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Riserva Adelasia interviene la UE. La cattiva sorte in mano a politici e amici. Altre accuse di Associazione Wilderness


Comunicato stampa. A seguito degli esposti inoltrati dall’Associazione Wilderness in merito al Piano di tagli forestali che il Comune di Cairo Montenotte, ente gestore della Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia, ed anche alla notizia di una interrogazione al Parlamento dei Verdi europei da parte della parlamentare milanese Eleonora Evi (la cui risposta è ancora attesa)…ULTIMA ORA- Leggi a fondo pagina la risposta della UE all’interrogazione dell’on. Eleonora Evi.

L’ufficio competente della Provincia di Savona a seguito di un procedimento di Valutazione di Incidenza ha emesso un “atto dirigenziale” con il quale si autorizzano sì i tagli, ma si pone tutta una lunga serie di prescrizioni al fine di garantire la tutela dei valori biologici della Riserva, tra le quali il divieto di taglio di alberi con cavità per la nidificazione di uccelli forestali, ridotto il prelievo di alberi di specie diverse dal castagno, ridotto il taglio di alberi morti, rispetto di alberi vetusti, riduzione della movimentazione di mezzi e lavori di ripristino di piste forestali, divieto di transito non indispensabile con mezzi motorizzati, opere di ingegneria naturalistica nel caso di necessità, ecc.

    Certo è che, ad una lettura di queste ben 4 pagine di norme e prescrizioni, come non chiedersi: ma, visto che trattasi di Riserva Naturale, quindi con finalità di conservazione della biocenosi forestale, e visto che trattasi di boschi in totale ed effettiva proprietà pubblica (Provincia di Savona, cedutagli dalla Regione, e data poi in gestione al Comune), non sarebbe stato più logico, più giusto, meno burocratico e, soprattutto, più rispettoso della metodologia internazionale con cui in tutto il mondo si gestiscono dette Riserva Naturali, stabilire che la foresta vi si deve evolvere naturalmente e senza interventi di gestione, salvo per l’eventuale pulitura dei sentieri?

Eppure nell’atto dirigenziale si evidenzia come la legge parli di “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità“. E la biodiversità si preserva non toccando nulla, e non già manipolandola per finalità commerciali quale è la gestione delle foreste che il Piano suddetto invece prevede! In pratica, una mistificazione delle finalità che non fa onore né alla Regione Liguria, né alla Provincia di Savona, né al Comune di Cairo Montenotte.

    Una Riserva Naturale, specie se in pubblica proprietà, non la si gestisce con il criterio con cui si gestiscono i boschi per finalità commerciali!

    Una Riserva Naturale non deve produrre risorse commerciabili, bensì solo biodiversità! E la biodiversità la si crea e preserva lasciando l’ambiente naturale alla sua libera evoluzione. Negli USA (Paese padre della conservazione della natura!) queste forme di aree (foreste protette di pubblica proprietà) non vengono neppure manipolate in caso di incendi boschivi! Altro che “gelicidio, galaverna e vento”, che peraltro sono eventi naturali! E in una Riserva Naturale gli eventi naturali non si manipolano, bensì si rispettano!

    Ecco, questa è la logica della politica partitica quando certe iniziative le si mettono in mano ai politici (e ai loro amici!), anziché conferirle ad organismi esperti della materia, fossero anche privati quale le ONG che si occupano di conservazione della Natura, anziché trovare agganci per motivare forme di intervento di cui in una Riserva Naturale non c’è alcun bisogno.

    Le organizzazioni private naturalistiche si faranno quindi carico di moralmente controllare se al momento e durante le operazioni di taglio almeno tutte le prescrizioni stabilite saranno  rispettate alla lettera!

Murialdo, 8 Maggio 2021                                               Franco Zunino
                                                                             Segretario Generale AIW

ULTIMA ORA –L’Unione Europea risponde sui tagli forestali all’Adelasia     

Il Parlamento Europeo ha infine dato una risposta scritta all’interrogazione fatta dall’onorevole Eleonora Evi sui tagli boschivi previsti nella Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia o, meglio, nel proprio SIC (ZPS) di competenza. Nel testo si sostiene che ogni prelievo deve comunque rispettare i valori biologici relativi alla tutela delle specie di fauna e flora elencate nelle Direttive UE, ma anche fa presente che essendo il sito altresì una Riserva Naturale, le nostre autorità possono anche interdire ogni forma di sfruttamento forestale (“persino escludere la produzione di legname”… che è invece proprio quello che il Comune, ente gestore, vuole fare!). Il documento è poi stato inviato dall’AIW a tutte le autorità competenti con una nota di accompagnamento che ribadisce quanto sopra e si ritiene che nella gestione della Riserva non si sia stati propriamente corretti e aderenti almeno alla storia e allo spirito istitutivo della stessa.

Ecco fondamentalmente cosa ha scritto l’Unione Europea: Ai sensi della direttiva Habitat[1] la gestione forestale nei siti Natura 2000 risponde a molteplici funzioni oltre a quella della protezione della natura, tra cui la produzione di legname. Tuttavia, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, la gestione forestale nei siti Natura 2000 non deve comportare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché qualsiasi significativa perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Gli Stati membri devono assicurare inoltre la coerenza tra la gestione forestale e le misure di conservazione che sono tenuti a stabilire per i siti Natura 2000 a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. La legislazione nazionale pertinente, ad esempio in materia di riserve naturali, può applicare criteri più rigorosi e persino escludere la produzione di legname.

La Commissione non è a conoscenza delle modalità degli interventi selvicolturali attualmente in corso nella riserva naturale regionale dell’Adelasia e non può pertanto valutarne la coerenza con la legislazione e la politica dell’UE in materia di protezione della natura. Fatti salvi i poteri della Commissione in quanto custode dei trattati, spetta in primo luogo agli Stati membri garantire il rispetto della legislazione dell’UE.

[1] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). 

Murialdo, 13 Maggio 2021                                        Franco Zunino


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