Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Storia del voto e l’apostolo dell’Unità d’Italia
Dibattito con Augias e distorsioni mediatiche
Il ricordo di Abbo on. di Oneglia: da umile contadino, a Roma, dormiva solo sul treno


Sotto il segno di Giuseppe Mazzini “ Date il suffragio a un popolo che non vi è preparato, governato da cieche passioni ed esso lo metterà in vendita o ne farà un cattivo uso e se un rinnovamento morale non governa, probabilmente si vedranno accrescere le già troppe ricchezze dei pochi, ma la massa di coloro che la producono non vedrà migliorare le proprie condizioni”.

di FRANCO ASTENGO

L’apostolo dell’Unità d’Italia (come si legge nelle targhe stradali) scriveva questa nota nel 1846 sulle colonne del People Journal di Londra.

Corrado Augias scrittore e giornalista

In questi giorni tra alcuni lettori e la rubrica della posta di “Repubblica” tenuta da Corrado Augias si è aperto un dibattito sul suffragio universale partendo dalla convinzione che non esistano più le condizioni per una espressione consapevole di voto nella sopraffazione delle distorsioni mediatiche, delle “fake –news” e dei “like” espressi su Facebook.

La proposta è quella di sottoporre potenziali elettrici ed elettori ad un “esamino” di dieci domandine che sarebbero sufficienti a comprendere se l’esaminanda/o può essere in grado di esprimere un voto consapevole.

Augias spiega le ragioni dell’impraticabilità della proposta ma non entro nel merito se non per ricordare che siamo di fronte, ancora una volta, ad una espressione di richiesta di vero e proprio “arretramento storico”, dettata da fenomeni evidenti di regressione culturale e di imbarbarimento del dibattito politico che se non la giustificano la rendono almeno degna di comprensione.

Si sono messe in discussione conquiste “storiche” ottenuto dal movimento operaio sul piano dell’esercizio della rappresentanza politica come l’immunità parlamentare (che, in origine, doveva servire ai deputati socialisti per entrare nelle fabbriche sottoposte a “serrata” da parte dei padroni) o la stipendio ai deputati ( istituito per consentire ai “non abbienti” di esercitare il mandato.

Pietro Abbo onorevole di Imperia

Personalmente ho conosciuto il “deputato contadino”  Pietro Abbo di Oneglia eletto nella XXV e XXVI legislatura che non disponendo delle risorse per stare a pensione a Roma, usufruiva del “permanente” per dormire sul treno Roma – Firenze e ritorno. (Nasce a Lucinasco, di Imperia, il 20 febbraio 1884, deceduto nel 1974, organizzatore, sindacalista, contadino).

Non c’è da stupirsi allora che, attraverso una valutazione di uso improprio, si arrivi anche a mettere in discussione il suffragio universale. Allo scopo di ricordare al meglio quale strada difficile fu intrapresa per arrivare al suffragio universale (raggiunto in Italia soltanto nel 1946 con il voto alle donne) e quali furono le variazioni delle diverse leggi elettorale, comprese quelle previdenti soltanto il “listone” fascista sviluppo di seguito, per punti essenziali, una breve storia della legislazione elettorale italiana.

Non senza esprimere una grande preoccupazione per la situazione italiana sul piano politico ma soprattutto sul piano culturale ed etico.

  • Legge elettorale 17 Dicembre 1860, n. 4.513.

Estensione della normativa prevista dallo Statuto Albertino alle province annesse.

Diritto di voto: sia ai cittadini censiti che sappiano leggere e scrivere (40 lire di imposta),sia ad alcune categorie esplicitamente previste dal testo legislativo: 418.696 persone su circa 22 milioni di abitanti. Sistema di scrutinio: sistema maggioritario uninominale a doppio turno chiuso (ballottaggio tra i due meglio piazzati, nel caso in cui al primo turno la partecipazione al voto fosse inferiore al 30% e nessuno dei candidati avesse superato il 50% dei voti espressi)

Elezioni svolte:

VIII legislatura 27 gennaio 1861

IX legislatura 22 Ottobre 1865

X legislatura 10 Marzo 1867

XI legislatura 20 Novembre 1870

XII legislatura 8 Novembre 1874

XIII legislatura 5 Novembre 1876

XIV legislatura 16 maggio 1880

  • Legge elettorale 24 Settembre 1882, n.999

Diritto di voto: a tutti coloro che, compiuti i 21 anni, si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiamo superato il biennio elementare obbligatorio; abbiano frequentato la scuola reggimentale; paghino almeno 19,80 di imposta. Nel complesso il 7% della popolazione in luogo del 2% precedente esattamente 2.018.394 elettori aventi diritto. Sistema di scrutinio: sistema maggioritario plurinominale a doppio turno, con voto limitato per i collegi a 5 seggi.

Elezioni svolte:

XV legislatura 29 Ottobre 1882

XVI legislatura 23 Maggio 1886

XVII legislatura 23 Novembre 1890

  • Legge elettorale 5 Maggio 1891, n.210. Sistema di scrutinio: sistema maggioritario uninominale a doppio turno chiuso.

Elezioni svolte:

XVIII legislatura 6 Novembre 1892

XIX legislatura 26 maggio 1895

XX legislatura 21 Marzo 1897

XXI legislatura 3 Giugno 1900

XXII legislatura 6 Novembre 1904

XXIII legislatura 7 Marzo 1909

  • Legge elettorale 30 Giugno 1912, n.666

Diritto di voto: a tutti i cittadini maschi che abbiano compiuto i 30 anni e per tutti i cittadini maschi compresi tra i 21 ed i 30 anni che, o godano già del diritto di voto per la normativa precedente o abbiano prestato il servizio militare. Il numero degli elettori aventi diritto sale a 8.644.699.

Elezioni svolte:

XXIV legislatura 26 Ottobre 1913

  • Legge elettorale 16 Dicembre 1918, n.1986

Diritto di voto: per tutti i cittadini maschi maggiori di 21 anni e per tutti i cittadini maschi che, pur non avendo compiuto i 21 anni, abbiano prestato il servizio militare durante il conflitto. Nel complesso 10.239.326

  • Legge elettorale 15 Agosto 1919, n.1401

Sistema di scrutinio: introduzione del sistema proporzionale d’Hondt su collegi plurinominali.

Elezioni svolte:

XXV legislatura: 16 Novembre 1919

XXVI legislatura 15 Maggio 1921

  • Legge elettorale 18 Novembre 1923, n.2444

Sistema di scrutinio: introduzione del premio di maggioranza (pari ai 2/3 dei seggi) per la lista che ottenga almeno il 25% dei voti; sistema proporzionale su collegi regionali per le liste di minoranza. Si tratta della cosiddetta “Legge Acerbo”. Il listone fascista, comprendente i liberali di governo come Orlando e De Nicola, supera il 65%.

Elezioni svolte:

XXVII legislatura: 6 Aprile 1924

  • Legge elettorale 15 Febbraio 1925, n.122

Sistema di scrutinio: introduzione del sistema maggioritario secco su collegi uninominali: mai applicata, com’è accaduto in tempi recenti all’Italicum.

  • Legge elettorale 17 maggio 1928, n.1019

Sistema di scrutinio: introduzione del sistema plebiscitario. Lista unica da approvare o respingere.

Elezioni svolte:

XXVIII legislatura: 24 Marzo 1929 : Lista approvata da 8.517.838 sì e respinta da 135.773 no.

XXIX legislatura: 25 Marzo 1934: Lista approvata da 10.043.875 sì e respinta da 15.215 no.

  • Legge elettorale 19 Gennaio 1938, n.128

Istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni il 19 gennaio 1939 con legge n.129 e sciolta subito dopo la caduta del fascismo il 25 luglio 1943.I componenti erano “indicati” dalle varie categorie economiche e poi “scelti” dal Gran Consiglio del Fascismo.

  • Decreto luogotenenziale n.151 del 25 Giugno 1944 n.68 , integrato dal decreto n.99 del 16 Marzo 1946

Si stabiliva l’elezione diretta a suffragio universale di una assemblea costituente per scegliere la forma dello Stato e scrivere una nuova Costituzione. Successivamente la normativa era integrata e modificata affidando al referendum popolare la decisione sulla forma istituzionale dello Stato e fissando le norme per la contemporanea effettuazione delle votazioni per il referendum e l’assemblea costituente, quest’ultima da eleggersi con sistema proporzionale.

Elezioni svolte: 2 Giugno 1946

12) Decreto luogotenenziale del 2 Febbraio 1945, n.23

Diritto di voto: estensione del diritto di voto alle donne. Da notare che questo decreto provvedeva ad estendere il diritto di voto alle donne, ma non prevedeva per le stesse il diritto di essere candidate e quindi elette (il cosiddetto elettorato “passivo”). Si rimediò d’urgenza con il già citato decreto n.99 del 16 marzo 1946.

Elezioni svolte

2 giugno 1946 Assemblea Costituente in contemporanea con il referendum sulla forma di Stato (Monarchia o Repubblica)

13)Legge elettorale 7 Ottobre 1947, n.105

Sistema di scrutinio: introduzione del sistema proporzionale del quoziente per l’elezione della Camera dei Deputati; introduzione, in prima istanza del sistema maggioritario per l’elezione del Senato, purché i candidati raggiungano il 65% dei voti validi; in seconda istanza assegnazione dei seggi con sistema proporzionale su base regionale.

Elezioni svolte:

I legislatura repubblicana 18 Aprile 1948

  • Legge elettorale n.148, 31 Marzo 1953

Sistema di scrutinio: introduzione di un premio di maggioranza per il partito o i partiti apparentati che ottengano almeno il 50% più 1 dei voti validi e ripartizione proporzionale su collegi plurinominali per i partiti di minoranza. Nel caso in cui nessun partito o nessun gruppo di partiti apparentati raggiunga la percentuale prefissata si procede alla distribuzione dei seggi con il sistema proporzionale del quoziente. La cosiddetta “legge truffa”: il premio di maggioranza (in quel caso effettivo e non di “minoranza” come nei casi più recenti) non scattò per la carenza di circa 40.000 voti complessivi non raccolti dai partiti di governo “apparentati”: DC, PSDI, PRI, PLI

Elezioni svolte:

II legislatura del 7 Giugno 1953

  • Legge elettorale n.493 del 16 maggio 1956

Sistema di scrutinio: ritorno al sistema proporzionale per la Camera dei Deputati con sbarramento a 300.000 voti su tutto il territorio nazionale e conseguimento di un quoziente pieno in una circoscrizione (32 in totale, di difforme dimensione) con voto di preferenza plurimo. Per il Senato confermata l’elezione diretta nel collegio superando il 65% e la suddivisione proporzionale dei seggi non assegnati su base regionale.

Elezioni svolte:

III legislatura: 25 Maggio 1958

IV legislatura 28 Aprile 1963

V legislatura 19 Maggio 1968

VI legislatura 7 Maggio 1972

  • Legge elettorale n.39 del 8 Marzo 1975

Diritto di voto: estensione del diritto di voto a tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al momento dello svolgimento delle elezioni.

Elezioni svolte:

VII legislatura 20 Giugno 1976

VIII legislatura 3 Giugno 1979

IX legislatura 26 Giugno 1983

X legislatura 14 Giugno 1987

Il 9 giugno 1991 ebbe luogo un referendum sul primo quesito mai ammesso dalla Corte costituzionale sulla legge elettorale. Benché la raccolta delle firme avesse riguardato anche altri due quesiti volti ad imprimere elementi di sistema maggioritario nella legge che regolava le elezioni politiche generali, solo il quesito sulla preferenza unica sopravvisse al vaglio della Corte e fu sottoposto al corpo elettorale, che lo accolse a larga maggioranza.

  • 17) Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) con la riduzione ad una delle preferenze esprimibili.

Elezioni svolte:

XI legislatura 5 aprile 1992

18)Leggi elettorali n.276 e 277 del 4 Agosto 1993

Sistema di scrutinio: introduzione di un sistema misto 75% maggioritario secco e 25% proporzionale nelle elezioni del Senato e della Camera dei Deputati con scorporo dei voti utilizzati per l’elezione nel collegio uninominale dalla quota maggioritaria a quella proporzionale. Si tratta del cosiddetto “Mattarellum”, dal cognome del relatore del provvedimento alla Camera, l’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Obiettivo: il bipolarismo e l’alternanza.

Elezioni svolte:

XII legislatura 27 Marzo 1994

XIII legislatura 21 Aprile 1996

XIV legislatura 13 maggio 2001

19)Legge elettorale n.270, 21 Dicembre 2005

Sistema di scrutinio: introduzione del sistema proporzionale con soglie di sbarramento per l’ammissibilità dei partiti singoli o delle coalizioni al riparto dei seggi e premio di maggioranza, su base nazionale per la Camera dei Deputati e su base regionale per il Senato. Relatore il leghista Calderoli. Il premio di maggioranza si rivelerà di assoluta “minoranza”.

Elezioni svolte:

XV legislatura 9 Aprile 2006

XVI legislatura 13 Aprile 2008

Nel 2009 si tennero tre referendum abrogativi, tesi a modificare la legge Calderoli, svoltisi il 21 giugno 2009, seppure inizialmente fissati per il 18 maggio 2008 (rimandati a causa dello scioglimento anticipato delle Camere). Nessuno dei tre referendum raggiunse il quorum del 50% con la conseguenza dell’invalidità.

XVII legislatura 26 febbraio 2013

A questo punto si devono ricordare due interventi della Corte Costituzionale che hanno indotto e stimolato il legislatore ordinario a promuovere una riforma del sistema elettorale previgente.

Con la sentenza n. 13/2013 la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità del quesito referendario dichiarando inammissibili le richieste di referendum popolare per l’abrogazione della legge Calderoli del 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), mentre con la sentenza n. 1/2014 ha dichiarato che alcune delle norme inerenti alla elezione dei Deputati e dei Senatori della Repubblica sono incostituzionali (e precisamente gli articoli 4 co. 2, 59 e 83 co. 1, n.5, co. 2 del Testo Unico per la elezione alla Camera e gli articoli 14 co. 1 e  17 co. 2, 4 del Testo Unico per l’elezione al Senato) poiché l’impossibilità per l’elettore di esprimere una preferenza sul nominativo del candidato viola gli articoli 56, 59 e 48 della Costituzione.

  • Legge 6 maggio 2015, n.52, cosiddetto “Italicum”.

Sulla base di questo scenario nacque la riforma della legge elettorale denominata “Italicum” che a partire dal 1 luglio 2016 avrebbe dovuto subentrare a pieno regime caratterizzandosi con delle novità assolute: il doppio turno e le quote rosa. Questo sistema non è mai stato utilizzato. Un successivo intervento della Corte Costituzionale stabilì con sentenza n.35/2017 che: “I sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”.

E’ quanto si legge nelle motivazioni della Corte Costituzionale che si è espressa in merito alle questioni di costituzionalità della legge elettorale per la Camera dei Deputati (cd. “Italicum”, legge 6 maggio 2015, n. 52) sollevate dai tribunali di Messina, Torino, Genova, Perugia e Trieste su iniziativa di gruppi di avvocati e di elettrici ed elettori coordinati dall’avv. milanese Felice Besostri, che aveva già svolto questo compito nel portare davanti alla Suprema Corte i ricorsi avversi alla legge elettorale del 2005, provocando così la già citata sentenza n.1/2014. In particolare la Consulta ha bocciato ballottaggio e scelta discrezionale del collegio di elezione in caso di candidatura plurima (sopravvive quindi il criterio residuale del sorteggio) mentre ha salvato il premio di maggioranza.

  • Legge 3 novembre 2017, n.165

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale si è provveduto alla modifica completa dell’impianto legislativo previsto dall’Italicum e per la XVIII legislatura si è votato il 4 marzo del 2018 con la legge legge 3 novembre 2017, n. 165 e comunemente nota come Rosatellum bis o semplicemente Rosatellum dal cognome del relatore Ettore Rosato del PD: l‘impianto della legge, identico a meno di dettagli alla Camera e al Senato, si configura come un sistema elettorale misto a separazione completa.

Per entrambe le camere:

  • il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco;
  • il 61% dei seggi (rispettivamente 386 e 193) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di listini bloccati di candidati;
  • il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all’estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza.

La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma e dichiari un proprio capo politico nonché, eventualmente, l’apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l’esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale. Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali.

A dimostrazione della persistente instabilità della materia anche per la legge del 2017 sono in previsione ricorsi dei non eletti contro il meccanismo di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali. Sostanzialmente, sarebbe accaduto che, attraverso il complicatissimo sistema di ripartizione delle poltrone di Camera e Senato previsto dal Rosatellum, alcuni collegi sarebbero stati premiati con meno eletti di quanto espressamente previsto dalla legge, a discapito di altri che, invece, avrebbero guadagnato un parlamentare in più.

E’ il caso allora di riassumere il meccanismo del Rosatellum. Che, se nella parte «maggioritaria» è semplicissimo (il seggio uninominale va al candidato che ha preso un voto in più degli altri), in quella proporzionale è molto più complesso. In pratica, il numero dei voti conseguiti da un partito a livello nazionale determina la somma dei seggi conquistati. Questi, però, devono essere poi ripartiti tra i vari collegi plurinominali dove le forze politiche si sfidavano, a seconda della percentuale ottenuta. E siccome è impossibile ottenere una di- visione perfetta, entra in gioco il meccanismo dei «resti».

È qui che si verifica l’intoppo. Perché alcune liste ottengono in determinati collegi un seggio «eccedentario» ed altre ne hanno uno mancante. La legge, che prevede questa possibilità, stabilisce che il partito con un eletto in più lo perda laddove ha conseguito il minor quoziente di resti e lo «conceda» al partito che ne ha ottenuto uno in meno laddove quest’ultimo abbia raccolto il maggior quoziente di resti. Se tutto va bene, lo «scambio» avviene nello stesso collegio. Altrimenti arriva il vulnus.

Un esempio per comprendere meglio: il sistema dell’attribuzione dei seggi al Senato nella circoscrizione Campania ha determina- to che al collegio plurinominale Campania 3 (Salerno e una parte della provincia di Napoli) siano stati assegna- ti sette eletti invece dei 6 previsti. Tutto ciò a discapito di Campania 2 (Napoli e la restante parte della provincia) che ne ha avuti 6 invece di 7. Di fatto, il voto di un cittadino napoletano ha «pesato» di meno rispetto a quello di un suo corregionale di Salerno. In appa- rente contrasto con l’articolo 47 della Costituzione che stabilisce come il voto sia «personale ed eguale, libero e segreto».

Non è questo il primo vulnus riscontrato nel Rosatellum. È noto il caso del Movimento 5 Stelle, che in Sicilia ha conquistato più seggi rispetto ai candidati schierati. Anche in questa circostanza le regole di Camera e Senato differiscono.

Non sarebbe la prima volta. Nel 2001 anche Forza Italia vinse «troppo» per via dell’uso eccessivo delle “liste civetta” ideate per ovviare allo scorporo e non riuscì a «riempire» tutti i seggi conquistati alla Camera dei deputati. Ne rimasero scoperti undici. E tali rimasero per cinque anni. Prodigi delle cervellotiche leggi elettorali italiane il cui susseguirsi vorticoso di modifiche ( tre in dodici anni) presentano il segno della debolezza “strategica” del sistema politico italiano.

Nel frattempo è cresciuta esponenzialmente l’astensione dal voto, altro indicatore certo di forte difficoltà.

Franco Astengo


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F.Astengo

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