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Savona al Liceo Grassi di ‘casa’ i giudici contro professoressa e Consiglio di classe


Il liceo scientifico “Grassi” di Savona torna sulle pagine di cronaca giudiziaria per una vicenda che riguarda nuovamente la professoressa Daniela Delfino. Come si ricorderà, l’insegnante di matematica e fisica era stata pesantemente censurata dal TAR ligure che aveva disposto prima l’ammissione con riserva e poi la promozione alla maturità di due studentesse escluse allo scrutinio con i voti negativi della docente. Il tutto aveva avuto uno strascico (ancora in corso) in sede penale.

 – Leggi l’articolo di Trucioli: ” Quei retroscena al liceo Grassi di Savona. E il consiglio di classe ?

Urge lezione di diritto”  –

La sentenza attuale (la causa è stata decisa dallo stesso tribunale il 9 gennaio e pubblicata il 22 dello stesso mese) riguarda invece una classe del secondo biennio del liceo di Piazza Brennero, la III sezione A dell’anno scolastico 2010-2011 e i rapporti tra D. (una studentessa allora minorenne) e la docente di matematica e fisica. La storia parte all’inizio del 2011 quando D. e altre ragazze vanno dal dirigente Scolastico per lamentarsi, degli, a loro dire “abnormi metodi didattici utilizzati dall’insegnante”. Il TAR parla di un “conclamato conflitto insorto tra alcune alunne e la docente di matematica e fisica” e che non tutto sia tranquillo nella classe emerge anche da una relazione della stessa Delfino del 17 settembre 2011. Sta di fatto che allo scrutinio di giugno D. si trova in una situazione piuttosto singolare: ha buoni voti con tutti i professori (la media, al netto delle discipline incriminate, è di 7,4/10) ma risulta insufficiente nelle materie di Delfino (4 in matematica e 5 in fisica). Il giudizio viene sospeso e a fine agosto la ragazza si presenta agli esami di riparazione. Risultato: due in fisica e tre in matematica. Bocciata.

D. non ci sta e ricorre al TAR. Un primo problema salta fuori non appena i giudici consultano i registri: non c’è praticamente nessun voto di matematica e fisica riguardante D. per tutto il secondo quadrimestre. Quindi nello scrutinio, rimarcano i magistrati, la valutazione sarebbe stata espressa in assenza di voti sull’agenda dell’insegnante “e senza alcuna congrua motivazione alternativa delle scelte operate”. Ma le sorprese non sono finite: salta fuori, infatti, che due dei tre quesiti richiesti a D. all’esame di riparazione riguardavano la trigonometria, ossia una tranche del programma che la prof. non aveva svolto (lo dice una perizia di parte – non contestata dall’avvocatura dello Stato – nella quale si contesta anche di aver utilizzato per D. un metro di giudizio molto più rigoroso che per gli altri).

Al momento di decidere la causa, i giudici si trovano sul tavolo anche la sentenza di nove mesi prima, che funge da battistrada. Nella causa promossa e vinta a marzo del 2013 da Andrea Delfino contro il liceo scientifico savonese per la mancata ammissione della studentessa all’esame di Stato 2011 il TAR aveva censurato i metodi didattici e l’anomalo comportamento di Delfino, che avrebbe manifestato “un ethos didattico non pertinente al compito svolto. Un approccio autoritario affatto opposto alla deontologia professionale del docente che dovrebbe caratterizzare l’espletamento del servizio offerto dalla scuola pubblica”. In pratica, per il TAR c’è un precedente.

Insomma: secondo il TAR ligure sussistono “seri ed oggettivi indici per dubitare dell’attendibilità e serenità del giudizio rassegnato dall’insegnante delle materie in questione” nello scrutinio della III A. A questo punto i giudici amministrativi non potevano che sancire l’illegittimità e l’annullamento degli atti riguardanti la bocciatura di D: una vittoria per la studentessa, confermata dalla decisione di far pagare interamente al Liceo e al ministero dell’Istruzione le spese di lite.

Di nuovo stroncante anche il giudizio dei magistrati sull’operato del Consiglio di classe: il plenum degli insegnanti della III A, secondo il TAR non si sarebbe dovuto “limitare a recepire acriticamente i voti proposti dall’insegnante”, ma avrebbe dovuto “fare compiuta applicazione del principio secondo cui la valutazione ha ad oggetto il processo d’apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo dell’alunno, e non s’arresta, senza approfondita motivazione, di fronte al giudizio negativo sulla singola materia”. Secondo i giudici amministrativi, insomma, il consiglio di classe non avrebbe effettuato “la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dalla ricorrente”, anche perché l’andamento scolastico della studentessa “imponeva al consiglio di classe un approfondimento della posizione della ricorrente, esaminata invece solo con una mera presa d’atto dei voti (peraltro, con riferimento allo scrutinio di giugno, neppure presenti sul registro di classe) proposti da un’insegnante i cui metodi didattici erano già oggetto di dubbi e contestazioni”.

Per D. sembrerebbe una vittoria di Pirro: rifare lo scrutinio della terza, a tre anni di distanza, non si può (gli ex compagni sono ormai all’università) e “l’annullamento retroattivo degli atti impugnati non gioverebbe alla ricorrente, che nelle more del giudizio ha proseguito la carriera scolastica e frequenta attualmente in quinto anno del liceo scientifico”. Ma, ancora una volta, il TAR fa esplicito riferimento “all’eventuale ristoro dei danni sofferti” aprendo la strada a una nuova richiesta di risarcimento danni contro la docente.

La sentenza del TAR, infine, non può influire direttamente sul procedimento per stalking promosso da Andrea Giudici contro Delfino, per il quale il pm Chiara Venturi ha recentemente chiesto l’archiviazione. Ma è molto probabile che Gianluca Borghi, legale di Giudici, faccia riferimento anche a quest’ultima decisione (oltre che a precedenti disavventure capitate all’insegnante in altre province) per motivare l’opposizione all’archiviazione.

– Leggi la sentenza –

Andrea Valle



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