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Liguria e Basso Piemonte

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Celle Ligure, nuovo campetto di calcio (409 mila €). Perché WWF boccia il progetto che contrasta col Puc e non solo


Consumo di suolo e non solo quando in Italia il dramma del dissesto idrogeologico provoca danni e vittime. A Celle si vuole realizzazione di un impianto sportivo di calcio a 7 giocatori in località Natta. Tra le osservazione del WWF Liguria si legge: “Non si comprende l’iniziativa in quanto a breve distanza è presente un campo di calcio di dimensioni simili. Oltre ad essere in contrasto con il vigente PUC e non è consentita l’apertura di nuovi tracciati stradali, oltre che viene prescritto la conservazione del verde esistente”.

OGGETTO: COMUNE DI CELLE LIGURE D.G.C. n.132 del 30/09/22. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA IN LINEA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO PER CALCIO A 7 GIOCATORI IN LOC. NATTA COMUNE DI CELLE LIGURE ( Leggi il testo integrale delle osservazioni al progetto campo calcio con relativa ricca documentazione fotografica.

Osservazioni- In riferimento all’oggetto, la scrivente Associazione, espone quanto segue:
Premesso che, come si evince dalla D.G.C. n.132 del 30/09/22
..:..che l’Amministrazione Comunale ha individuato l’Impianto Sportivo Olmo Ferro sito in loc. Natta 7 al fine di aumentare l’attività agonistica dell’Impianto sportivo e per lo sviluppo della relativa cultura…….”…. “…Accertato che l’opera da attuare risulta conforme e compatibile con la pianificazione urbanistica comunale, regionale e provinciale di settore…”; Ritenuto di procedere con l’approvazione del progetto di cui sopra; Accertato che esistono quindi le condizioni per procedere alla approvazione del Progetto e che non si evidenziano vincoli ambientali:…”“…DELIBERA di approvare esclusivamente in linea tecnica, per i motivi sopra esposti, lo 1. studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione nuovo spogliatoio campo da calcio a 7 presso l’impianto sportivo Olmo Ferro in loc. Natta finalizzato all’aumento dell’ attivita agonistica dell’impianto e allo sviluppo della relativa cultura composto dai seguenti elaborati…. Per complessivi € 409.576,0…..”.
Premesso che, come si evince dalla D.G.C. n.134 del 30/09/22..:..

“..il Comune è in possesso dello Studio di fattibilità Tecnico Economico redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.50/2016 a firma dell’Arch. Stefano Longhi di Torino della realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo a 7 da realizzarsi in adiacenza del medesimo Campo a 7 nell’impianto sportivo Comunale Olmo Ferro in Loc. Natta..per un importo di euro Per complessivi € 409.576,00……..”.

Osservazioni del WWF Liguria-
Entrando nel merito della compatibilità ambientale, urbanistica e paesaggistica della nuova opera, si ritiene in primis segnalare che non si comprende l’iniziativa di realizzare un nuovo impianto sportivo in quanto a breve distanza dal campo di calcio e atletica della Natta è già presente un campo di calcio di dimensioni simili a quello che si vuol proporre.
Si osserva che i
l progetto di realizzazione di un nuovo campo di calcio, risulta in contrasto con il vigente PUC del Comune di Celle Ligure. Infatti l’area indicata ricade in buona parte in TNI Territorio Non Insediabile, è individuato come ambito costituente patrimonio paesistico ambientale di alto pregio da salvaguardare e valorizzare ai fini di una fruizione naturalistica e controllata. La scheda di PUC indica che non è consentita l’apertura di nuovi tracciati stradali e viene prescritto la conservazione del verde esistente.

PUC Comune di Celle Ligure art.62 – AMBITI TNI DI CONSERVAZIONE: TERRITORIO NON INSEDIABILE (aree prevalentemente naturali, agro-forestali o incolte). NORME DI CONFORMITA’ 1. Gli ambiti di conservazione TNI del territorio non insediabile sono individuati ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 36/1997 e s.m.i.; essi formano un’area vasta caratterizzata da terreni in massima parte boscati o incolti, d’indubbio interesse paesaggistico, da salvaguardare e valorizzare ai fini degli equilibri idrogeologici ed ecologici attraverso una struttura agricola variamente integrata che si deve svolgere con interventi di assetto e consolidamento delle morfologie del territorio e della vegetazione di forte valore paesistico-naturalistico.

2. Nelle aree non boscate è consentita la piantumazione di essenze arboree in conformità alle prescrizioni di cui al Titolo VI.

3. In tali aree, che potranno essere utilizzate dal Comune per mettere a dimora gli alberi di cui alla legge regionale n. 33/1994, sono da rispettare le indicazioni contenute nella legislazione forestale regionale.

4. Nel territorio non insediabile, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale. Le destinazioni consentite sono esclusivamente quelle determinate dalle attività agricole e zootecniche e dalle necessità di un corretto presidio ambientale.
6. Negli ambiti di conservazione TNI è vietato aprire nuove strade o ampliare o modificare quelle esistenti, ad eccezione di quelle pubbliche necessarie per combattere gli incendi boschivi.
Quindi nelle norme generali delle zone TNI, all’art. 62 del PUC, si ribadisce il divieto di aprire nuove strade, anche pubbliche, allo scopo di salvaguardare la peculiarità della zona. Dal confronto orto fotografico risulta evidente come l’area in oggetto ricada interamente all’interno del regime ANI-MA in quanto la sede stradale comunale fungerebbe da confine tra i due regimi del PTCP. Nello studio non viene minimamente affrontata la tematica del consumo di suolo, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di AREE NON EDIFICATE. Dunque il progetto si pone, con evidenza, in netto contrasto con le norme di PUC. Il contrasto inoltre risulta evidente anche con le norme del PTCP regionale. Come sopra ricordato, infatti, l’area interessata è classificata come zona ANI-MA. In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
Assetto insediativo:

– regime ANI-MA (Area Non Insediata Mantenimento) disciplinato dall’art 52 delle norme di attuazione del PTCP. N
el caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell’art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. Nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Il previsto intervento ricade in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA, che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico è sottoposta al regime insediativo di mantenimento.
Secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico, “l’obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell’ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell’agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una
più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti”.

Al comma 3, “non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in  misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi. Il tenore della suesposta disposizione rivela l’assoluta incompatibilità tra l’opera in
questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l’area su cui andrebbe ad incidere.

Tutela delle aree boscate- Nella zona ove è prevista la collocazione del nuovo impianto sportivo, è stata riscontata la presenza di vegetazione arbustiva ed arborea, e quindi definibile pertanto boscata in virtù sia dell’art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1 che recita “Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell’uomo” ;
sia dell’area che risulta essere oggetto di copertura boscata in continum con la copertura forestale estesa e meglio definita : ai
sensi del
Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018,
Art. 4-
Aree assimilate a bosco-
1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto gia’ pr
evisto dai
piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, sono assimilati a bosco:

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati
che interrompono la continuita’ del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
L’area quindi risulta essere sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142 comma 1 punto G in quanto territorio coperto da foreste e boschi.
Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati.
L’area quindi risulta essere sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142 comma 1 punto C.
ELEMENTI DI BIODIVERSITA’
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la
presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale

La costolina appenninica (nome scientifico Robertia taraxacoides (Loisel.) DC., 1815) è una specie di pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae. Robertia taraxacoides è anche l’unica specie del genere Robertia.a 18.12.2009 N. 1793 Istituzione Rete
Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3”.
A fronte di sopralluoghi effettuati nell’area interessata dal progetto si è ravvisata la presenza oltre agli esemplari monumentali, di diversi esemplari di varia grandezza di Quercus Suber.
Si rammenta come la specie sia sottoposta a regime di tutela ai sensi della :
-L.R. 10 luglio 2009, n. 28. Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità TITOLO III e dell’art.15 TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA. (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (Norme per la protezione della flora spontanea). La specie Quercus suber rientra tra quelle oggetto
di protezione (allegato B).

– La L.R. 30 gennaio 1984, n. 9. Norme per la protezione della flora spontanea….

Art. 4. Recita:
E’ vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. L’area interessata per la dimensione e la distribuzione delle piante (parte degli esemplari di sughera sono minacciati o parzialmente coperti da pinastro colpito da cocciniglia) rientrerebbe identificata come habitat di Quercus Suber codice 9330
Foreste di Quercus suber, di cui all’ ALLEGATO I della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Europeo 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali

La vigente L.R.n .28 del 10.07.2009, “Disposizioni in materia di tutela e
valorizzazione della biodiversità”. In questa legge si afferma che l’Ente regionale: “(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;

b) degli habitat;

c) di altre forme naturali del territorio.

La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del

territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;

b) garantisce il mantenimento o all’occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione

CRITICITA’ RILEVATE NELLO STESSO STUDIO DI FATTIBILITA’
Nello studio di fattibilità si legge:
“..DEDUZIONI: sulla scorta della documentazione sopra prodotta, in funzione della possibilità edificatoria e problematiche principalmente a livello di impatto ambientale per le caratteristiche naturali del sito nonchè per la destinazione d’uso del suolo, secondo la vigente normativa di P.U.C. inibendo la fase edificatoria.
5. INDICAZIONI PER AFFRONTARE LA PROGETTAZIONE-
Di seguito, sulla scorta degli elaborati redatti ed allegati, e dall’analisi dei sopra riportati stralci cartografici, si constaterà che l’opera allo stato attuale non risulta essere realizzabile a causa della destinazione d’uso del suolo per indirizzo urbanistico …...
IL SITO E LA NUOVA OPERA-
….. Tale impianto sportivo è collocato su un’area di crinale di interessante valore ambientale per la presenza di alberature tipiche della macchia mediterranea, con andamento a terrazzamento naturale. ….”.
Ricordiamo che la Legge 152/2006, all’art. 300 recita: Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o
indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in
confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed
attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.
Alla luce di quanto segnalato, la scrivente Associazione osserva l’inammissibilità e relativo impatto negativo non mitigabile della nuova opera proposta, con l’ambito naturale oggetto di tutela.

Distinti saluti.

WWF ITALIA

Il Delegato Liguria
Marco Piombo


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