Nel 2008 il Comune di Cisano sul Neva (sindaco Maria Eugenia Cassisi) revoca, in autotutela, il permesso di costruire a Claudio Gazzola sul presupposto che il progetto (redatto da un affermato tecnico, oggi assessore) consentiva maggiori volumi rispetto alla corretta zonizzazione. In contrasto, pare per mero errore, rispetto ai certificati di destinazione urbanistica. Oltre al mancato inizio delle opere. Il privato si è rivolge all’avv. Luigi Cocchi, il Comune affida le sue ragioni all’avv. Giovanni Gerbi. Ora la sentenza che accoglie il ricorso, ma dichiara inammissibile la domanda risarcitoria, condanna però il Comune a risarcire le spese legali.
La vicenda in realtà era finita nel dimenticatoio, tenendo conto che l’edilizia e l’urbanistica sono materia spesso al centro di conflitti, contrasti di natura giuridica, interpretazioni, carenze legislative, segnalazioni all’autorità giudiziaria, indagini, ricorsi al Tar e Consiglio di Stato.. Nel 2011 i media pubblicano di un’inchiesta avviata dalla magistratura sulla costruzione di alcuni capannoni agricoli in quel di Cisano. Non si è più letto nulla. Accade spesso a proposito di inchieste. Materia delicata da prendere sempre con le pinze. Ci sono pure aspetti urbanisti assai frequenti in Liguria, ovvero il contrasto tra la zonizzazione del piano regolatore comunale e la pianificazione regionale che dovrebbe prevalere, ma non accade abitualmente. Non solo, anche a Cisano, stando agli atti della causa “come confermato dalla risultanze della certificazione urbanistica, a suo tempo rilasciata che, come ammesso dallo stesso Comune, ha potuto addirittura trarre in inganno il ricorrente” ( Claudio Gazzola).
Passando nel merito della controversia il Tar rileva che il ricorso è fondato “avendo la pubblica amministrazione posto nel nulla l’intero intervento edilizio, anche nella parte in astratto ammissibile, sulla scorta di un provvedimento privo di adeguata motivazione”. Smentito inoltre il mancato inizio dei lavori, persino dal fatto che “la stessa amministrazione comunale risultava aver adottato una serie di ordinanze di sospensione lavori nei mesi precedenti l’adozione dell’annuallamento della concessione edilizia”. Si fa poi presente che il potere di “autotutela debba essere esercitato entro un termine ragionevole e supportato dall’interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento dell’autorizzazione edilizia”.
Il Tar rimprovera al Comune di Cisano anche “l’erronea (eventuale) valutazione che è imputabile direttamente ad atti della stessa amministrazione, a partire dai certificati di destinazione urbanistica, mentre nessuna erronea rappresentazione dei luoghi e dei fatti è contestata al costruttore”. C’è un ultimo aspetto che il Tar mette in rilievo con parole di aperta censura. Scrive: “…Stante la rilevanza fondamentale della disciplina urbanistica, specie di fronte alla pianificazione del P.t.c.p. regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico), appare estremamente grave, oltre che pregiudizievole per lo sviluppo dell’intero territorio, la mancanza di chiarezza nelle statuizioni tese a regolare il dato urbanistico delle singole zone ovvero i singoli immobili. Ciò in particolare con riferimento a disposizioni che imponendo vincoli e regole a tutela di beni peculiari, come le zone cc.dd. anima del P.t.c.p., è interesse sia del privato, al fine di evitare responsabilità, sia del pubblico, avere chiare indicazioni circa la regolazione vigente”. Infine il Tar rileva: ” Per quanto concerne in particolare il caso peculiare del piano territoriale di coordinamento paesistico, figura come noto a cavallo fra la disciplina urbanistica e quella di vincolo, e le conseguenti ricadute sulla pianificazione comunale; ancor più grave appare quindi la relativa incertezza che oltre a coinvolgere le iniziative dei privati, incide anche sulla finalità di tutela alla suddetta pianificazione”.
Respinta la domanda risarcitoria del ricorrente, mentre le spese a carico del Comune sono quantificate in 2 mila euro, oltre gli accessori di legge. Il sindaco Massimo Niero, geometra, imprenditore e cooperatore edile con la sorella nel settore dell’edilizia cooperativa della prima casa ad Albenga, spiega al telefono di un recente incontro con il consulente legale del Comune per avere un quadro di chiarezza e valutazione complessivo dopo la sentenza. Ammette che si tratta di un caso complicato, risalente al 2010. Pare di capire che si tratta di un’area nella zona confinante al villaggio Verso il Mar e che oltre al ricorso a Tar, per altra situazione, pende un’inchiesta penale. Per altre fonti l’indagine potrebbe essere vicina alla prescrizione. Tra gli inquisiti pare figuri, per il suo incarico di progettista della prima ora, Sergio Ravera, attuale assessore all’urbanistica. Personaggio stimato nell’albenganese dove dal 1946 è stato caporeparto alla Latercenesi; dal 1985 al 2012 libero professionista con studio a Cisano; dagli anni ’90 consigliere comunale ed assessore al Comune di Albenga fino al 2007, tra i più fedeli seguaci di Angioletto Viveri. Infine, dal 25 maggio 2014, vice sindaco nel suo paese. Da ultimo il sindaco Niero ha precisato che non ci sono ‘commistioni’ tra le due vicende (Tar e indagine penale) e si tratta di due procedimenti distinti. C’è pure chi ricorda che per costruire in quella zona ai confini con Verso il Mare il permesso è subordinato a procurarsi una sorgente idrica e questo era avvenuto con la realizzazione di un pozzo. A complicare le cose alcuni errori tecnici e di mappali. Fino al coinvolgimento della giustizia amministrativa e penale.
Vedi la sentenza del Tar Liguria…..