Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

Settimanale d’informazione senza pubblicità, indipendente e non a scopo di lucro Tel. 350.1018572 blog@trucioli.it

Le motivazioni del Gup sulla frana di Noli. I responsabili siano puniti in sede civile


Noli – Il 4 luglio 2012 il giudice Fiorenza Giorgi aveva prosciolto gli ultimi 8 indagati per la frana di via Belvedere.  Il 3 gennaio, invece, il Pm Chiara Maria Paolucci aveva chiesto l’archiviazione per altri tre inquisiti: sindaco, vice sindaco e dirigente dell’ufficio tecnico. Il 3 agosto sono state depositate le attese motivazioni del Gup con alcune inedite novità. 

Fiorenza Giorgi, giudice

E’ la storia, tra cronaca giudiziaria e presunta malagestione del territorio, che ha visto per mesi i riflettori puntati su Noli ed il palazzo di giustizia di Savona. Un po’ a sorpresa, per alcuni, era arrivato, a luglio, il “nessun colpevole”, sul piano penale, con l’ eccezione di un imputato (Giovanni Delfino direttore di cantiere) rinviato a giudizio per falso ideologico.

Una brutta  e triste vicenda comunque la si osservi, iniziata nel dicembre del 2009 che ha colpito e scosso l’opinione pubblica.  Ha coinvolto direttamente 26 famiglie. In un crescendo di malessere e sconforto. Restano profonde ferite difficilmente rimarginabili sul piano sociale, umano e politico-amministrativo. Al di là, dunque, degli esiti processuali finali. C’è il dramma di chi, senza colpa, si trova pure trascinato in un contenzioso-ginepraio, oltre ad essere privato del bene primario quale è la casa. Diciamo che in maggioranza si tratta di seconda casa. Ci sono poi le  spese legali che pensano sul bilancio comunale.  Il modo in cui è stata gestita la cosiddetta operazione dei 174 box interrati, i contorni opachi in cui si è sviluppato il dissesto idrogeologico.

Il Gup, Giorgi, ha dichiarato il ‘non luogo a procedere’ perchè “il fatto non sussiste”, ma emerge dagli atti un risvolto per alcuni aspetti clamoroso. Lo stesso giudice auspica “il riconoscimento di un congruo risarcimento in favore dei danneggiati nella competente sede civile”.  Anche per il Pm le crepe degli edifici sono state “cagionate dall’avidità e dalla superficialità degli imputati”.  Innocenti, va detto, fino a sentenza passato in giudicato.

Pubblichiamo (leggi….) la motivazione integrale della sentenza del Gup per dare la possibilità ai cittadini, residenti e turisti, di farsi una propria idea dalla lettura di atti ufficiali. Pur ammettendo che la complessità degli eventi non facilita a capire tutto ciò che è avvenuto nel tempo ed il ruolo dei maggiori protagonisti. I vari tasselli e risvolti della complessa indagine giudiziaria.  Le perizie, le controperizie. Le verità di parte e contrapposte. Le  civili battaglie perse (?) di un ex sindaco (Gambetta) che non china il capo e si ribella mettendo ogni settimana nero su bianco.

Gli stessi legali di alcune parti lese fanno notare che il provvedimento  del Gup è  breve, conciso nel ricostruire i fatti e nell’escludere responsabilità penali degli imputati.  Il Gup, comunque, ammette una responsabilità morale e giuridica (civile) degli indagati. Alla fine, tuttavia, ha prevalso  l’applicazione della giurisprudenza di Cassazione (penale) per la quale “le condotte colpose integranti pericolo di crollo di una costruzione non configurano il delitto di cui all’articolo 449 del codice penale che richiede il verificarsi di una disastro inteso come disfacimento dell’opera”.  In altre parole avrebbe dovuto verificarsi un crollo in senso lato, non bastano le crepe, anche vistose, allarmanti. Gli sgomberi, le evacuazioni. Non a caso gli edifici sono ancora inagibili.

Una giurisprudenza troppo garantista? Il Gup,  sostengano difensori delle parti lese, avrebbe erroneamente tenuto conto di una massima  giurisprudenziale (Cassazione 13947/2008) per cui “non può costituire frana qualsiasi smottamento dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni riguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento”. E nel caso di via Belvedere  sono stati accertati solo “movimenti di scivolamento dell’ammasso di terreno su cui gli edifici interessati dalle lesioni sono fondati, alla fine idoneamente contrastati  con opere di messa in sicurezza”.

A quanto pare la sentenza della Cassazione penale in questione (13947/2008)  rigettava il ricorso degli imputati – un caso in parte analogo a Noli –  che erano stati condannati dai giudici di merito per aver cagionato lo scivolamento superficiale del versante di montagna soprastante un villaggio evacuato per motivi di sicurezza.

Per di via Belvedere, illustra ancora la tesi che tutela le parti lese,  il giudice da atto della sussistenza  del nesso causale tra la colpevole (definita ‘avida e superficiale’) condotta degli imputati e lo scivolamento del terreno  che ha cagionato le fessurazioni negli edifici.  Anche se non ha raggiunto, rimarca il giudice, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.

I palazzi lesionati di via Belvedere

E ancora, è il giudice di merito a rilevare che per configurare il reato di frana penalmente rilevante  sia necessario un fenomeno di proporzioni ragguardevoli e difficile da contenere.  E’ il caso di via Belvedere?  In effetti e per fortuna non c’è stato un evento irreparabile.  Dopo l’intervento dei vigili del fuoco , alla luce  dei rilievi e delle lesioni riscontrate,  venne disposta l’evacuazione degli immobili e la situazione a tre anni di distanza non è stata risolta.

Alla fine dei conti se sul piano penale, le parti lese escono di fatto “sconfitte” e perdenti, sul fronte della responsabilità civile (in corso) vengono riconosciute valide dal Gup le considerazioni  svolte dai tecnici della Procura della Repubblica laddove si afferma che le fessurazioni degli edifici sono state ‘cagionate dall’avidità e dalla superficialità degli imputati’.  Gli stessi ora scagionati dall’accusa di crollo e frana colposa.

Infine c’è chi fa rilevare che lo stesso giudice penale auspica “il riconoscimento di un congruo risarcimento in favore dei soggetti danneggiati nella competente sede civile”. E’ quanto stanno chiedendo al Tribunale civile i condomini di via Belvedere.

Ultima nota. Entro il 30 ottobre 2012 scade il termine per l’eventuale ricorso in Cassazione e la Procura della Repubblica di Savona è determinata  a ricorrere sia per la dichiarata insussistenza  di crollo colposo, sia per la frana colposa.  Le ultime notizie di stampa assicurano che il ricorso del  Pm sia già stato presentato. Non resta che attendere. L’epilogo non sembra  dietro l’angolo. Mentre sul fronte civile l’ipotesi di una transazione tra danneggiati e i chiamati in causa appare la soluzione, la svolta più probabile. In quali tempi?

E purtroppo non è l’unica realtà in cui il Comune e l’amministrazione comunale hanno avuto un ruolo determinante. Non l’unico. C’è chi ritiene molto negativo (il ruolo) per gli interessi legittimi di singoli e della comunità, altri sostengono che il Comune e gli amministratori pubblici non possano essere indicati  quali corresponsabili.  Ne di mala gestione della cosa pubblica.   Un premio, pare certo, non lo meriterebbero. O sbagliamo tutto?

 


Avatar

Trucioli

Torna in alto