“Luigi Tezel, da poco aggiunto al team della Gesco, ma subito rivelatosi prezioso per la sua competenza amministrativa” commentava il presidente della partecipata del Comune di Alassio, avv. Igor Colombi. Tezel personaggio popolare e combattivo (se si ripercorre la rassegna stampa), già consigliere comunale a Laigueglia, tecnico d’esperienza al Comune di Alassio con vicissitudini giudiziarie che l’hanno visto assolto. E, a leggere la sua pagina Facebook, supertifoso di Fratelli d’Italia. E il 3 febbraio ha postato un articolo de Il Giornale che da notizia: “L’avvocato batte Facebook in tribunale….legittimo postare le foto di Mussolini”
L’ARTICOLO DE IL GIORNALE – Pollice in alto per il faccione del duce. Un giudice del tribunale di Chieti condanna Facebook a risarcire con 15mila euro un avvocato, Gianni Correggiari, già esponente di Forza Nuova, a cui il popolare social network aveva rimosso una foto di Mussolini e una della bandiera della Rsi, oltre a sospendergli l’account per circa quattro mesi complessivi. Ma Correggiari, che aveva postato la foto “nostalgica” in occasione del proprio compleanno, ed era stato poi punito per aver scritto “viva Mussolini” e postato altre foto di simile tenore, in quanto avrebbe violato gli “standard” della community di Fb, a quel punto ha citato in giudizio Facebook per inadempienza contrattuale. E ha visto il giudice, Nicola Valletta, dargli ragione. Motivando nell’ordinanza perché il social fondato da Mark Zuckerberg dovrà risarcire l’avvocato bolognese, trapiantato in Abruzzo, con 15mila euro, accollandosi anche 8mila euro di spese legali.
A difendere Correggiari l’avvocato Antonio Pimpini (già difensore di Giacinto Auriti, l’inventore nel 2000 del Simec, la “moneta” di Guardiagrele, poi sequestrata dalla Gdf), che dopo la decisione del 29 gennaio ha esultato con il suo assistito per questa “sentenza esemplare” che garantisce “la libertà di pensiero e non il pensiero unico, come ha lasciato intendere Facebook”. Il giudice, in effetti, nella sua ordinanza non lascia trapelare inclinazioni nostalgiche del Ventennio, anzi. Nello spiegare perché le condotte di Correggiari non costituiscono una violazione degli standard di comportamento richiesti da Facebook ai propri utenti, e in particolare analizzando il “post” con la bandiera della Repubblica sociale italiana, Valletta spiega che quel vessillo apparteneva a “un soggetto che non ha trovato ovviamente riconoscimento nel diritto internazionale pattizio, ma che tale si è manifestato nel diritto internazionale generale, come noto connotato dall’effettività della sovranità, nel caso specie, ahimè, esistente”, concedendosi un eloquente “ahimè” che, però, non cambia la sostanza giuridica della questione né la convinzione del giudice.
Che è ancora più netta sulla questione della foto di Mussolini che, ricorda la toga teatina, “sul piano squisitamente giuridico (e in tale limitato ambito) è stato Capo di governo dello Stato italiano e come tale riconosciuto nella comunità giuridica internazionale e, fatto storico, non è stato oggetto, come persona fisica, di alcuna sentenza di condanna per attività illecite, le sue condotte non sono state ritenute difformi dal diritto internazionale dell’epoca”.
Insomma, Correggiari, avrebbe solo esercitato il “diritto costituzionale fondamentale di libertà di manifestazione del pensiero” e tra l’altro l’avrebbe fatto “in modalità improntate a continenza e insuscettive di limitazione”. E la decisione del giudice monocratico di Chieti arriva dopo un altro verdetto avverso al social network di Zuckerberg, ossia la decisione di inizio dicembre del tribunale civile di Roma di accogliere il ricorso di Casapound e ordinare a Facebook di ripristinare la pagina del movimento politico che era stata oscurata il 9 settembre. Così, proprio su Facebook, è stato l’avvocato che ha seguito la causa per Casapound, Augusto Sinagra, a dare notizia anche della sentenza di Chieti, prima di attaccare il social network che, secondo il legale, agirebbe “nel preordinato disegno di violare libertà e diritti fondamentali in pregiudizio di una parte politica e a vantaggio di un’altra”.