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Liguria e Basso Piemonte

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La medicina a Savona e non solo. I postumi Covid e incognita effetti vaccini. Tutelarsi legalmente? Liguria e sindrome burnout dei sanitari


La medicina a Svona e non solo patisce ancora i postumi Covid e resta l’incognita degli effetti a medio e lungo termine, Nel caso di postumi c’è chi suggerisce di tutelarsi legalmente.

di Gianfranco Barcella

Da un’indagine svolta dall’ordine nazionale dei medici e degli odontoiatri italiani (circa 460.000 di cui 80.000 odontoiatri) si evince che ormai il 70% dei sanitari, a livello nazionale, denuncia di essere affetto dalla sindrome di burnout, il cui nome deriva dall’inglese <to burn out> ossia bruciarsi, esaurirsi. Vive in uno stato di esaurimento dovuto allo stress lavorativo che ha patito in tempo di covid 19 e non è più in grado di gestire con successo. Anche la Liguria  non è esente da questo fenomeno preoccupante.

Ormai si parla della necessità di erogare un’assistenza territoriale pubblica ad opera di un team di professionisti, (medici specialisti, medici generici e personale sanitario non medico), coordinati fra loro per<produrre indici di sopravvivenza migliore> come si evince dall’English Medical Jiournal.

A Savona e non solo, pare che il cammino sia ancora lungo per raggiungere quegli obiettivi. Occorre finalmente prendersi cura delle persone quando sono <ancora sane> per evitare che sopraggiungano le malattie croniche, il diabete e le patologie cardiovascolari, per esempio.

I medici di famiglia, oggi come non mai, dovrebbero fare informazione ed educazione sanitaria a favore dei loro pazienti ma sono oberati da incombenze burocratiche che impegnano molta parte del loro tempo, in modo infruttuoso. Bisogna cambiare, incentivando piuttosto l’opera di prevenzione. Ed invece agli inizi maggio, ancora una volta  i medici di famiglia sono stati incaricati di produrre <altre carte>.

Il dr. Renato Giusto segretario regionale Medici Italiani e consigliere comunale a Savona

In proposito il dott. Renato Giusto, medico e Segretario Regionale Medici Italiani ha sottolineato di recente che un’altra incombenza burocratica non può essere ancora tollerata: “Il governo ha introdotto un nuovo certificato per i ragazzi che contratto il covid 19, devono seguire le lezioni scolastiche a distanza, la cosidetta Dad. Per il rilascio sono stati incaricati i medici di famiglia. Di qui la dura, protesta del movimento delle Coccarde Gialle liguri che, forti dell’adesione di 150 medici, ha chiesto l’immediata revoca del provvedimento, una misura recepita dai camici bianchi come un ulteriore adempimento burocratico a discapito della loro professione al fianco dei pazienti che hanno più bisogno”. “Il muovo certificato- ribadisce il dott. Giusto– come hanno sottolineato le Coccarde Gialle, obbligatorio per legge ha provocato l’ennesima perdita di tempo e si aggiunge alla lunghissima lista dei pezzi di carta, utili solo ad ostacolare l’accesso del paziente ai servizi socio-sanitari. Le Coccarde Gialle hanno  ribadito opportunamente inoltre che la circolare ha disposto che gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado,positivi al Covid 19, possano seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata a patto che vi sia specifica certificazione medica, attestante le condizioni di salute dell’alunno e la sua piena compatibilità alla partecipazione alle attività da remoto. Questo ennesimo atto burocratico, richiesto a noi medici poteva essere benissimo sostituito da una autocertificazione dei genitori o dello stesso studente”.

Il dott.Giusto precisa ancora: “I medici hanno perfettamente ragione. Non si può perdere tempo a produrre scartoffie quando i nostri pazienti ci chiedono interventi in presenza, visite e cure continue in uno spirito di condivisione diagnostica e terapeutica per personalizzare la cura”

Inoltre nel periodo di pandermia sono state rinviate gran parte delle prestazioni specialistiche soprattutto a discapito dei malati oncologici. Si sta operando nella sanità pubblica,  per recuperare i tempi di attesa, ma si fatica, e così vengono penalizzate soprattutto le persone meno abbienti.

Si è valutato che la carenza di medici (mancheranno circa 20000 medici di famiglia perché  non è stata previsto, forse volutamente, il ricambio) graverà soprattutto sulla sanità pubblica per almeno cinque anni, il tutto grazie ad una politica sanitaria scellerata che ha puntato più sull’obiettivo del pareggio di bilancio con tagli sconsiderati, che al benessere del cittadino. In questo lasso di tempo per chi non ha risorse economiche sufficienti, dovrà rassegnarsi  alla privazione di alcune cure.

Incombono poi sulla salute pubblica anche i postumi da vaccini anti -covid a m-RNA messaggero che potrebbero palesarsi tra qualche tempo. Per adesso abbiamo potuto catalogare le seguenti reazioni alle vaccinazioni. Tra le più comuni, il cosiddetto braccio da Covid dovuto a dolore persistente al braccio, unito ad un lieve gonfiore in situ dopo l’inoculazione del vaccino e l’insorgenza di febbre,(oltre i 38°) brividi di freddo e nausea Questo lieve disagio è durato tre o quattro giorni.

Si sono anche riattivate  problematiche dermatologiche silenti, dovute alle sostanze infiammatorie contenute nel vaccino stesso; citiamo tra le altre la psoriasi, la dermatiche atopica, la sindrome di Libman -Sacks detta anche endocardite di Libman-Sacks o endocardite benigna non batterica che si associa  al lupus eritematoso sistemico. E’ una delle manifestazioni di coinvolgimento cardiaco più comuni nel lupus. La più frequente è la pericardite. Si sono evidenziati se pur raramente, anche episodi di anafilassi con edema della glottite dovuti alle reazioni allergiche agli eccipienti contenuti nel vaccino stesso. Si sono manifestate inoltre vasculiti, carenza di piastrine ed altre patologie ben già gravi fino all’insorgenza di trombosi. Gli effetti avversi devono essere accertati come correlabili per chiedere un indennizzo od un risarcimento. 

In merito all’indennuzzo e al risarcimento in caso di danni da vaccino anti-covid è bene ricordare che esiste una procedura per ottenere il dovuto dallo Stato sia che la vaccinazione abbia avuto  carattere obbligatorio o sia stata meramente raccomandata. Cerchiamo di essere più esaustivi. La Corte Costituzionale si è pronunciata numerose volte in merito alle vaccinazioni raccomandate, in particolare tramite la sentenza n.107 del 2012, nell’ambito della quale ha ritenuto che non vi sia differenza effettiva tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate, in quanto sia l’imposizione dell’obbligo che il ricorso a forme di persuasione indiretta sono finalizzate alla realizzazione di un comune obiettivo, ossia la garanzia di un’ampia immunizzazione della popolazione. Pertanto, risulta pienamente comprensibile e condivisibile che lo Stato debba garantire l’erogazione di un equo indennizzo anche nei confronti dei soggetti che non siano stati obbligati a vaccinarsi, poiché è tacito asserire che anch’ essi si siano sottoposti alla somministrazione in ragione di esigenze collettive di solidarietà sociale e non solo, quindi in nome di un beneficio personale In conformità a tale orientamento sviluppato dalla Corte Costituzionale, il decreto <sostegni ter>, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 Gennaio 2022, ha espressamente esteso l’ambito di applicazione della tutela indennitaria ai casi in cui il danno sia stato subito da un soggetto non obbligato a vaccinarsi, nelle ipotesi quindi, di vaccinazione meramente raccomandata. In particolare, il predetto decreto ha confermato lo stanziamento di un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni per il 2023, destinato all’indennizzo  dei soggetti che riportano danni a seguito della sottoposizione a vaccinazione Anticovid-19, indipendentemente dall’obbligatorietà o meno della stessa.

Oltre all’indenizzo, il danneggiato ha anche diritto ad ottenere il risarcimento del danno, qualora il danno subito sia imputabile alla condotta colposa assunta dal personale medico e sanitario incaricato della somministrazione, nonchè dalla casa farmaceutica che produca e distribuisca il vaccino. Nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia subito lesioni personali derivanti dall’inoculazione di una fiala, appartenente ad un lotto difettoso, il predetto è legittimato ad esperire un rimedio consistente nell’azione di responsabilità per esercizio di attivitò pericolose ex art.2050 c.c., la quale, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale ed interpretativo, comprende le ipotesi di danni derivanti dall’attività di vendita e somministrazione di vaccini da parte delle case farmaceutiche. In tal caso, il danneggiato è vincolato a provare esclusivamente la sussistenza del danno e del nesso causale, mentre l’azienza può fornire la prova liberatoria dell’avvenuta adozione di ogni misura funzionale per evitare il verificarsi del danno, come l’osservanza dei protocolli di sperimentazione e la predisposizione di un’adeguata informazione circa i possibile rischi. Altresì, l’interessato può invocare la responsabilità ex art.2043 c.c. del Ministero della Salute, proponendo domanda risarcitoria nei confronti dello stesso, a condizione che, al momento della somministrazione, fosse conosciuta e/o conoscibile la pericolosità del vaccino e che, alla luce di ciò, il Ministero avrebbe dovuto precludere l’inculazione, in confor e alla somministrazionemità al principio di precauzione, o consentire la sua esecuzione solo tramite modalità idonee a minimizzare i rischi.

La vaccinazione contro il Covid 19 (così come il risarcimento e l’indennizzo) è stato fra i temi maggiormente discussi a livello sociale, politico e giuridico. Il ricorso alla produzione di vaccini è da ritenersi senza dubbio alcuno, uno degli strumenti dotati di maggior efficacia e sicurezza, idoneo ad essere impiegato dalla sanità pubblica al fine di garantire un’efficace prevenzione e contrasto alla diffusione delle malattie infettive, in particolare quelle che abbiano già raggiunto il livello di pandemia, come il covid 19. La realizzazione di efficaci campagne vaccinali ha consentito di ottenere benefici di enorme entità nei confronti di chi decida di sottoporsi al trattamento, garantendo la possibilità, a chi aveva contratto il virus, di sviluppare una forma meno severa di malattia caratterizzata dalla totale assenza di sintomi o da una notevole tollerabilità degli stessi. Il ricorso a tale pratica non è risultato, tuttavia, privo di rischi. Sappiamo ormai che possono verificarsi reazioni inaspettate e indesiderate alla vaccinazione, suscettibili di ripartizione in tre specifiche categorie. 1) l’evento avverso, qualificabile come episodio sfavorevole non necessariamente imputabile alla somministrazione del vaccino anche se il nesso causale è plausibile; 2) la reazione avversa, ossia una risposta nociva e non intenzionale ma eziologicamente commessa alla vaccinazione; 3) l’effetto indesiderato, ovvero un effetto non intenzionale, connesso al vaccino non necesseriamente dotato di potenzialità lesiva.

Ora c’è da sottolineare che l’obbligo alla vaccinazione rispetto ai precetti costituzionali si è configurato come questione di notevole rilievo e risonanza, esaminata dalla Corte Costituzionale all’interno di molteplici pronunce (sentenza n.5 del 18 Gennaio 2018 n.258 del 23 Giugno 1994 e n.307 del 22 Giugno 1990). In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto che una legge contenente l’imposizione di un trattamento sanitario sia da ritenersi compatibile con l’art.32 della Costituzione nella misura in cui soddisfi specifici requisiti, tra i quali assume particolare rilevanza la previsione della corresponsione di un’equa indennità in favore di chi subisca danni casualmente connessi alla somministrazione, i quali non rientrino nelle normali e rollerabili  può essere del trattamento.

La tutela indennitaria, ritenuta indispensabile dalla Corte Costituzionale e prevista dalla legge n.210 del 1992, è idonea a coesistere all’interno del nostro ordinamento con un’ulteriore parallela forma di tutela, ossia quella di tipo risarcitorio. Il risarcimento si differenzia dall’indennizzo in quanto presuppone necessariamente che il danno ingiusto subito abbia tratto la propria fonte da un fatto illecito, mentre l’indennizzo può essere corrisposto in virtù del mero accertamento dell’imputabilità della menomazione irreversibile alla somministrazione del vaccino, non richiedendo, ai fini della propria corresponsione, la sussistenza dei profili di colpa né l’illeicità del fatto.

Nell’ipotesi del verificarsi di conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sottoposizione alla vaccinazione, il danneggiato è legittimato a ricorrere cumulativamente ad entrambe le forme di tutela e dunque a richiedere un eventuale risarcimento in aggiunta all’indennizzo solo qualora il danno sia imputabile ad una condotta colposa assunta da un soggetto coinvolto nella procedura. Per esempio vitiamo un errore compiuto dal medico o dal personale sanitario che abbia proceduto alla somministrazione, nonché in caso di somministrazione di una fiala appartenente ad un lotto difettoso. Nelle restanti ipotesi, invece, risulta accessibile esclusivamente la tutela di tipo indennitario, la quale è disciplinata dall’art.1 della legge 25.02.1992 n.210 ai sensi del quale:”chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie oer legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.  Sono peraltro, pienamente riconducibili all’ambito di applicazione di tale disciplina i casi in cui il danneggiato rientri in una delle categorie per le quali era previsto l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione Anti Covid-19, ossia gli esercenti le professioni sanitarie, secondo quanto prescritto dal decreto legge n.44/2021, e gli over 50, ai sensi del decreto legge n. 1/2022.

Ai fini dell’accesso alla tutela indennitaria è necessario che il danneggiato abbia subito una lesione personale tale da da comportare una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica la quale sia imputabile alla vaccinazione eseguita. La relativa procedura trae il proprio avvio dalla presentazione di domande di indennizzo da parte dell’interessato della ASL di residenza, la quale provvederà all’apertura della frase istruttoria, nel corso della quale effettuerà i dovuti accertamenti ed in esito alla quale invierà il relativo fascicolo alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) competente. La predetta commissione è incaricata di fissare una visita medica per il danneggiato, al fine di accertare la sussistenza di un nesso causale tra il danno e la vaccinazione, individuare il grado di infermità e valutare la tempestività di presentazione della domanda. Al termine di tali operazioni, il CMO è obbligato a decidere un verbale e a notificarlo all’interessato, il quale potrà, entro 30 giorni, presentare eventuale ricorso dinnanzi al Ministero della Salute.

La tutela indennitaria prevista dalla legge n.219/92 non risulta limitata ai soli casi in cui il danno abbia interessato un soggetto obbligato a sottoporsi alla vaccinazione, bensì è applicabile anche all’ipotesi in cui la vaccinazione effettuata non abbia avuto carattere obbligatorio ma sia stata meramente raccomandata.

Gianfranco Barcella

 


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G.F. Barcella

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