Riceviamo e pubblichiamo- Nel corso del tempo il senso delle onoranze funebri e del ricordo dei defunti è mutato seguendo variazioni di carattere culturale, etico, morale che hanno investito lo stesso modo (e forma) di concepire le modalità stesse con le quali si onora il trapasso da parte dei parenti e degli amici.
Così la cremazione si è trasformata da fatto “limitato” appartenente a chi nella vita ha coltivato determinate correnti filosofiche laiche osteggiate dalla chiesa cattolica a fatto di comune abitudine derivante anche da esigenze di carattere igienico, ambientale, di uso del suolo considerata la vastità delle dimensioni dei cimiteri in particolare nelle grandi Città.
E’ mutata anche la metodologia di conservazione delle ceneri ormai non più soltanto riservata alle are crematorie: Savona si è dotata recentemente di un moderno inceneritore gestito in collaborazione con la nostra SOCREM A.P.S., storica Associazione che si occupa da oltre un secolo del settore.
Vale la pena allora di segnalare le nuove modalità di dispersione delle ceneri: si è infatti verificata una più precisa normativa che è il caso di rendere nota al pubblico.
Prima di tutto è vietata la dispersione delle ceneri in natura (Boschi, prati) se non nei terreni privati o in mare. Va rispettata una distanza di 300 metri dal centro abitato oppure di mezzo miglio marino dalla Costa (salvo diverse disposizioni in vigore per le località turistiche e comunque previa autorizzazione dell’Autorità Portuale).
Per la dispersione delle ceneri in mare la Socrem di Savona, oltre a provvedere all’espletamento delle relative pratiche, ha a disposizione anche un gozzo per provvedere alla dispersione stessa. Per quel che riguarda la dispersione nell’ambito del cimitero di Zinola esistono tre possibilità: quella del cosiddetto “Roseto”, quella del “Giardino del Ricordo” e quella del “Cinerario comune”.
Si ricorda che la possibilità di dispersione delle ceneri deve risultare da almeno uno dei seguenti atti:
- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) volontà espressa dal defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse (nel caso – appunto – la SOCREM);
- c) processo verbale degli aventi diritto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli aventi diritto.
E’ quindi necessario che nel momento doloroso del distacco vengano seguite queste semplici regole per adempiere alle quali la SOCREM è a completa disposizione.
Maria Rita Zanella
(presidente SOCREM Savona)