Trucioli

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Loano la sentenza ‘verità’ sui danni alla chiesa monumentale


Trucioli.it aveva dato notizia, il 13 novembre (leggi…) della sentenza sui danni alla basilica di San Giovanni Battista. Ora pubblichiamo il testo integrale della sentenza; aiuta a capire e conoscere cosa sarebbe accaduto, il susseguirsi degli eventi, la sorte delle raccomandate spedite al sindaco allora in carica. Nella motivazione emerge un aspetto del tutto inedito. Il Comune di Loano (Vaccarezza sindaco) che all’epoca, come documentano gli articoli, minacciava fuoco e fiamme contro i responsabili, aveva approvato una variante con la quale si annullava una congrua distanza inizialmente prevista tra la costruzione di box interrati ed il Duomo. E il 7 febbraio 2005 si verificò perfino la rottura della catena dell’arco trionfale della basilica. Il perito -CTU – scrive inoltre di mancanza ‘di soluzioni progettuali sane e prudenti’.

Il Tribunale di Savona, in composizione monocratica in persona del dr. Alberto Princiotta in funzione di giudice unico, ha pronunciato la presente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 1000666 R.G. anno 2008, promossa da:

Parrocchia San Giovanni Battista di Loano,

assistita dall’ avvocato Francesco Bruno,

nei confronti di:

Fin Box Immobiliare srl.

assistita dall’ avvocato Giuliano Germano,

e nei confronti di

Fondamenta srl,

terza chiamata

assistita dagli avvocati A. Bergamaschi e D. Berta,

e nei confronti di

Axa Assicurazioni spa,

terza chiamata,

assistita dall’ avvocato Massimo Caratozzolo,

avente ad oggetto: risarcimento danni a cose,

le parti hanno precisato nei seguenti termini le conclusioni all’ udienza del 18 luglio u.s. in cui la causa è stata posta in decisione

.- Parrocchia di San Giovanni Battista di Loano:

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Savona, Sede Distaccata di Albenga, contrariis reiectis, accertare e dichiarare Finbox Srl unica responsabile dei danni subiti e subendi dalla Chiesa Monumentale S. Giovanni Battista di Loano in conseguenza dei lavori eseguiti nella sua prossimità e/o confine per la realizzazione di un parcheggio pluripiano, danni rivelatisi da fine 2004 inizio 2005;

conseguentemente condannare Finbox Srl al risarcimento, a favore della Parrocchia San Giovanni Battista di Loano della somma non inferiore ad € 334.835,56 e/o nella diversa somma risultante dalla CTU espletata, oltre interessi e svalutazione dalla data del fatto all’effettivo pagamento.

Condannare altresì Finbox al pagamento delle spese di C.T.U.

Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, generali, previdenziali CPA e IVA come per legge”.

.- Fin Box Immobiliare srl:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo reiectis contrariis, previa ammissione di ogni istanza e/o mezzo istruttorio dedotto dall’esponente e non accolti o non espletati e segnatamente delle prove per interrogatorio e testi dedotte nella prima e nella seconda memoria depositate ex art. 183 VI comma c.p.c rispettivamente datate 26.11.2009 e 16.12.2009; previa convocazione a chiarimenti del C.T.U. Ing. Campi alla presenza dei rispettivi CCTTPP e/o rinnovazione della CTU per i motivi esposti a verbale di udienza del 23.05.2014; previa ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio;

1) In via principale e nel merito, respingere le domande e le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque indimostrate e non provate e, per l’effetto, mandare assolta la Finbox Immobiliare S.r.l. da qualsiasi domanda contro la stessa proposta nel presente giudizio.

2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di qualsiasi domanda proposta nei confronti della Finbox Immobiliare S.r.l. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare, per le ragioni di cui in premessa, la Fondamenta S.r.l. a garantire e/o manlevare la Finbox Immobiliare S.r.l. di quanto fosse tenuta a corrispondere, per qualsiasi titolo e/o ragione, a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, danni morali e patrimoniali e spese legali.

Con vittoria in ogni caso delle spese di giudizio comprensive di spese forfettarie, CPA ed IVA”.

.- Fondamenta Srl:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, nel merito – rigettare ogni domanda attrice infondata in fatto ed in diritto;

– assolvere comunque la Fondamenta Srl, da ogni avversaria domanda e dichiarare, in ogni caso, tenuta la AXA Assicurazioni Spa a manlevare da ogni e qualsiasi responsabilità la Fondamenta Srl, per l’effetto condannando la stessa AXA Assicurazioni Spa a pagare quanto parte attrice proverà, sia in relazione all’an, sia al quantum debeatur, esserle dovuto;

– con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.

.- AXA Assicurazioni Spa:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare con sentenza o con ordinanza ex art 39, II comma, cpc che sussiste rapporto di continenza tra la presente causa (contenuta) e sospesa ex art 295 cpc e pertanto disporre la riassunzione della presente causa davanti al Giudice di quella n. 1001431/2004 RG entro termine perentorio prefissando;

in subordine e nel merito, escludere la responsabilità della Srl Fondamenta per i fatti di cui è causa e conseguentemente respingere ogni domanda formulata nei suoi confronti;

in via di estremo subordine, nel denegato caso in cui fossero accertate responsabilità della Srl Fondamenta, dichiarare tenuta la conchiudente a garantirla e/o manlevarla negli stretti limiti e secondo le clausole del contratto assicurativo tra di loro intercorso, da farsi valere anche in via riconvenzionale nei confronti della stessa.

Vinte le spese”.

 

IN FATTO ED IN DIRITTO

 I.- La Parrocchia di San Giovanni Battista di Loano, ha convenuto in giudizio la Finbox Immobiliare chiedendo il riconoscimento dei danni subiti alla Basilica a seguito della realizzazione nelle immediate vicinanze da parte della convenuta di un’autorimessa interrata.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la Finbox ha contestato la domanda e, nel caso, ha evidenziato che ogni responsabilità doveva ricadere sulla Fondamenta srl –alla quale aveva subappaltato le opere di palificazione della costruzione- da cui chiedeva di essere garantita.

Quest’ ultima società, ritualmente convenuta in giudizio, ha contestato la domanda assumendone l’ infondatezza e, comunque, ha chiesto di chiamare in causa la Axa Assicurazioni con cui era assicurata per il rischio in questione.

Ritualmente convenuta, quest’ ultima Compagnia ha contestato ogni responsabilità per i fatti oggetto di causa associandosi integralmente alle difese svolte dalla sua assicurata.

Il giudizio veniva istruito con l’acquisizione di documenti, con l’ assunzione di prove testimoniali, con l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio affidata all’Ing. Campi e con l’acquisizione di altra consulenza espletata in altra vertenza, pendente tra la Finbox, la Fondamenta e l’ Axa, redatta sempre dall’ ing. Campi.

Il 18 luglio u.s. le parti precisavano le conclusioni nei termini sopraindicati e la causa era posta in decisione.

 II.- La domanda è meritevole di accoglimento.

Risulta, invero, provato, all’ esito delle prove testimoniali, dell’ espletata c.t.u. in corso di causa dall’ ing. Campi e della documentazione acquisita -e, segnatamente, della consulenza redatta in altra vertenza sempre dall’ ing. Campi e della perizia resa nel procedimento penale RGPM 752\05\21 dal professor Venini dell’ Università di Pavia- che vi è stata una correlazione tra i lavori eseguiti dalla Finbox per la realizzazione di un complesso di box interrati nella area di cantiere confinante con la chiesa ed i danni subiti dalla struttura ecclesiastica.

Si considerino al riguardo le conclusioni del professor Venini ad avviso del quale : “emerge a parere dello scrivente una chiara correlazione tra i lavori del nuovo manufatto edilizio per cui è procedimento e l’evoluzione del quadro danneggiativo e fessurativo in essere. Il danno prodotto, che ad oggi –l’elaborato reca la data del 2\11\05 N.D.R.- si sostanzia in un quadro fessurativo articolato a parete e a pavimento probabilmente in parte preesistente, ma certamente aggravato e arricchito dai lavori in oggetto, risulta ad oggi in divenire potrà essere valutato e quantificato con precisione e certezza una volta disponibili i monitoraggi in essere e cioè presumibilmente intorno al maggio 2006”.

Significativamente, il consulente, ha anche ritenuto che “… l’ incertezza inevitabile di cui si è già detto, unita alla presenza del limitrofo bene tutelato (la basilica NDR) avrebbero a parere di chi scrive dovuto suggerire soluzioni progettuali sane e prudenti come in maniera più o meno esplicita suggerito anche dalla relazione geotecnica strutturale della CEAS.

Viceversa, gli eventi sono andati integralmente nella direzione più audace e segnatamente:

.- è stato massimizzato il numero di piani interrati da realizzare;.

– la distanza tra il manufatto ed il Duomo, originariamente congrua è stata in sede di variante pressoché annullata;

.-si è deciso in sede di progetto di non considerare a priori la modellazione del Duomo che entra nei calcoli meramente come sovraccarico;

…è a parere di chi scrive che nella fase di progettazione siano riscontrabili elementi che hanno portato al danno per il bene tutelato.”

Anche l’ ing. Campi -nella consulenza redatta in corso di causa con esaustiva e condivisibile motivazione alla quale può essere operato in questa sede integrale richiamo- ha concordato “nell’attribuire ai lavori effettuati nell’esecuzione dell’autorimessa, la responsabilità dell’aggravamento del quadro fessurativo, probabilmente già preesistente… Si ritiene che le lesioni rilevate dalla documentazione prodotta, in particolare dal dr. Macciò nelle tav. A e B riguardo alle lesioni sia sul pavimento che nelle murature in elevazione, indichino una netta correlazione con i lavori eseguiti”.

Significative appaiono anche le dichiarazioni rese da monsignor Gerini, ex economo e direttore dell’ Ufficio Beni culturali della Diocesi di Albenga-Imperia che, a suo tempo, si era occupato dei danni oggetto di causa.

Il teste, particolarmente attendibile per le peculiari doti di equilibrio e di competenza ben note all’ Ufficio, riscontrando i capi dedotti, ha confermato che i fenomeni di fessurazione non erano preesistenti e che si sono manifestati subito dopo l’ esecuzione dello scavo.

Con riferimento al quantum debeatur, le fatture prodotte dall’ attrice sono state verificate dal consulente che ha ritenuto congruo quantificare il danno conseguente alla esecuzione dei lavori per l’ esecuzione dell’ autorimessa in €. 81.583,37 a cui vanno aggiunti €. 8.000,00 oltre Iva e spese tecniche corrispondenti relative ai costi per i lavori da eseguire.

Condivisibilmente, infatti, il consulente non ha ritenuto completamente imputabili tutti gli esborsi indicati, già effettuati dalla Parrocchia per le opere di restauro, per una svariata serie di motivi: in relazione alla caratteristiche della struttura, all’ assenza di pregressi accertamenti idonei a documentare la situazione fessurativa e di degrado della basilica seicentesca prima dei lavori, al fatto che l’ eliminazione delle lesioni aveva comportato anche il restauro delle decorazioni e che i restauri sono stati estesi per ovvia uniformità di intervento a parti del Duomo che non possono essere ritenute direttamente interessate dai lavori dell’ autorimessa.

La società convenuta, va quindi condannata al pagamento di €. 81.583,37 a cui vanno aggiunti €. 8.000,00 oltre Iva e spese tecniche corrispondenti relative ai costi per i lavori da eseguire.

Sulla somma come sopra liquidata, in applicazione dei principi generali in tema di determinazione del danno da illecito extracontrattuale, compete anche la rivalutazione tra la data dell’ illecito (da ritenersi quella del 7 febbraio 2005, giorno in cui in cui è avvenuta la rottura della catena dell’ arco trionfale della basilica) ad oggi con gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate secondo gli indici Istat, come costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cassazione Sez. U, sentenza n. 1712 del 17/02/1995: “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”).

III.- Non fondata appare la domanda di manleva avanzata nei confronti della Fondamenta srl il cui operato risulta estraneo ai fatti di causa.

Tale società, invero, non ha eseguito il progetto dei lavori (laddove il professor Venini, come già indicato, ha individuato molteplici e specifiche responsabilità progettuali) e si è limitata ad eseguire in un lasso di tempo temporalmente delimitato ed antecedente al 7 febbraio 2005, giorno in cui in cui è avvenuta la rottura della catena dell’ arco trionfale della basilica, l’ installazione di paratie di micropali accostati e tiranti senza provvedere a demolizioni o scavi ultimando i lavori nel marzo 2004 (cfr. consulenza tecnica effettuata dall’ ing. Campi in data 30 ottobre 2012, depositata nella causa RG 1431\2004, acquisita al giudizio, nonché Sal finale del marzo 2004, all. 7\14 di Fondamenta).

Significativamente, infatti, tutti i SAL sono stati firmati senza apposizione di alcuna riserva da parte di Finbox, ed il C.T.U. ing. Campi, ha valutato la corrispondenza dell’ operato di Fondamenta alle obbligazioni contrattuali previste nel contratto di appalto nel quale era previsto “a carico della Finbox il tracciamento e picchettamento sul terreno della posizione nonché il controllo periodico” del posizionamento dei pali.

La mancanza di danni alla struttura nel periodo in cui si è svolta l’ attività della terza chiamata risulta anche dalle precise ed articolate raccomandate che la difesa dell’ attrice aveva inviato al Comune di Loano lamentando esclusivamente la difformità del progetto in esecuzione rispetto a quello autorizzato senza evidenziare alcun danno. Il riferimento è alle lettere del 29 marzo 2003, 17 aprile 2004, 20 aprile 2004 risultando evidente che la difesa dell’ attrice ha evidenziato un danno solo in seguito alla più volte citata lesione considerando “in pratica i timori che erano stati espressi nella mia ultima lettera 20\4\04, inviata agli Enti in indirizzo, si sono dimostrati fondati ed anzi si sono tramutati in danni, sotto diversi aspetti, oggi difficilmente quantificabili. Di essi, comunque, si fa espressa domanda di risarcimento….” (evidenziazione presente sull’ originale N.D.R.).

 IV.- Non fondata, conseguentemente, risulta l’ ulteriore domanda di manleva svolta dalla terza chiamata nei confronti della compagnia assicuratrice.

 V.- Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.

Le spese di C.T.U., già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della Finbox Immobiliare srl. per questi motivi 

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore dr. Alberto Princiotta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1.- accerta e dichiara Finbox Immobiliare srl quale unica responsabile dei danni subiti dalla Chiesa Monumentale S. Giovanni Battista di Loano in conseguenza dei lavori eseguiti nella sua prossimità per la realizzazione di un parcheggio pluripiano;

2.- conseguentemente condanna Finbox Immobiliare srl al risarcimento, a favore della Parrocchia San Giovanni Battista di Loano della somma €. 81.583,37 a cui vanno aggiunti €. 8.000,00 oltre Iva e spese tecniche corrispondenti relative ai costi per i lavori da eseguire oltre interessi e svalutazione dalla data del 7 febbraio 2005 ad oggi nei termini indicati in motivazione;

3.- condanna Finbox Immobiliare srl al pagamento delle spese processuali che liquida:

a.- in favore della Parrocchia San Giovanni Battista di Loano in €. 348,00 per esborsi, in €. 13.430,00 per compensi al difensore, oltre al rimborso forfettario del 15% a titolo di spese generali sulla somma liquidata titolo di compensi, oltre Iva e CPA come per legge;

b.- in favore di ciascuno dei terzi chiamati (Fondamenta srl e Axa Assicurazioni spa), in €. 9.532,00 per compensi al difensore, oltre al rimborso forfettario del 15% a titolo di spese generali sulla somma liquidata atitolo di interessi, oltre Iva e CPA come per legge.

4.- pone le spese di C.T.U. , già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, definitivamente a carico di FINBOX Immobiliare srl.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso l’ 8 novembre 2014.

Il giudice

dr. Alberto Princiotta

Depositata in via telematica il 9 novembre 2014.-


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