale, ma poteva solo trasmettere i propri articoli tramite Wintram, non partecipava  allo scambio di idee tra i redattori che lavoravano in altro locale, non era tenuto a chiedere  autorizzazioni per assenze, ferie o ritardi e collaborava inoltre anche con altre testate; ai collaboratori venivano assegnate delle misure e che se volevano vedere pubblicato un loro articolo erano tenuti a rispettare tali misure; i collaboratori, inoltre, quando assenti erano sostituiti da altri collaboratori e anche dallo stesso Pezzini“.

Ha sostenuto Olivero durante diversi incontri con il collega: “ Al sabato e alla domenica lavoravo da casa per trasmettere le partite, quando mi trovavo a seguire eventi del ponente, negli altri giorni lavoravo nel salone insieme a collaboratori, ma ero l’unico a non svolgere altra attività oltre a quella di giornalista, gli altri collaboratori  locali avevano un altro lavoro e non erano, per me del resto sarebbe stato impossibile seguire tutto lo sport con un altro impegno. Per questo speravo che la mia richiesta di assunzione e regolarizzazione non avesse incontrato ostacoli da parte del direttore responsabile e dell’editore, ma anche sostenuto dai colleghi redattori con i quali ho trascorso un quarto di secolo. Purtroppo mi sono sbagliato per la serie: nella vita c’è sempre da imparare…”.

Per il giornalista Roberto Baglietto, di fatto caposervizio, la qualifica di ‘redattore esperto’: “Olivero per moltissimi anni era stato suo collaboratore e che lo stesso come tutti gli altri collaboratori (sic ! ndr) proponeva un argomento o un servizio che lui valutava; una volta scelto l’argomento, assegnava al collaboratore le misure del pezzo e decideva come pubblicarlo…in caso di assenza di Olivero pubblicava pezzi sportivi di altri collaboratori e che nel settore sport non si tenevano riunioni periodiche, si pagavano i collaboratori in relazione al numero e alla lunghezza dei pezzi e ad Olivero non forniva altre indicazioni il quale seguiva (a suo piacere ? ndr) molti sport e comunque in sua assenza l’avvenimento veniva coperto in altro modo”.

Per  Dario Corradino  (ex capo redazione a Savona, dopo Chiaramonti):” i redattori  si limitavano a dare indicazioni al collaboratore sugli spazi da dedicare ai campionati…e Olivero non ha mai svolto attività di desk, con correzioni testi ed impaginazione, nè aveva accesso al relativo  programma…”.

Per  Maurizio Fico, dipendente La Stampa dal 2006 al 2014, pensionato, oggi collaboratore saltuario e che ha sostituito talvolta il collega Baglietto:Olivero era un collaboratore molto importante, ma senza partecipare alle riunioni periodiche tra redattori addetti alle pagine sportive ( Baglietto, come sopra indicato, ha pure testimoniato che “nel settore sportivo non si tenevano riunioni periodiche” ndr). E ancora Fico: “…i collaboratori non dovevano chiedere l’autorizzazione per assentarsi, c’erano direttive fisse ed un dialogo per stabilire la lunghezza dei pezzi… “.

Per il teste  Carmine Iannece, presidente del Comitato provinciale della FIGC di Savona :”Olivero era l’unico referente per il quotidiano La Stampa ed i contatti erano frequenti, generalmente telefonici”.

Per la teste Venturino, dipendente impresa pulizie Coseva, dal 2006 al 2010 presso la redazione La Stampa, con orari diversi da mattino a sera fino alle 20: “….vedeva spesso Olivero al lavoro al computer che si trovava nell’ampia sala riunioni e di aver sentito talvolta i colleghi dire ad Olivero di seguire un servizio piuttosto che un altro o di andare in quel posto…”.

LE CONCLUSIONI – Nessuno tra i testi escussi – annota la sentenza del giudice del lavoro –  ha dichiarato che pur confermando l’assiduità della presenza, che lo stesso (Olivero)  fosse soggetto a vincoli di orario e nulla è dedotto circa a eventuali richiami disciplinari…nulla è dedotto in origine ad una preventiva autorizzazione per il godimento delle ferie o permessi e su come comportarsi in caso di malattia”. Insomma Olivero sarebbe stato come tutti gli altri collaboratori che, vale la pena ripeterlo, svolgevano pure altre attività. E non seguivano tutto il calcio provinciale e almeno una decina di altri sport.

Il giudice evidenzia “come all’esito dell’istruttoria è stato definitivamente accertato che Olivero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non aveva ‘ottenuto una propria postazione ed un recapito telefonico’ limitandosi ad utilizzare, unitamente a tutti gli altri, la postazione messa a disposizione dei numerosi collaboratori del giornale”. Fa notare che “è documentalmente provato che il ricorrente nel periodo in contestazione abbia collaborato con altre testae giornalistiche, quali Albenga corsara, minigoal’…non è provato che la Stampa avesse anche una redazione ad Albenga (si trattava di un ufficio di corrispondenza, negli anni ospitato in due locali diversi e non è chiaro chi pagasse l’affitto e come durante il periodo di Pezzini  corrispondente ndr).

Finale della sentenza: “Olivero non partecipava alle riunioni di redazione, non aveva una postazione fissa, un computer, una scrivania, non era tenuto ad assicurare la reperibilità, non ruotava su turni, non sostituiva redattori assenti, non aveva accesso al sistema redazionale, non era tenuto a garantire un minimo di pezzi (pur avendo raggiunto vette di 150 in un mese ndr), manteneva collaborazioni con altre testate, riceveva  indicazioni dal redattore di riferimento solamente in relazione alla misura degli articoli”.

Semplice annotazione di cronaca: leggendo gli atti processuali sembra che alla redazione de La Stampa di Savona il capo redazione fosse una figura che con i collaboratori non aveva rapporti. Inesistente. Sarà !  Sempre dalla sentenza “la testimonianza della Venturino, attesa la genericità,  non consente di comprendere chi – un redattore, un altro collaboratore o altri –  avrebbe detto ad Olivero di  seguire un servizio piuttosto che un altro. E nessun altro, tra i testi ascoltati, ha riferito alcunchè di simile. L’istruttoria consente di affermare che Olivero non aveva la responsabilità di un servizio, oltre a non essere legato al giornale da quel vincolo di dipendenza previsto dall’articolo 2 del CCNL. Nulla porta a sostenere che Olivero fosse tenuto a mettere a disposizione dell’editore le proprie energie lavorative o obbligato a fornire la propria disponibilità e che in assenza di pezzi trasmessi dallo stesso, il giornale non fosse in grado di assicurare la copertura della relativa area informativa. E’ emerso che La Stampa si avvaleva di più collaboratori e nel caso di indisponibilità di uno di loro (e che non doveva essere autorizzata) veniva pubblicato il pezzo offerto da un altro…le caratteristiche di espletamento della prestazione lavorativa dello stesso non appaiono riconducibili al tipo di rapporto di lavoro subordinato  e risultano, per converso, pienamente compatibili con la qualifica giuridica del rapporto operata dalle parti nei contratti prodotti in atti”.

Che peraltro non coprono l’intero periodo. Infine dalla sentenza: ” Non sarebbe consentita una reintegra con il richiesto inquadramento di redattore, posto che per tale esercizio di attività giornalistica è necessaria l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti”. Ma esiste anche il periodo di praticantato ? Per Olivero chiusa la possibilità di vedersi riconoscere il ruolo di collaboratore fisso “posto che – è rimarcato –  non può produrre effetti nel caso di specie la legge 26 ottobre 2016 n.198, entrata in vigore il 15 novembre 2016 , quindi in epoca successiva all’interruzione della collaborazione tra le parti…Tale legge, lungi da avere natura meramente interpretativa ha introdotto una profonda riforma dell’editoria e non può pertanto aver efficacia retroattiva”.

Tra le conseguenze delle due sentenze (la seconda, pure rigettata, verteva sulla richiesta di denaro) impone ad Olivero di pagare le spese di causa (fissati in 5 mila Euro) e decidere se presentare appello o meno. Il giornalista si dice determinato e fiducioso in nuovo grado di giudizio questa volta a Genova, assistito anche dal sindacato giornalisti. Il segretario dell’Associazione Ligure, Alessandra Costante, in passato era  intervenuta pesantemente sul ‘caso Olivero‘ con dichiarazioni riprese dai social.

Luciano Corrado


L.Corrado

L.Corrado

Torna in alto