Trucioli

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Il triste condono di Ischia e l’avvocato del popolo. Verità di un magistrato. Abracadabra a cinque stelle: reso sanabili abusi gravi in zone soggette a vincoli


Il condono di Ischia. Se ne parla. L’avvocato del popolo rimane senza voce, ma trova il fiato per dire qualcosa, in modo equivoco.

di Filippo Maffeo

Il generale dei C.C., ex forestale ed all’epoca ministro dell’Ambiente era contrario. Oggi cerca anche lui, si sforza di giustificare e di spiegare.
Si è trattato, par di capire, secondo loro, l’avvocato ed il generale, della semplice fissazione del termine di sei mesi entro il quale il Comune di Ischia avrebbe dovuto definire pratiche di condono pendenti da decenni. Bastava quindi scrivere, magari in un decreto del ministro dell’Interno o in un decreto del Presidente del Consiglio: “il Comune di Ischia deve definire tutte le pratiche di condono attualmente pendenti nel termine di sei mesi, con decorrenza dal giorno di  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto”.
Invece no. Hanno scelto la via legislativa. Meglio, hanno scelto la via accelerata del decreto legge, strumento riservato alle situazioni di necessità e di urgenza. Meglio ancora, come scaltri parassiti hanno sfruttato il decreto legge di Genova per il ponte Morandi, quello sì necessario ed urgente. Si sono infilati, gli azzeccagarburgli a 5 stelle, come un verme nel formaggio, nel dolore nazionale post ponte.
E lo hanno fatto scrivendo questo testo: “Art. 25 Definizione delle procedure di condono”.
1. “Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all’art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. I comuni di cui all’art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorita’ competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.”
Un testo di immediata e semplice comprensione, come si può costatare. Tutti capiscono al volo, anche i coltivatori di rose come me.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Riflettiamo su una frase, il fulcro della scaltra manovra, l’impronta digitale dell’azzeccagarbugli, che scrive perché nessuno capisca bene e subito. Questa frase, che conclude il comma: “Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”.
Tre condoni, distanti negli anni, ma per decidere su tutti gli abusi, che ricadrebbero nella disciplina distinta e diversa di ciascun condono, si usano solo ed esclusivamente le disposizione del più vecchio, noto come condono Craxi del 1985.
Oibò e perché mai? Non a ogni abuso il proprio condono ma per tutti il condono Craxi.
Si salta di palo in frasca, perché?
Ci sarà ben un motivo, perché neppure il cane muove la coda per niente.
Ed eccolo il motivo: estendere il più benevolo condono del 1985 a tutti gli abusi, anche a quelli commessi dopo il primo ottobre 1983 (termine finale di realizzazione dell’abuso, previsto dalla legge 1985).
La chiave della manovra abile sta in due paroline, un verbo ed un avverbio; l’abracadabra per far uscire il coniglio dal cilindro.
Due paroline, queste: “si applicano esclusivamente”.
Uso esclusivo, d’imperio e per tutti gli abusi, delle norme del capo IV e capo V della legge 1985.
Nel capo V non c’è più nulla di significativo, solo la domanda per l’iscrizione a catasto dell’opera oggetto di condono.
La polpa sta tutta nel capo IV, nel quale sono indicate le opere sanabili che sono molte di più di quelle previste dai condoni successivi. Edifici non sanabili con i condoni del 1994 e del 2003, diventano sanabili con le norme, resuscitate, della legge del 1985.
Et voilà les Jeux sont faits.
Tutto quello che hai fatto dopo il 1983 e che non poteva essere sanato (motivo per il quale le relative domande languivano da decenni) diventa sanabile, con due paroline messe al posto giusto.
Il condono fatto, ma non espressamente dichiarato. L’abracadabra a cinque stelle.
Per concludere. I condoni successivi a quello del 1985 erano ben più restrittivi. Hanno reso sanabili abusi gravi in zone soggette a vincoli, non sanabili con i due condoni successivi. In più, a condono ottenuto, si potevano chiedere e conseguire i contributi statali previsti per gli edifici in regola distrutti e danneggiati dal terremoto del 2017. Agli abusivi il regalo del condono e, in più, i contributi pubblici per ricostruire. Un abuso, due premi.
Filippo Maffeo

 


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F.Maffeo

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