Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Noli e le antenne: ridiamoci sopra


Sul numero 92 di trucioli.it la notizia: ‘Noli e le antenne. Il Tar condanna il Comune’ (leggi …..). Sull’argomento interviene ora un altro collaboratore del blog che esprime (senza censure) una sua opinione – visione del tema. Un lungo approfondimento che parte da lontano, poesia dialettale e  ricordi di famiglia, fino ad immergersi nella relazione tecnica del ‘Piano antenne’  dello studio di ingegneria Danilo Muraglia di Finale Ligure. C’è pure l’accenno ad un ipotetico rimpasto di giunta in un momento di particolare ‘debolezza’ del sindaco.

Barbapedana el gh’aveva un gilè

senza il denanz e cont via el dedree

cont i sacòcc * longh una spanna

l’era il gilè del Barbapedana.

 Il giorno del referendum del 2 giugno 1946, il messo comunale di Marcaria, comune adagiato sulla sponda sinistra del parco del fiume Oglio, entrò nella “bottega” di tabaccheria dei miei nonni.

Mia nonna gli chiese: “Giuan e allura come suma andà ?” – “Tersila ‘om girà la giacheta !”

Le giacche erano foderate di stoffe leggere “satin” bianche; ” girà la giacheta” ovvero averla completamente rovesciata, come fosse un “double face”, significava, allora, il passaggio dal regime repubblichino a quello repubblicano cui il nuovo partito era rappresentato dallo scudo crociato.

Nei piccoli centri gli stessi amministratori, fino a ieri iscritti al Partito Nazionale Fascista, continuavano, dopo il referendum, ad amministrare il popolo allo stesso modo, ma in nome e sotto l’emblema della Democrazia Cristiana.

Il nuovo partito si è anche dotato di un inno, O bianco fiore, simbol d’amore, che divenne in seguito l’inno ufficiale della DC, e dato l’anno di pubblicazione aveva le medesime caratteristiche e musicalità delle passate canzonette.

Scritto ai primi nel 1906 da Dario Fiori, sacerdote attivo sostenitore dell’azione sindacale dei cattolici in Toscana, il canto inizialmente era stato adottato da don Luigi Sturzo come inno del Partito Popolare. La versione definitiva può considerarsi quella pubblicata da “la Chitarra”, a. VIII (1919), n. 4-5-6, [vedi in fondo all’articolo] accompagnata da un articolo dello stesso don Fiori.

Or dunque il “Bianco Fiore” nostrano, ultimo rappresentante non solo della Regione Liguria, ma di tutta Italia, in qualità di Tribuno della plebe, difensore del popolo, [di Niccoli]: Jus Gentium,, scrive su “Trucioli” del 22 settembre scorso:

E’ il finale di una lunga storia intrapresa anni fa, anche con la raccolta di oltre 1000 firme, che riguarda la battaglia per evitare di permettere, da parte dell’A.C. di Noli, l’installazione di un nuovo impianto di radio telecomucazioni di tipo multi operatore a servizio della telefonia mobile sulla collina di S. Michele ………………..

“…………Sono considerazioni/constatazioni che andrebbero ben vagliate dagli organi politici responsabili, non solo per quanto riguarda gli atti inerenti la salvaguardia della salute pubblica e la tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto delle norme, ma anche lo spreco dei denari pubblici. Con la sentenza del TAR in mano e le sue motivazioni, vogliamo Sig. Sindaco e Assessore all’Ambiente fare una volta per tutte chiarezza sulle responsabilità?!. Mi permetto una considerazione da ex…: non sarà che al Comune manca una consistente effettiva presenza di un timoniere esperto per mantenere la rotta giusta?!”

Forse più che timoniere intendeva dire traghettatore e dato il buon rapporto che c’è tra i Nolesi e Dante degli Alighieri, quest’ultimo affidò l’incarico ad un certo Caronte.

Ancora una volta, senza sosta, la denuncia all’opinione pubblica di errori provenienti dal palazzo (politico e amministrativo), rimane inevasa per volontà politica, senza che ciascun responsabile paghi di conseguenza. Trattasi pur sempre di nostro denaro pubblico, così sottratto ad altre necessità primarie richieste dalla comunità. A chi giova?”

A chi giova? Si chiede il “Bianco Fiore” nostrano.

Forse la “manfrinata in atto” è l’inizio di una campagna politica, più che referendaria, intenta ad ottenere un “rimpasto” dell’attuale amministrazione, aggiungendo ad essa altri elementi che in futuro dovrebbero dare la certezza di una riconferma con un ampio scarto di voti; anche perché la Collina di San Michele non è mai, e ripeto mai, stata oggetto di un piano di attuazione per posa antenne di Teleradiocomunicazioni, in quanto è uno di quei siti con particolari rilevanze ambientali, culturali e paesaggistiche, e non è mai stata inserita in alcun piano regolatore come vuole la legge. [vedi argomenti più avanti]

A chi giova?

Perché l’amministrazione attuale pur essendo in possesso del Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni – Comune di Noli – Piano Di Sviluppo Territoriale per i servizi di Telefonia Pubblica Gsm, Dcs, Umts E Broadcast per la diffusione dei segnali radiotelevisivi. normativa introdotta dal D.M. del ministero dell’ambiente n° 381/98 – Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008 – datato Dicembre 2015 [1], non lo ha mai divulgato, al popolo nolese, anche se tale piano è stato preso in carico dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona. ?

[1] – Gli argomenti che seguono sono stati presi, pari passo, dalla relazione del piano, eseguito dallo STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA – Via Pertica, 47 – 17024 Finale Ligure (SV) –

e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu – cui è stato chiesto preventiva autorizzazione.

Giova sempre e comunque fare chiarezza là dove è carente; conoscere la verità così come l’identità di tutti coloro che intendono nasconderla aiuta il “popolo sovrano” a decidere, di volta in volta, a chi consegnare il proprio portafoglio contenente soldi e territorio da gestire al meglio, valutando “serietà e competenza“.

Il piano, di cui sopra, definito PCOST, è stato introdotto dall’art. 72 undecies della l.r. n. 18/1999 e costituisce come ribadito dalla D.G.R. N° 68 del 2004 la disciplina comunale di settore volta ad affiancare la vigente strumentazione urbanistica (sia essa costituita da PRG approvati ai sensi della legislazione previgente alla L.R. n. 36/1997 che da PUC) mediante un’individuazione – concertata con i soggetti gestori delle reti – delle parti di territorio potenzialmente idonee all’insediamento degli impianti e di quelle nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti.

Tale esclusione non può essere comunque vincolante in quanto il PCOST, secondo quanto recita la suindicata D.G.R. N°68/2004, “individua le aree idonee all’installazione degli impianti, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano e extraurbano” e non può in ogni caso (come peraltro ribadito in svariate recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali) “prevedere un generale divieto di installazione degli impianti sull’intero territorio comunale anche in forme indirette o elusive, con conseguenti pregiudizi all’efficienza del servizio (quali, ad esempio, generiche e immotivate previsioni volte a introdurre un’assoluta preclusione all’installazione di stazioni radio base per telefonia in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale o in tutte le zone a verde pubblico)”.

Il Comune di Noli ha realizzato il Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti con frequenza fra 0 KHz e 300 GHz e di assicurare la copertura del servizio nell’intero territorio comunale nonché la corretta ripartizione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale.

In particolare si propone di disciplinare la localizzazione, l’installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi e mobili e/o provvisori per telefonia cellulare e teleradiodiffusione al fine di:

● perseguire in via prioritaria obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche e nel contempo pianificare uno sviluppo razionale del settore delle telecomunicazioni;

● prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale provocato, assicurando conseguentemente la tutela dell’ambiente e del paesaggio;

● assicurarne l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica;

● perseguire gli obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi legislativi;

● assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive;

● conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale e regionale;

● garantire ai soggetti gestori degli impianti di teleradiocomunicazione la copertura necessaria per  l’espletamento del servizio;

● individuare le zone maggiormente sensibili ai fini della tutela della popolazione in esse presenti;

● individuare le zone ove sviluppare preferibilmente gli impianti di teleradiocomunicazione garantendo la copertura dell’intero territorio comprensoriale;

● favorire l’installazione di impianti di telecomunicazione di pubblica utilità, con particolare attenzione alle potenzialità richieste per le nuove tecnologie;Il Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (di seguito PCOST) è in pratica uno strumento comunale a cui verranno assoggettate una volta approvato [2] tutte le infrastrutture di teleradiocomunicazione necessarie per la trasmissioni di dati quali impianti di telefonia mobile, GSM o UMTS, nonché gli impianti per le trasmissioni radio e televisive.

Conseguentemente sono stati individuate 5 tipologie di aree, sulle quali si potrà procedere o meno attraverso specifiche norme di attuazione:

1) aree ad insediamento consentito (zone verdi);

2) aree ad insediamento condizionato (zone bianche);

3) aree ad insediamento limitato (zone azzurre);

4) aree ad insediamento limitato – zone SIC (zone giallo-arancio);

5) aree ad insediamento vietato (zone rosse).

E’ stato effettuato un catasto di tutte gli impianti esistenti suddivisi in definitivi, provvisori e previsti (cioè con richieste di autorizzazione in corso di definizione o già autorizzati ma non ancora realizzati o in fase di realizzazione).

A puro scopo di censimento sono stati evidenziati gli elettrodotti e le relative cabine di trasformazione oltre che gli armadi di distribuzione Telecom anche al fine di consentirne l’individuazione dei servizi necessari per ogni eventuale futura installazione

Il piano stabilisce le direttive generali e di dettaglio per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione all’interno del territorio comunale. In pratica definisce la possibile ubicazione degli impianti per la teleradiocomunicazioni e definisce gli accorgimenti tecnici e tipologici degli stessi nonchè le procedure autorizzative da seguire attraverso uno specifico regolamento che va ad affiancarsi ed a integrare quello edilizio

Piano Regolatore Generale: Il PCOST va ad integrare il vigente Piano Regolatore Generale ed il relativo regolamento edilizio, per quanto riguarda specificatamente gli impianti di teleradiocomunicazione.

[2] E’ opportuno specificare che il PRG è soggetto a revisione decennale ovvero vi è necessità di redazione del nuovo P.U.C. ai sensi della L.R. N° 36/97; e a Noli, dopo tre anni, il PRG, non è stato ancora rinnovato.

Ci spieghi il “Bianco Fiore” nostrano il perché

La D.G.R. N° 68 del 2004 che detta le linee guida da seguire in tale pianificazione afferma infatti che “In particolare, risulta opportuno precisare che il Piano di Organizzazione costituisce disciplina comunale di settore volta ad affiancare la vigente strumentazione urbanistica (sia essa costituita da PRG approvati ai sensi della legislazione previgente alla l.r. n. 36/1997 che da PUC) mediante un’individuazione – concertata con i soggetti gestori delle reti – delle parti di territorio potenzialmente idonee all’insediamento degli impianti e di quelle nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti”.

La L.R. N° 10 del 2012 peraltro ribadisce che in assenza del PCOST tutte le aree territoriali di un comune sono potenzialmente insediabili in quanto gli impianti di telecomunicazione sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria (recependo tra l’altro quanto espressamente enunciato dall’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e questo vale in linea di massima anche dopo l’approvazione del PCOST fatto salvo che, come dice espressamente la D.G.R. N° 68 del 2004, “può fare divieto di installazione degli impianti in corrispondenza di siti sensibili, tenuto conto che la Corte Costituzionale, con le sentenze del 7.10.2003, n. 307 e del 7.11.2003, n. 331, ha ritenuto tale possibilità compatibile con i disposti della legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici””.

Zonizzazione Acustica: I nuovi impianti devono in ogni caso rispettare i limiti di emissione ed immissione acustica stabiliti nella vigente zonizzazione acustica Comunale. A tale fine potranno essere richieste e quindi prodotte analisi di impatto acustico preventive redatte da tecnico competente. Tali relazioni sono soggette a verifica da parte degli Uffici Comunali competenti che potranno richiedere al Gestore di redigere una relazione di verifica di impatto acustico.

Piano di Bacino, P.T.C.P., vincoli vari (idrogeologico, paesistico, aree carsiche, siti di importanza comunitaria, ecc): per gli interventi in aree particolarmente tutelate si dovranno ottenere tutti i nulla osta dei vari enti sovracomunali interessati con le eventuali prescrizioni dalle stesse emesse e nelle modalità previste dalla relativa normativa di attuazione.

Il piano promuove lo sviluppo sostenibile e la conservazione/ripristino delle risorse per le generazioni future nei seguenti aspetti di competenza:

 CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il piano ribadisce l’obbligatorietà su tutto il territorio comunale del rispetto dei limiti di legge. I limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti, sono stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998 n. 381 recante il “Regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”, sono stati fissati i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e di quelli radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 Ghz.

Tale Decreto ha stabilito infatti che il limite di esposizione, per tutti i campi elettromagnetici compresi nella suddetta frequenza, sia di 20 V/m.

Un limite molto cautelativo che in sostanza vale di fatto soltanto per gli ambienti esterni. Infatti nel caso che le persone siano esposte per più di 4 ore al giorno, ovvero in tutte le condizioni: luoghi di

lavoro, abitazioni, scuole, ospedali, il limite è stato portato a soli 6 V/m. Un valore che, per quel che concerne la densità di potenza dell’onda piana, è inferiore tra 45 e 90 volte a quello stabilito in sede europea.

DM 10/9/1998: Limiti applicabili per esposizione di durata inferiore a 4 ore

 

Frequenza

Campo elettrico

Campo magnetico

Densità di potenza

0,1 – 3 MHz

60 V/m

0,2 A/m

3 MHz – 3000 MHz

20 V/m

0,05 A/m

1 W/m2

3000 MHz- 3000 GHz

40 V/m

0,1 A/m

4 W/m2

 

DM 10/9/1998: Limiti applicabili per esposizione di durata superiore a 4 ore

0,1 MHz – 300 GHz

6 V/m

0,016 A/m

0,1 W/m2

 

A recepimento di quanto sopraenuciato è stata promulgata la successiva Legge 22 febbraio 2001, n. 36 ovvero la “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”,

La legge quadro 36/2001 è intervenuta nel pieno sviluppo dei nuovi sistemi di telefonia cellulare in

continua evoluzione e in un quadro già ricco di impianti di emittenza radiotelevisiva e trasmissione dell’energia elettrica (elettrodotti).

I suoi primi significati sono indubbiamente quelli del riconoscimento del problema, la definizione di una soglia di tutela della salute come diritto soggettivo imprenscindibile, l’applicazione, oltre quella soglia, del principio di precauzione in termini molto chiari e molto più rigorosi di quelli adottati dagli altri paesi industrializzati.

Molto importante è il fatto che con la Legge 36/2001 vengono attribuite le specifiche competenze a Stato, Regioni, Province, Comuni.

Nell’ambito delle materie di cui ai punti precedenti, le Regioni hanno stabilito le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni e cioè le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della Legge quadro 36/2001.

Nell’esercizio di questa specifica funzione le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono delle Agenzie regionali per l’ambiente per il controllo delle emissioni elettromagnetiche e la verifica delle Analisi di Impatto Elettromagnetico da allegarsi alle istanze di autorizzazione degli impianti.

 La Regione Liguria, come del resto altre regioni italiane, ha inoltre riconosciuto ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento e urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione (art. 72 undecies della L.R. 18/1999 e ss.mm.ii.).

USO DEL SUOLO

Viene suggerita, incentivate e promosse, qualora tecnicamente possibile, la coutenza degli impianti in strutture già esistenti e tutte le soluzioni di minor impatto paesisticoambientale.

TUTELA DEL PAESAGGIO

In tutto il territorio comunale, le infrastrutture degli impianti di teleradiocomunicazione debbono essere realizzati con criteri di compatibilità paesaggistica.

Rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria

Il piano viene redatto nel pieno rispetto della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa ai limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz.

Nel PCOST il Comune ha individuato 9 (dicasi nove) aree idonee all’eventuale installazione di nuovi

impianti di teleradiocomunicazione per la cui individuazione si rimanda alla cartografia allegata alla presente, e consultabile presso gli uffici competenti del Comune.

E’ opportuno ribadire che vi sono una serie di impianti esistenti i cui supporti sono potenzialmente utilizzabili per altri futuri impianti e che, in caso di nuove installazioni, sarà da rispettare quanto previsto nella L.R. N° 16 del 2008 oltre a quanto previsto dalla pianificazione e dalla normativa comunale e sovracomunale specie in caso di modifica dei supporti pre-esistenti (siano pali o tralicci).

Le aree individuate come idoneo sono:

  1. Cimitero
  2. Capo Noli
  3. Località Acquaviva
  4. Buongiardino – Sevixi
  5. Località Piano
  6. Località Groppino
  7. Località Dietro le piagge – zona Cava
  8. Prà Antonio
  9. Frazione Tosse

    Zone bianche

    Queste aree, normate dall’art. 7 comma 3, hanno un insediabilità condizionata ossia una potenziale insediabilità solo dimostrata l’impossibilità di non poter fruire delle zone verdi ossia di quelle normate dall’art. 7 comma 5 delle norme di attuazione.

    Le predette aree bianche comprendono diversi ambiti urbanistici e vincolistici ed all’atto della presentazione della pratica autorizzativa oltre a presentare la documentazione prevista nelle predette Norme di Attuazione si attiverà, nei casi previsti dalla normativa, il necessario Sportello Unico al fine di verificare la compatibilità dell’impianto nei confronti delle strumentazioni urbanistiche, dei vincoli presenti, delle normative di settore (limiti di cui al D.M. 381/98.

     

    Aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistiche

    EMERGENZE ARCHITETTONICHE ED ARCHEOLOGICHE

    Nel territorio del Comune di Noli sono individuati alcune aree particolarmente di pregio dal punto di vista ambientale-paesaggistico e storico-archeologico (centro storico). Sono state equiparati a siti sensibili i sottoelencati beni soggetti a vincolo monumentale di cui all’art.art. 12 del D. Lgs. 42/2004:

    Codice monumentale Codice NCTN nome Anno vincolo normativa
    22

    07/00010057

    Cappella di San Michele

    1937

    L. 364/1909

    13

    07/00111496

    Chiesa e Convento di San Francesco

    _

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    1

    07/00009995

    Chiesa di San Paragorio e zona circostante

    1910

    L. 185/1902

    10

    07/00010056

    Casa Pagliano

    1951

    L. 1089/1939

    46

    07/0029860

    Casa

    2004

    D.lgs 42/2004

    35

    07/00112768

    Porta di Città

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    2

    07/00111512

    Chiesa di San Pietro

    1910

    L. 364/1909

    23

    07/00111505

    Casa Repetto

    1932

    L. 364/1909

    27

    07/00111507

    Torre Toso

    1987

    L. 1089/1939

    18

    07/00111501

    Torre Ganduglia

    1937

    L. 364/1909

    8

    07/00111491

    Torre dei Quattro Canti

    1934

    L. 364/1909

    14

    07/00111497

    Torre Garzoglio

    1937

    L. 364/1909

    42

    07/00208398

    Oratorio di Sant’Anna

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    6

    07/00111489

    Porta San Giovanni e Ponte

    1937

    L. 364/1909

    16

    07/00111499

    Oratorio di San Giovanni

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    4

    07/00111487

    Torre Sant’Antonio

    1955

    L. 364/1909

    12

    07/00010053

    Palazzo Comunale

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    9

    07/00111492

    Casa Tissoni

    1937

    L. 364/1909

    20

    07/00111502

    Loggia della Repubblica

    1937

    L. 364/1909

    11

    07/00111494

    Palazzo Salvarezza

    1955

    L. 1089/1939

    40

    07/0020897

    Ospedale Sant’Antonio

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    36

    07/00111486

    Torre di Papone

    1920

    L. 364/1909

    38

    07/00112771

    Torre di Via Conti

    1955

    L. 1089/1939

    25

    07/00111506

    Palazzo la “Madonnetta”

    1934

    L. 364/1909

    7

    07/00111490

    Porta dello Scino

    1934

    L. 364/1909

    45

    07/00209636

    Cappella N.S.Addolorata

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    5

    07/00111488

    Castello di Monte Ursino

    1937

    L. 1089/1939

    31

    07/00111510

    Acquedotto dei Frati

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    21

    07/00111503

    Resti Acquedotto Medioevale

    1937

    L. 364/1909

    41

    07/00112884

    Villa Tiscornia

    1999

    L. 1089/1939

    26

    07/00109867

    Pilone

    1937

    L. 364/1909

    33

    07/00111484

    Chiesa di San Pietro

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    32

    07/00111511

    Cappella Votiva di San Rocco e sebastiano

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    19

    07/00109865

    Sasso di Dante

    1933

    L. 364/1909

    39

    07/00208396

    Chiesa di Sant’Ignazio

    2004

    Art. 12 del Dlgs 42/2004

    3

    07/00010052

    Cppella di Santa Margherita

    1941

    L. 1089/1939

    37

    07/00112770

    Palazzo (Torre)

    1956

    L. 1089/1939

     

    Dal punto di vista del PCOST la maggior parte di questi sopraelencati beni monumentali sono stati

    censiti come siti sensibili ossia posti sotto una maggiore tutela dalla future installazioni. Sì vuole evitare che questi pregiati manufatti possano essere oggetto di future installazioni o comunque siano tutelate il più possibile anche per le infrastrutturazione connesse all’installazione di eventuali impianti (tracce, crene o canalette a vista per eventuali collegamenti elettrici ad esempio).

    All’intorno di codesti siti ossia per quelli situati all’interno del centro storico di Noli sì è prevista una fascia di rispetto, normata dall’art. 7 comma 2 lettera b, nelle quali sono possibili le sole installazioni riguardanti impianti con potenza inferiore ai 10 W.

     A correlazione del presente articolo, citiamo una frase di Francesco Canuti che su un articolo del “Letimbro” che a proposito di “Post” diceva: “ La discussione verteva sulla rivisitazione del Post adottato il 20 dicembre 2013, all’epoca della Giunta di Ambrogio Repetto, contenente le zone dove poter posizionare i dispositivi per la telefonia mobile nel territorio dell’ex repubblica marinara“.

    A parte la reale locuzione PCOST anziché Post, l’adozione del piano datato 20 dicembre 2013 era legittima in quanto andava ad integrare il P.R.G. del 2003, aggiornato il 2004; ovvero il tutto rientrava nel decennale di vita del medesimo Piano Regolatore.

    Per concludere, al fine di salvaguardare la salute dei nolesi ovvero in merito al controllo ed al monitoraggio dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, misure previste di legge che dovranno avvenire con cadenza periodica stabilita (una volta l’anno o almeno una volta ogni due anni), sarà in grado la presente Amministrazione ad optemperare a questo controllo, tralasciando i ma, i si però e così via ?

    Il Comune con l’approvazione definitiva del PCOST si impegna ufficialmente a svolgere, come specificato nell’art. 20 del Regolamento di Attuazione, tramite ARPAL o attraverso specifico incarico a tecnici competenti in materia, il monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti esistenti ai fini della verifica del rispetto dei limiti di esposizione vigenti degli impianti in esercizio.

    Inoltre essendo Comune certificato ai sensi della ISO 14001, si impegna ad aggiornare il catasto degli impianti di nuova installazione e l’eventuale aggiornamento tecnologico di quelli esistenti e di prevedere adeguata implementazione nella certificazione ambientale e nei documenti di dettaglio.

    Alesben B.

     

     

     

     



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