Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Accade a Finale L. se sorgono contenziosi
Le note di qualifica e i ‘boss’ di settore


Una mansione lavorativa, secondo quanto stabilito dal Diritto del Lavoro, rappresenta l’insieme delle attività, dei compiti e delle operazioni che una persona è tenuta a svolgere nel contesto di un rapporto di lavoro. Si tratta di una serie di compiti che un lavoratore deve rispettare, e che vengono definiti con precisione nella fase di stesura del contratto di lavoro.

di Alesben B.

La classificazione dei lavoratori in qualifiche e livelli deriva proprio dalla necessità di suddividere per gradi le diverse professionalità, e di stabilire una retribuzione idonea per ognuna. La qualifica definisce la figura professionale di un lavoratore e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale. La contrattazione collettiva nazionale ha raggruppato le qualifiche in relazione alla loro importanza nella gerarchia di un’azienda” Letto così, mi fa tornare indietro in Italia agli anni 1970 – 1974, comparto Pubblica Istruzione. E si perché allora le “note di qualifica” obbligatorie, da parte dei Presidi [?] avevano lo scopo non tanto di meritocrazia ma quello, molto più a terra terra, di “calcio nel sedere”.

Correva l’anno 1974 ed era appena uscito il Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239). Il 31 maggio 1974 entrarono in vigore i cd. “Decreti delegati” nel sistema scolastico italiano. Con questa generica dicitura trasferita nel linguaggio comune e tramandata come “la scuola dei decreti delegati” si accorpano cinque DPR (decreti del Presidente della Repubblica) quindi leggi dello Stato che vanno dal n°416 al n°420 e riguardano diverse materie di riordinamento del nostro sistema formativo in gran parte tuttora vigenti, dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori.

Il Decreto più noto è il 416 poiché introdusse il principio della partecipazione democratica alla vita della scuola, istituendo i cd. “organi collegiali” che sancirono l’ingresso della componente dei genitori e – nelle superiori- anche di quella degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di circolo e di istituto, veri e propri centri di governo della scuola che andavano ad affiancare il corpo docente e il Dirigente scolastico (all’epoca direttore didattico o preside).

Molta acqua è passata sotto i ponti della gestione collegiale della scuola, con luci ed ombre: da un lato c’è chi ha lamentato una eccessiva ingerenza delle famiglie nelle questioni tecnico-didattiche-metodologiche proprie degli insegnanti. Altri hanno evidenziato come questo sistema abbia creato ulteriore burocrazia nella scuola, appesantendo le procedure di gestione con passaggi nuovi e spesso conflittuali, non di rado con interferenze della politica.

Il DPR 417– riguardava lo stato giuridico del personale della scuola (docente, direttivo e ispettivo), la specificazione dei ruoli e delle competenze, i profili disciplinari, la materia delicata della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione e definita come “libertà di metodo”, il coordinamento della gestione unitaria della scuola da parte del capo d’istituto, la costituzione di un corpo ispettivo deputato alla funzione di controllo interno al sistema e di vere e proprie indagini in casi di contenzioso.

Per effetto della Legge 25 luglio 1966, n. 603 (in GU 5 agosto 1966, n. 194), sono stato nominato in qualità di delegato sindacale nella commissione incarichi e supplenti presso il Provveditorato agli Studi di Torino; ed è lì che scartabellando e facendo posto negli scaffali che sarebbero poi serviti per le nuove domande di incarico, assieme ad altri colleghi, ci siamo imbattuti in migliaia di fogli verdi: erano le “note di qualifica” che il DPR 417 aveva eliminato dall’ordinamento.

Più che note di qualifica erano quadri di descrizione accurata di note ad persona. Il codice in materia di protezione dei dati personali personali (comunemente noto anche come “codice della privacy”) è una norma della Repubblica Italiana, emanata con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in vigore dal 1º gennaio 2004.

Da 13 SETTEMBRE 2019 • ANNO VIIINUMERO 2 DEL 12 SETTEMBRE 2019 • BY ALESBEN:

L’ora X e ricordi da insegnante: ‘Giuro in nome….’. Poi disastro e la riforma Gelmini con la scuola che resta al servizio dei ricchi.

Scuola seria forse fin troppo, insegnanti inquadrati come fossero militari. Dopo il primo anno di prova, il/la preside sentito il parete della commissione valutazione, redatto il consuntivo delle note di qualifica [verde], davanti a due docenti di ruolo effettivi e più anziani del Collegio dei Docenti, procedeva alla cerimonia di insediamento ufficiale. Nei locali della presidenza davanti alla scrivania del Dirigente, con la mano sinistra sulla Costituzione e la destra sollevata, pronunciai la frase di rito: “Giuro in nome………..”, dopo tre anni dall’ordinamento scolastico vengo immesso  nei ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con effetto dal 01.10.1974, ai sensi dell’art. 17 della Legge 30.7.1973, e dell’art. unico della Legge 14.8.74, n. 391. con assegnazione definitiva di cattedra a decorrere dal 1° ottobre 1976 alla Scuola media di Leynì, ai sensi del comma precedente e vista la C.M. n. 29, prot…… ed ancora passaggio di Ruolo nell’anno 1981 in servizio presso l’I.T.C.G. “Einaudi” di Magenta (MI) dal 01.10.1981.

Per effetto della Legge 30.7.1973, scompare dal vecchio ordinamento il giuramento e le note di qualifica. Note di qualifica cui l’insegnante firmava solo la parte visibile che la dirigenza riteneva di sua competenza: insufficiente, scarso, appena sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. Le note di qualifica erano vere e proprie ingerenze nella sfera personale del docente. Un esempio: un’insegnante di ruolo da anni, due figli, separata, veniva appuntata con buono solo perché alla sera del sabato andava a ballare con l’amico. La locuzione Distinto era stata pure data a T.V. di Genova la quale aveva si una cattedra [18 ore] ma erano divise in 6 ore a Condove, 6 ore a Bardonecchia e 6 ore al Sestriere, l’anno successivo chiesto il trasferimento si è congiunta con la famiglia a Genova.

Come si può vedere l’insegnante che faceva domanda per una determinata provincia italiana, una volta nominato doveva accettare qualsiasi destinazione nell’ambito della provincia richiesta, non come oggi giorno che se non hanno il posto di lavoro ad un tiro di schioppo da casa, prima rinunciano e poi si lamentano che non sono stati nominati. Una volta c’era pure la clausola della residenza nel luogo di lavoro ma una deroga del capo di istituto consentiva loro risiedere anche fuori sede.

“La classificazione dei lavoratori in qualifiche e livelli…” come detto inizialmente in un rapporto di lavoro, mansioni, compiti e ruoli hanno significati precise. Le mansioni esecutive sono attribuite dal datore di lavoro in fase di assunzione, si correlano all’inquadramento e costituiscono la base sulla quale viene definita la retribuzione. Il ruolo di un lavoratore è la posizione che egli occupa all’interno di un’azienda, ed è relativa non solo a compiti e mansioni, ma anche a competenze tecniche e intellettuali e responsabilità specifiche.

Secondo quanto previsto sia dal Codice Civile che dallo Statuto dei Lavoratori, e successivamente anche dal Jobs Act, un lavoratore deve svolgere quelle mansioni per le quali è stato assunto; imporre le note di qualifica al lavoratore è un atto di regresso un po’ subdolo nei confronti di quella libertà individuale che gli stessi ed i sindacati che li rappresentano hanno conquistato da almeno 70 anni. Tutto quanto sopra detto vale per quei lavoratori che sono inquadrati con un lavoro a tempo indeterminato. Il medesimo trattamento non riguarda i lavoratori con un lavoro stagionale.

Rispetto alla normativa precedente il Decreto dignità (Decreto legge n. 87/2018 convertito in Legge n. 96/2018), introdotto la scorsa estate per volere del governo Lega – Cinque Stelle, conferma l’occhio di riguardo verso le attività stagionali, il cui ricorso è più snello rispetto ai “lavori ordinari”. Una prima agevolazione per le attività stagionali è l’esclusione delle causali. Il Decreto dignità impone ai contratti che eccedono i 12 mesi ovvero in tutti i casi di riassunzione (cosiddetti rinnovi) che gli stessi siano giustificati da almeno una delle seguenti causali:

Esigenze temporanee e oggettive estranee all’attività ordinaria dell’azienda ovvero sostitutive di altri dipendenti. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non preventivabili dell’attività ordinaria. Ebbene, il regime delle causali è escluso per le attività stagionali, ovverosia quelle individuate dal DPR. del 1963 o dai contratti collettivi.

CONTRATTI STAGIONALI E DECRETO DIGNITA’ – I contratti a termine stagionali scontano condizioni agevolate anche per quanto riguarda la durata massima. Con il Decreto dignità i rapporti, a termine del lavoratore con la medesima azienda per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non possono superare i 24 mesi. Se il limite viene superato il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data in cui si oltrepassano i 24 mesi; così è specificato nella normativa attuale ma in realtà tutto quanto non avviene. Nel comparto turistico, alberghi, il contratto è al massimo è di cinque/sei mesi prorogabile di circa un mese e mezzo a secondo della stagione e dell’afflusso della clientela. Alberghi aperti tutto l’anno sono pochissimi in Liguria dove c’è una grande estensione di B & B, al contrario della riviera romagnola.

Se il dipendente, nell’anno successivo, viene riassunto dalla stessa azienda con contratto a termine, tra il rapporto cessato e quello di nuova stipulazione deve trascorrere il cosiddetto “stop and go“, ovvero tra i diversi vincoli per i contratti a tempo determinato esiste l’obbligo per il datore di lavoro di prevedere un periodo di pausa nel momento in cui, dopo la cessazione di un contratto a termine, si voglia provvedere alla riassunzione di un lavoratore con la medesima tipologia contrattuale e con il medesimo stipendio iniziale, anche se tale contratto a termine dura da oltre cinque anni.

Dal canto suo, la legge stabilisce che i contratti a termine non possono eccedere il 20% degli indeterminati in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all’unità superiore se lo stesso è uguale o superiore a 0,5. La legge stabilisce ma gli albergatori e tutti quelli del comparto turismo, ligure sopra tutto, si trincerano dietro alla clausola definita: “faccio quello che voglio ? “.

A Finale Ligure tutti devono sottostare alle indicazioni di coloro che si ritengono i “boss” del settore; se sorgono dei contenziosi, anche i sindacati, di qualsiasi colore, invece di difendere il lavoratore, si inchinano al volere del padrone ?

Molti albergatori e ristoratori cercano personale qualificato, offrono paga al di sotto del normale, sette ore al giorno più straordinari, nessun giorno alla settimana libero e soprattutto sarebbe vietato ammalarsi ? Prima di iniziare l’attività obbligherebbero il dipendente ad eseguire nell’arco di una decina di giorni, lavori di pulizia sia dei locali sia delle suppellettili ? Lavori quest’ultimi che sarebbero a carico di una ditta per le pulizie, che non viene interpellata a scapito del personale a tempo determinato, tra l’altro privo di qualsiasi contratto, assicurazioni ed assicurazioni infortuni ? Ogni anno durante il periodo invernale si affidano a ditte artigiane per lavori di ristrutturazione, composte solo da una o due persone, al contratto stabilito i datori aggiungono altre mansioni non retribuite e se l’artigiano reclama la risposta è immediata: “ma non c’era scritto nel contratto”.
Contributo addizionale 1.4% per i contratti stagionali,. I contratti a tempo determinato prevedono un costo INPS a carico dell’azienda maggiore rispetto a quelli a tempo indeterminato. Questo in virtù dell’applicazione del cosiddetto “contributo addizionale” pari all’1,40% destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI, calcolato sull’imponibile previdenziale e versato con modello F24 insieme agli altri contributi.

Peraltro il Decreto dignità ha disposto per ogni rinnovo l’aumento del contributo dello 0,5%. Questo significa che se il contratto viene rinnovato tre volte, il contributo sarà pari a:

  • 1,40% per il primo rapporto;
  • 1,40% + 0,50% = 1,90% per il secondo rapporto (primo rinnovo);
  • 1,90% + 0,50% = 2,40% per il terzo rapporto (secondo rinnovo);
  • 2,40% + 0,50% = 2,90% per il quarto rapporto (terzo rinnovo).

Il contributo addizionale non è dovuto per i contratti a termine stagionali. Anche la disoccupazione NASpI per i lavoratori stagionali viene conteggiata in modo diverso, proprio per venire incontro alle esigenze di questa tipologia di lavoratori.

LAVORARE IN AUSTRIA – Questo capita in Italia, dove trovare lavoro è una Chimera, [non per niente una parte della gens italica deriva dagli Etruschi], ma fatti pochi chilometri dopo l’abitato di Tarvisio o Vipiteno, ci si accorge di essere arrivati in un altro mondo. Lavorare in Austria è quindi un’opportunità interessante. L’Austria è una delle nazioni in grado di offrire buone opportunità soprattutto dal punto di vista del lavoro stagionale, in particolare nel periodo invernale che va da Dicembre a Febbraio. Il lavoro stagionale rappresenta quel tipo di lavoro che si configura come un’interessante occasione per chi cerca un’occupazione a tempo determinato o comunque per un breve periodo o che magari sta pensando di trasferirsi in quella data regione (in questo caso, appunto, l’Austria), ma vorrebbe prima conoscerne lo stile di vita, le tradizioni ed anche il trattamento economico e pensionistico dei lavoratori.

Trovare lavoro in Austria nel periodo invernale è abbastanza semplice, soprattutto perché, essendo un paese turistico che vive di impianti sciistici, ristoranti e locali tipici, e tutto ciò che concerne il turismo, è possibile trovare impieghi stagionali che possono essere molto soddisfacenti dal punto di vista economico e della remunerazione.

Secondo Bernd Faas – che opera da oltre 20 anni nel settore della mobilità internazionale ed è responsabile editoriale di Lavoronotizie, una delle riviste più interessanti dal punto di vista del lavoro all’estero e delle opportunità di crescita professionale lavoro, stage, formazione e volontariato all’estero – trovare lavoro in Austria nel periodo invernale è davvero molto semplice e si può raggiungere questo obiettivo in pochissimi passi. Ovviamente, però, ci sono le dovute eccezioni e bisogna considerare una serie di fattori e di regole importanti prima di illudere i potenziali lavoratori stagionali in questo splendido paese.

Prima di tutto, il consiglio generale per chi sta cercando lavoro in Austria è quello di partire con le idee chiare: questo significa che bisogna avere subito in mente che professione si è disposti a svolgere (ed eventualmente per quale tipo di lavoro si possiede già una formazione professionale), e puntare prima di tutto al lavoro per il quale ci si sente più preparati. Questo perché, se volete lavorare nel settore della ristorazione e già avete una preparazione come barista, cuoco o cameriere, per esempio, avrete molte più possibilità di trovare lavoro rispetto ad un semplice apprendista e le risorse economiche che vi verranno distribuite saranno anche più interessanti.

Una volta che si stabilisce che tipi di lavoro si è disposti a fare, si può iniziare una rapida ricerca su internet – esistono diversi siti dedicati alla ricerca del lavoro in Austria – delle varie posizioni di lavoro aperte e per le quali ci si può candidare. L’alternativa alla ricerca del lavoro può essere quella di iscriversi all’ufficio di collocamento austriaco il quale prende nota di chi cerca lavoro, gli da’ un sussidio mensile per mantenersi legato ad un incartamento dove ogni qualvolta l’aspirante prende contatto con un datore di lavoro è tenuto a descrivere il tipo di lavoro e la risposta che ha ricevuto controfirmata dal datore. Se il datore “bluffa”, l’ufficio di collocamento lo richiama all’ordine con una multa e, a secondo dei casi, con la chiusura per un dato periodo dell’attività commerciale.

Quando si cerca lavoro in questa nazione, bisogna comunque sapere alcune cose. Prima di tutto, la preparazione del curriculum e della lettera motivazionale in merito al lavoro di proprio interesse. Per quanto possa sembrare poco importante, può essere invece un punto a proprio favore, di fronte a svariate domande che il potenziale datore di lavoro riceverà da altri aspiranti lavoratori, preparare un buon curriculum ed una buona lettera di presentazione rigorosamente in lingua tedesca. La ricerca del lavoro in Austria come abbiamo detto è possibile anche on line, ma un viaggio di conoscenza dei luoghi più interessanti dal punto di vista turistico e lavorativo è auspicabile in quanto permette una rapida ma importante conoscenza del posto e delle reali possibilità di lavoro e di guadagno.
Quando si cerca lavoro in Austria, deve prima di tutto registrarsi presso il comune o la polizia entro 3 giorni dall’arrivo sul posto. Chi è un cittadino europeo non ha bisogno di una carta di soggiorno fino ai tre mesi di permanenza in Austria, scaduti i quali deve farne richiesta dimostrando di avere un alloggio e un posto di lavoro come dipendenti o come liberi professionisti.
Alesben B.


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