Approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, lo schema definitivo del nuovo Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava a distanza di 19 anni dall’approvazione del precedente. La redazione del Piano era stata avviata alla fine del 2016 con una serie di incontri con le amministrazioni locali, le associazioni ambientaliste, la Soprintendenza e gli esercenti di cava, finalizzati a recepire indicazioni e richieste del territorio. Sulle motivazioni redatte dall’ufficio VAS, il WWF ligure si era ritrovato solo a presentare “corpose, puntuali e dettagliate osservazioni “. Utile leggere attentamente i vari pareri sugli impatti nelle aree tutelate e con fronti di frana!
Il comunicato stampa della Regione dice: “Il piano assicura l’ordinato e razionale approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al fabbisogno regionale per opere edili, infrastrutture, ripascimenti costieri e difese spondali e mette insieme l’interesse economico e strategico dello sfruttamento dei giacimenti con la pianificazione del paesaggio, la tutela del suolo e della biodiversità. “Sono lieto – afferma l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola – che la Giunta abbia approvato questo nuovo Piano molto atteso, un risultato fondamentale che riordina anche il mondo produttivo garantendo nuove prospettive per questo settore importante. A questo punto auspico che il consiglio lo approvi quanto prima”.
La Liguria è caratterizzata dalla presenza di pietre ornamentali di pregio quali il Portoro coltivato nel promontorio di Portovenere, utilizzato anche da gioiellerie famose, l’Ardesia della Valfontanabuona e di Triora che caratterizza il centro storico di Genova per le coperture e i particolari architettonici ed è stata utilizzata in passato per realizzare i tavoli da biliardo, il marmo Rosso Levanto, Rosso Imperiale e Verde Polcevera impiegati, ad esempio, nella cattedrale di San Lorenzo a Genova. Ma le “pietre di Liguria” caratterizzano anche il paesaggio nei muretti a secco delle 5 Terre, nei rivestimenti in pietra degli edifici dei centri storici ma anche nelle scogliere marine e spondali.”
E ancora dal comunicato: “L’attività estrattiva ha subito negli ultimi anni la crisi del settore edilizio e il nuovo Piano affronta anche il tema dell’economia circolare, cercando una sinergia tra settore estrattivo e recupero e riciclo di inerti, per preservare la riserva dei giacimenti, risorse che non sono rinnovabili, sostituendola ove possibile con materiali di recupero. Il Piano quindi non prevede alcun nuovo polo estrattivo, riduce del 30% il numero di cave e del 50% il numero di depositi degli scarti di estrazione dell’ardesia: prevede inoltre di reperire i materiali necessari per la domanda interna nelle attività estrattive che già operano nel settore. Il Piano inoltre contempla una disciplina paesaggistica e una normativa progettuale volta a stabilire modalità di coltivazione dei giacimenti che consentano la migliore ricomposizione ambientale e paesaggistica al termine dello sfruttamento. In alcuni casi le modifiche previste sono orientate proprio a riprendere la coltivazione in modo da consentire una migliore ricomposizione finale del sito.
Il Piano infine ribadisce l’obbligo per le cave che hanno esaurito l’attività estrattive di ricomporre il paesaggio e l’ambiente e demanda ai Comuni la definizione delle destinazioni urbanistiche di tali aree, nell’ottica di una valorizzazione dei siti a fini turistico-ricreativi.
A seguito dell’esito positivo della Valutazione Ambientale Strategica, conclusa nel mese di Ottobre, il Piano, che recepisce le controdeduzioni regionali ai pareri degli enti locali coinvolti ed alle osservazioni dei soggetti privati a vario titolo interessati, sarà esaminato dal Consiglio regionale per diventare efficace nell’ambito dell’attuale legislatura.”
LE REAZIONI DEL WWF – “Queste le motivazioni redatte dall’ufficio VAS su cui noi come WWF siamo stati gli unici a presentarle.
(Da leggere attentamente i vari pareri sugli impatti nelle aree tutelate e con fronti di frana!).
Va infine menzionato un corposo contributo del WWF Italia che in merito alle previsioni del PTRAC ha effettuato una serie di considerazioni generali, che qui di seguito si riassumono:
- in considerazione dell’interessamento di aree appartenenti alla Rete Natura 2000, viene ritenuto opportuno vietare l’ampliamento o la realizzazione di nuovi poli estrattivi in aree ancora integre ed incontaminate ad elevato valore paesaggistico-ambientale;
- anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie sono configurati come danno ambientale;
- in corrispondenza degli ampliamenti previsti ricadenti o confinanti con elementi della Rete Natura 2000 non si riscontrerebbero soluzioni alternative, né la possibilità di adozione di tutte quelle misure di mitigazione anche compensative atte a contenere i danni provocati dall’ampliamento dei poli estrattivi o ancor peggio ad una nuova realizzazione in aree integre, con ciò rilevando le condizioni per un esisto negativo della valutazione di Incidenza sul Piano;
- viene ritenuto opportuno effettuare una modifica alla normativa regionale che prevede un aumento della polizza fidejussoria ai gestori delle attività di cava per quelle aree maggiormente “sensibili” dal “punto di vista ambientale”;
- pur condividendo l’eliminazione di alcuni poli estrattivi da tempo inattivi, viene ritenuto opportuno predisporre tutti gli interventi di carattere igenico-sanitario-ambientale atti al ripristino ed alla rinaturalizzazione dei siti oggetto di cessazione di attività di cava, nel pieno rispetto delle valenze paesaggistico-ambientali e della salute pubblica, evitando che possano divenire con la scusante del ripristino ambientale, vere e proprie discariche di rifiuti anche speciali;
- viene evidenziata l’opportunità di favorire il recupero dei materiali di risulta e provenienti da demolizioni rispetto all’estrazione di materiali vergini;
- viene suggerito il riutilizzo di cave dimesse-abbandonate solamente ai fini di una loro finale messa in sicurezza nel contesto paesaggistico-ambientale. Simili iniziative potrebbero evitare l’apertura di alcuni dei nuovi poli estrattivi previsti;
- viene richiesto di integrare l’articolo 15 (Aree carsiche) dove vengono indicate le grotte censite, con le altre forme di geodiversità elencate nella L.R. 6 ottobre 2009, n. 39, tra cui: acquiferi, geositi, aree sorgive e di infiltrazione al fine di assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva; nelle more previste dagli artt. 4,5,6,7, della stessa L.R. 39/2009;
Per il complesso di tali rilievi, che riguardano soprattutto aspetti bio-naturalistici si rinvia alle sezioni precedenti e alle considerazioni effettuate in merito dai soggetti competenti in materia ambientale consultati. In particolare sulla base di quanto rilevato dal Settore Politiche delle Aree Interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità della Regione Liguria e da Arpal, le osservazioni sopra riportate sono da ritenersi superate.
Commento di Piombo: “NON E’ ASSOLUTAMENTE VERO IN QUANTO MOLTE DELLE CRITICITA’ RILEVATE NELLE OSSERVAZIONI COINCIDONO ANCHE CON RILIEVI DI ATTENZIONE E CRITICITA’ INDICATI DALLA SOPRINTENDENZA E DALLE PROVINCE”
Vista la legge regionale 5 aprile 2012 n. 12 e s.m.i. (Testo Unico sulla Disciplina dell’Attività estrattiva);
Vista la legge regionale 8 agosto 2012, n. 32 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e, in particolare, gli articoli 3, 5, 9 e 10;
Vista la DGR n. 254 del 31 marzo 2017 e s.m.i., recante il riparto delle competenze tra organi ed uffici diversi da quelli consiliari;
Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto “Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali;
PREMESSO che la Regione, con Deliberazione di Giunta n. 160 del 24/2/2017, al fine dell’avvio del processo di formazione di un nuovo Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC), ha approvato il Rapporto Preliminare di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 32/2012 e s.m., dando avvio alla fase preliminare di confronto per la stesura della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale;
che la fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r. 32/2012 e s.m. si è conclusa con il Verbale della Conferenza Istruttoria del 26/4/2017, comprensivo dell’Istruttoria Tecnica del Settore Pianificazione Territoriale e VAS della Regione Liguria e dei vari contributi dei soggetti competenti in materia ambientale;
che, la Giunta regionale, con deliberazione n. 230 del 29/3/2019, ha approvato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 12/2012 e s.m., la Proposta di Piano comprensiva del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, dando atto che tale Proposta di Piano comporta modifiche al vigente Piano Territoriale di Coordinamento dell’Area Centrale Ligure (PTC-ACL) e al Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico (PTCP);
che gli atti e i documenti della Proposta di Piano sono stati trasmessi, con la nota IN/2019/5751 del 1/4/2019, al Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS, che, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 32/2012 e s.m., ha provveduto, con le note PG/2019/104201 e PG/2019/104148 del 3/4/2019, a richiedere i contributi istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale nonché alle strutture regionali competenti, ed ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica mediante pubblicazione del relativo avviso sul BURL n. 16 parte IV del 17/4/2019 e pubblicato il Rapporto Ambientale sul sito istituzionale regionale; che, oltre ai contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute osservazioni del WWF, inoltrate da parte delle sezioni provinciali riferite al territorio di competenza, sia con riferimento alle previsioni e alla struttura del Piano, sia con riferimento ai singoli areali di cava di cui viene dato riscontro nell’istruttoria tecnica allegata alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria condotta dal Settore Pianificazione Territoriale e VAS, con l’apporto dei soggetti competenti in materia ambientale e delle altre strutture regionali interessate, è stato predisposto il parere motivato n. 152 del 18/9/2019, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; che gli esiti dell’istruttoria conducono ad una valutazione positiva della sostenibilità ambientale della Proposta di Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava con le prescrizioni e le raccomandazioni in dettaglio specificate nel citato parere motivato n.152/2019;
RITENUTO che siano da condividere le valutazioni contenute nel parere motivato n.152 del 18/9/2019, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito alla sostenibilità ambientale della Proposta di Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava con le prescrizioni e le raccomandazioni indicate nel sopracitato parere n. 152 del 18/9/2019;
Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio e Tutela del paesaggio, politiche abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri;
DELIBERA
- di esprimere, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m., valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale della Proposta di Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava per le ragioni e con le prescrizioni e raccomandazioni indicate nel parere motivato n 152 del 18/9/2019, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che, ai fini della sua redazione conclusiva, il documento di piano sarà trasmesso al Settore Pianificazione Territoriale e VAS per gli adempimenti di cui all’art. 10, comma 4, della l.r. n. 32/2012 e s.m.;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL ed integralmente sul sito web della Regione.
Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.