Una richiesta danni al Comune di Noli per sette milioni di €. La causa civile meglio conosciuta come ‘Progetto Noli’- Park di via IV Novembre. Una vicenda politico-amministrativa e giudiziaria (ebbe anche risvolti penali) che si trascina dal 2007. Una buona notizia per l’Amministrazione comunale che dopo l’esito positivo della sentenza di primo grado davanti ai giudici del tribunale di Savona, può ‘cantare vittoria’ anche con il verdetto della Corte d’appello di Genova. Noli sentenza integrale Corte appello Genova di 77 pagine.
Riportiamo alcuni passi salienti:
CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte, composta da
Dott. Leila Maria Sanna Presidente
Dott. Marina Aicardi Consigliere rel.
Dott. Enrica Drago Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 992/2014 promosso da: Progetto Noli S.p.a. in liquidazione, con sede in Novara, via Boggiani, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore rag. Roberto Mortarino, e Cheope Engineering S.r.l. in liquidazione, con sede Novara, Via Tadini, 2/A, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore rag. Roberto Mortarino rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi Sergio Redaelli e Rodolfo De Martinis del Foro di Milano, nonché dall’Avv. Ilaria Dagnino del Foro di Genova, presso il cui
studio, sito in 16122 Genova, Via Assarotti 15/10, sono elettivamente domiciliate come da procura speciale alle liti allegata telematicamente alle comparse di costituzione di nuovo difensore appellanti
CONTRO
Comune di Noli, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in forza di deliberazione di Giunta Comunale e di procura a margine della comparsa di costituzione in appello dall’Avv. Mauro Vallerga dello Studio Legale Vallerga & Partners di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona del suddetto difensore in Genova, Via Martin Piaggio n. 17/1 appellato e appellante incidentale e Roberto Desalvo nato il 5 novembre 1973 a Savona e Staiges Ingegneria s.r.l., con sede a Savona, in via IV novembre n° 4/7, entrambi elettivamente domiciliati a Genova, in via Assarotti n° 3/5, presso l’avvocato Roberto Allegri del Foro di Savona, il quale, anche disgiuntamente dall’avvocato Paolo Giuseppe Luigi Ferrara del Foro di Milano, li rappresenta e difende, in virtù delle procure rilasciate
dall’ingegner Roberto Desalvo, in proprio e quale Amministratore Unico s.r.l. di Staiges, in calce alla comparsa di costituzione in appello
appellati e appellanti incidentali UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante con sede in Bologna ed elettivamente domiciliata in Genova — Via Macaggi n. 21/5 presso e nello studio dell’avv. UGO CARASSALE che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all’avv. FRANCO AGLIETTO in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione in appello appellata e Vallerga Costruzioni S.r.l. elettivamente domiciliata in Genova Via A. Cantore 1015 presso e nello Studio dell’Avv. Roberto Negro del Foro di Genova rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Levati in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado appellata e Massimiliano Cinoglossa, rappresentato e difeso nel presente giudizio in virtù
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall’Avvocato Emiliano Bottazzi del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona del suddetto difensore in Genova, Via Martin Piaggio n. 17/1 a/e appellato e UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott.ssa
Adelaide Guardi, con sede in Torino,Via San Francesco da Paola 22, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Felice Giagnorio, dall’Avv. Federico Odero ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Genova, Salita Santa Caterina 1/2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
appellata e Assicuratori dei Lloyd’s sottoscrittori della polizza a 10242034D, in persona di Giovanni Toniutti quale procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia , rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, in via anche disgiunta tra loro, dagli avv.ti Anthony Perotto e Michele Zucca del Foro di Milano, nonché dall’avv. Simone Gaggero del Foro di Genova, presso il cui studio in Genova, Via Roma n. 7/7A, sono elettivamente domiciliati appellati e Lloyd’s Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10242034D, (società di diritto Belga, con sede legale in Bastion Tower – Floor 14, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein, 1050, Bruxelles; la “Compagnia Cessionaria”), in qualità di successore nella titolarità del contratto e dei diritti controversi a detto contratto riferibili di cui erano titolari quegli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del
certificato n. 10242034D, in persona del rappresentante generale della sua sede secondaria per l’Italia (sita in Milano, Corso Garibaldi 86; C.F. 10548370963), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente, dagli avv.ti Anthony Perotto e Michele Zucca del Foro di Milano, e, giusta nomina di ulteriore difensore depositata telematicamente, dall’avv. Simone Gaggero del Foro di Genova, presso il cui studio in Genova, Via Roma n. 7/7A, e’ elettivamente domiciliata
intervenuta….
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova adita, contrariis reiectiis, in totale riforma della sentenza impugnata In via preliminare: sospendersi l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 351 c.p.c. In via ulteriormente preliminare: reintegrarsi PROGETTO NOLI SPA nel possesso dell’area di cantiere.
In via subordinata preliminare, nel caso di non accoglimento delle istanze di sospensiva e di reintegrazione del possesso dell’area di cantiere: concedersi ordinanza di pagamento in corso di causa, immediatamente esecutiva, ex art. 186 bis e/o ter e/o quater c.p.c. nei confronti dell’appellato Comune di Noli della somma di € 3.594.474,76, oltre interessi legali ex dlgs 231/02 dall’emissione dell’ordinanza sino al saldo, oltre spese di istanza di ingiunzione liquidande.
In via pregiudiziale: nella sola denegata ipotesi che la Corte d’Appello ritenga rilevante, ai fini del decidere, la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in sede penale lì 10.10.2013 (Dott. Rossi), disporsi ex art. 295 c.p.c. la sospensione della presente causa sino al passaggio in giudicato della sentenza penale medesima.
Nel merito:
A) In via principale e/o di “reconventio reconventionis”:
• Dichiarare risolta e/o risolvere la convenzione 30.01.2007 intercorsa tra la società attrice Progetto Noli unipersonale e il Comune di Noli per fatto e colpa dell’Ente concedente, in concorso con i convenuti Vallerga Costruzioni srl e Massimiliano Cinoglossa;
• Condannare il Comune di Noli a rifondere, ai sensi di legge e di convenzione, tutti i danni patiti e “patiendi” e gli indennizzi dovuti, nell’ammontare – aggiornato ad oggi – di € 5.323.743,00, oltre interessi ex dlgs 231/2002 e rivalutazione monetaria dal 30.01.2007 al saldo, ovvero il maggiore o minore importo accertato o comunque di giustizia Ulteriori € 440.660,72 a titolo di penale contrattuale ai sensi dell’art. 18 Convenzione;
• Condannare inoltre i convenuti Vallerga Costruzioni srl e Massimiliano Cinoglossa, in via solidale con il Comune di Noli, a rifondere a Progetto Noli spa il medesimo importo di condanna a titolo danni di cui al sotto capo primo che precede: € 5.323.743,00, ovvero il maggiore o minore importo accertato o comunque di giustizia.
B) In via subordinata al capo A) che precede e salvo gravame: previa ammissione di CTU, richiesta da parte attrice con memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. 21.5.2013:
B1:
• accertare e dichiarare che le maggiori opere concordate dal Comune di Noli in Conferenza di servizi 23.11.2007 non furono previste in convenzione, e comunque che hanno generato uno squilibrio economico-finanziario.
• accertare e quantificare l’ammontare di dette maggiori opere, o del detto squilibrio, indicato nella misura di € 1.299.427,74 (oltre IVA), ovvero nel diverso accertando importo.
Condannare per l’effetto il Comune di Noli:
• a corrispondere a Progetto Noli spa uni personale l’importo di € 1.299.427,74 oltre IVA, maggiorato di interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla data della domanda di riequilibrio rigettata (6.4.2009).
• in via ulteriormente subordinata: a rifondere a Progetto Noli spa unipersonale tali maggiori costi, nei limiti dell’arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ.
B2
• accogliere le medesime domande di cui al punto che precede, previa accertamento del concorrente, ulteriore ed autonomo titolo giuridico
dell’accordo intercorso tra Progetto Noli spa, Cheope Egineering sri e il Comune di Noli a seguito del fallimento Angelo Cega spa o in ulteriore subordine a titolo di responsabilità precontrattuale.
Inoltre, per effetto del certificato di collaudo, dichiararsi essere sussistente ed efficace il diritto di superficie di Progetto Noli spa unipersonale sul mappale 113 foglio 18 NCT del Comune di Noli, area individuata nella planimetria sub B) allegata alla Convenzione quale parte integrante;
B3
• accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Noli in ordine alla sussistenza della menzionata fognatura abusiva di proprietà dello stesso nonché di altri sottoservizi di proprietà terza, ex artt. 1218 e/o 2043 e/o 2051 cod. civ.; nonché l’eventuale corresponsabilità del convenuto Ing. Roberto De Salvo ex art. 1218 e/o 2043 cod.civ., in quanto redattore del progetto idraulico
esecutivo del 2007.
Condannare conseguentemente il Comune di Noli, l’Ing. Roberto De Salvo, in solido tra loro, ovvero in subordine nella quota di responsabilità ritenuta sussistere, a rifondere a Progetto Noli spa l’importo di € 459.032,18 ovvero il diverso accertando importo oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data
della domanda.
• In subordine, qualora detta fognatura e detti sottoservizi siano ritenuti dal Tribunale fattori imprevedibili o caso fortuito, si chiede che gli stessi siano apprezzati quale ulteriore fattore di squilibrio economico-finanziario della Convenzione e quindi generatori di declarando aggiuntivo diritto al
riequilibrio.
B.3bis:
Per le ragioni di cui al § 3.bis di citazione accertare e quantificare i costi sostenuti da Progetto Noli spa e condannare il Comune di Noli a rifondere alla medesima i predetti importi. Con interessi e rivalutazione monetaria.
B4:
• dichiararsi che il Comune di Noli non aveva e non ha diritto di richiedere la risoluzione della Convenzione o a pronunciare la decadenza dalla medesima per supposto inadempimento del concessionario;
• fissarsi termine giudiziale per l’adempimento a favore di Progetto Noli spa unipersonale ai sensi dell’art. 1183 secondo comma cod. civ. e/o art. 8 comma 5 della Convenzione.
B5: definitivamente condannare il Comune di Noli alla restituzione dell’area spogliata dopo il deposito della sentenza di primo grado impugnata
C) In ogni caso ed in via ulteriormente principale: accertarsi il contenuto delle trattative o degli accordi presi tra il Comune di Noli, la società appaltatrice e la direzione lavori prima dell’emissione dell’ordinanza sindacale 13.4.12;
• risolversi il contratto di appalto intercorso tra Progetto Noli spa e Vallerga Costruzioni sri per fatto e colpa di quest’ultima, condannando la stessa al risarcimento del danno nell’entità accertata;
• dichiararsi che il verbale 5.4.2012 ore 12.45 a firma Geom. Massimiliano Cinoglossa e Vallerga Costruzioni srl rappresenta un fraudolento accordo in danno a Progetto Noli spa unipersonale, condannare i predetti Comune di Noli, Cinoglossa e Vallerga, al risarcimento del danno nell’entità accertata.
• dichiararsi che il Direttore dei Lavori Ing. Roberto De Salvo-Staiges Ingegneria srl ha receduto dall’incarico in assenza di giusta causa e con modalità tali da recare danno a Progetto Noli spa unipersonale, condannando
gli stessi al risarcimento del danno nell’entità accertata;
• ulteriormente condannare il Comune di Noli, il Geom. Massimiliano Cinoglossa, Vallerga Costruzioni srl, l’Ing. Roberto De Salvo, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto di credito di Progetto Noli spa nei diversi rapporti contrattuali separatamente intrattenuti, nell’importo accertato. Con interessi e rivalutazione monetaria. Rigettarsi la domanda di risoluzione proposta dal Comune di Noli contro Progetto Noli spa ed ogni altra promossa contro le due società attrici, perché infondate in fatto e diritto.
In via di estremo subordine e salvo gravame: nel caso di conferma della sentenza impugnata, condannare il Comune al pagamento al titolo di restituzioni ed indennizzi dell’importo non inferiore a 3.594.474,76. In ogni caso: riformarsi il capo di sentenza che condanna Cheope Engineering srl al pagamento della penale contrattuale e dei danni da risoluzione della Convenzione 30.1.2001 Comune di Noli-Progetto Noli, mandando assolta Cheope Engineering sri in liquidazione.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio….
IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
la Corte d’Appello di Genova, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, cosi provvede:
– limitatamente al rapporto tra Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione
e Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione da una parte e Desalvo Roberto,
Staiges Ingegneria s.r.l. dall’altra dichiara l’estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c. a spese compensate;
– limitatamente al rapporto tra Desalvo Roberto e Staiges Ingegneria s.r.l. da
una parte e Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. dall’altra dichiara l’estinzione del
giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese compensate;
– limitatamente al rapporto tra Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione
e Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione da una parte e Vallerga Costruzioni
s.r.l. dall’altra dichiara l’estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese
compensate;
– conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha risolto la convenzione
del 30 gennaio 2007 e, in riforma della stessa, condanna la sola Progetto Noli
Unipersonale s.p.a. in liquidazione al pagamento a favore del Comune di Noli,
a titolo di risarcimento danni, della somma pari ad euro 870.742,83;
– dichiara inammissibile la domanda proposta da Cheope Engineering s.r.l. in
liquidazione di risoluzione della convenzione 30/1/2007 intercorsa tra Progetto
Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione e il Comune di Noli per fatto e colpa
dell’Ente concedente, in concorso con Massimiliano Cinoglossa, e di condanna
del Comune di Noli e di Massimiliano Cinoglossa al risarcimento dei danni ;
– respinge la domanda proposta da Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in
liquidazione di risoluzione della convenzione 30/1/2007 intercorsa tra
quest’ultima e il Comune di Noli per fatto e colpa dell’Ente concedente, in
concorso con Massimiliano Cinoglossa e di condanna del Comune di Noli e di
Massimiliano Cinoglossa al risarcimento dei danni;
– dichiara inammissibile le domande subordinate sub B) proposte da Cheope
Engineering s.r.l. in liquidazione., compresa quella ex art. 2041 c.c., nei
confronti del Comune di Noli e le domande proposte in via principale sub C)
sempre dalla Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione., nei confronti del
Comune di Noli e di Massimiliano Cinoglossa;
– respinge le domande subordinate proposte sub B) dalla Progetto Noli
Unipersonale s.p.a. in liquidazione, compresa quella ex art. 2041 c.c., nei
confronti del Comune di Noli e le domande proposte in via principale sub C)
sempre dalla Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione nei confronti del
Comune di Noli e di Massimiliano Cinoglossa;
– dichiara inammissibile la domanda di Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in
liquidazione e di Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione di condanna del
Comune di Noli al pagamento a titolo di restituzioni ed indennizzi di un
importo non inferiore a euro 3.594,474,76
– conferma le restanti statuizioni di merito in favore di Cinoglossa
Massimiliano;
– condanna in solido Progetto Noli Unipersonale s.p.a. in liquidazione e
Cheope Engineering s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore del Comune
di Noli, di Cinoglossa Massimiliano, di UCA Assicurazione Spese Legali e
Peritali S.p.A, di Lloyd’s Insurance Company S.A. con riferimento al rischio
assunto con il certificato n. 10242034D delle spese di lite che liquida per
ciascuno, quanto al primo grado, in complessivi euro 37.500,00 e, quanto al
presente grado, in complessivi euro 20.500,00, oltre spese generali, iva e cpa
per entrambi i gradi.
Genova, 7/06/2022
Il Consigliere est. Il Presidente
Marina Aicardi, Leila Maria Sanna