C’era una volta la signora F che aveva un credito verso il Comune di Borghetto S.Spirito ed aveva un debito verso la CARISA che era anche incaricata di svolgere le funzioni di ente tesoriere del Comune.Succede che CARISA non pagava, in tale veste, il debito del Comune verso F. Usava, invece, detto credito per compensare in parte il debito che F aveva verso di essa. Succede che la Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 20874 del 01-09-13, confermando la sentenza della Corte d’Appello di GENOVA.La Corte Suprema ha stabilito che CARISA continua a confondere il proprio ruolo di tesoriere del Comune di Borghetto Santo Spirito, che non le da il diritto di disporre delle liquidità destinate dall’ente al pagamento dei terzi suoi creditori (e non le consente, pertanto, di ometterne il versamento agli aventi di diritto al fine della compensazione con eventuali propri crediti verso costoro), con quello di istituto bancario del quale la F. è debitrice.
Si riporta in calce il testo della ordinanza della Cassazione, che ha condannato CARISA a corrispondere € 10.200,00 oltre oneri per spese legali.
La domanda sorge spontanea: ma in tutta questa vicenda il Comune di Borghetto S.Spirito che ruolo ha avuto ?
E poi il debito verso la signora F è stato pagato ?
Cose che succedono.
Giovanni Sanna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNARDI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4330-2012 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VILLANI GIORGIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
STRADE E COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. NASUTI ROBERTO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 897/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 14.6.2011, depositata il 13/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maurizio Cecconi che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DEL CORE SERGIO che aderisce alle conclusioni della relazione;
Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 13.9.011, accogliendo l’appello proposto contro la sentenza di primo grado da Strade e Costruzioni s.r.l., conferitaria dell’omonima ditta individuale nella titolarità della geom. F.R., ha ritenuto illegittima la compensazione operata dalla Cassa di Risparmio di Savona (in seguito, per brevità, CARISA) s.p.a. fra il credito da essa vantato nei confronti della F. ed il minor credito di quest’ultima verso il Comune di Borghetto Santo Spirito, che CARISA avrebbe dovuto versare quale tesoriere dell’ente territoriale, incaricato di emettere il relativo mandato di pagamento.
La corte territoriale ha rilevato che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 1241 c.c. posto che CARISA era mera mandataria del Comune e terza rispetto al rapporto contrattuale fra questo e la F., ed ha pertanto condannato la banca a versare all’appellante la somma indebitamente trattenuta.
La sentenza è stata impugnata da CARISA con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui Strade e Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso.
1) Con l’unico motivo di ricorso, CARISA lamenta violazione degli artt. 1241, 1243 e 1247 c.c., artt. 99, 112, 113, 115 e 227 c.p.c., L. n. 1766 del 1987, artt. 24 e 26 L. n. 332 del 1928, artt. 58 e 59.
Rileva che non v’è contrasto fra la fattispecie dedotta in giudizio e quella oggetto della sentenza n. 5273/94 di questa Corte, che ha ritenuto ammissibile la compensazione operata da una banca avente la duplice qualità di creditore e di gestore del servizio di tesoreria dell’università ed osserva, inoltre, che essa è un ente autonomo avente un patrimonio distinto da quello del Comune di Borghetto Santo Spirito, legittimata ad operare la compensazione in conseguenza del mandato di pagamento ricevuto da quest’ultimo.
Il motivo appare manifestamente infondato.
Presupposto necessario affinchè operi la compensazione è che vi sia reciprocità di posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti.
Nel caso di specie, invece, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, la banca non era debitrice della F., essendo tenuta al pagamento in favore dell’impresa da questa gestita non in adempimento di una propria obbligazione, ma in adempimento del mandato ricevuto dal Comune di Borghetto Santo Spirito, di cui era tesoriere e per conto del quale agiva.
La banca ha perciò illegittimamente compensato un proprio credito nei confronti della F. con il debito del Comune verso la stessa, nella sostanza appropriandosi indebitamente di somme di cui era esclusivo titolare l’ente territoriale e che, pertanto, non erano nella sua disponibilità.
La ricorrente, che non riesce a chiarire perchè, sol per effetto del mandato ricevuto, sarebbe divenuta debitrice della F., invoca, infine, del tutto a sproposito la sentenza n. 5273/94 di questa Corte, che ha ritenuto ammissibile la compensazione in una fattispecie del tutto peculiare, in cui la banca, sia pure in virtù di due diversi rapporti giuridici, l’uno di mandato (tesoreria) e l’altro di mutuo, era comunque creditrice e debitrice dello stesso soggetto.
Il ricorso dovrebbe pertanto essere respinto.
Tanto si può affermare in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 e dell’art. 380 bis c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, che non risultano utilmente contraddette dalle argomentazioni difensive illustrate dalla ricorrente in memoria. CARISA, infatti, continua a confondere il proprio ruolo di tesoriere del Comune di Borghetto Santo Spirito, che non le da il diritto di disporre delle liquidità destinate dall’ente al pagamento dei terzi suoi creditori (e non le consente, pertanto, di ometterne il versamento agli aventi di diritto al fine della compensazione con eventuali propri crediti verso costoro), con quello di istituto bancario del quale la F. è debitrice.
Restano incomprensibili le deduzioni della ricorrente circa la superfluità dell’operata compensazione (ed il difetto di interesse della controricorrente a dolersene) solo perchè essa ha notificato alla F. un atto di precetto già defalcato della somma di cui si controverte, nell’errato convincimento di poterla trattenere a deconto del credito vantato; altrettanto errata è l’affermazione secondo cui essa avrebbe ricevuto il pagamento di tale somma dal Comune anzichè dalla debitrice: quest’ultima, infatti, non ha mai delegato l’ente territoriale suo debitore a versare l’importo dovutole alla banca sua creditrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013