Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Clientelismo e malgoverno: muore la meritocrazia


Fra le piaghe che soffre il nostro Paese, il clientelismo è uno degli “ismi” più contagiosi e deleteri,  fonte di “malgoverno”  , corrotto  o concusso, a danno irreparabile della democrazia.

Il clientelismo tra il mondo politico e i cittadini è animato dall’interesse e dallo scambio di favori,  per occupare posizioni di potere e  di privilegio  creando un danno alla collettività.

Non sempre le pratiche clientelari violano le leggi o i regolamenti, ma comportano la violazione di principi etici e di equità che dovrebbero essere perseguiti sempre e comunque.

Quando la percezione di un diffuso clientelismo sovrasta ogni altra sensazione percepita, si ingenera nel cittadino  un senso di sfiducia verso le istituzioni e  tutto ciò, oltre che  la violazione del diritto, decreta  la morte della meritocrazia.

La necessità  di alimentare il consenso ha  portato la politica ,anche e specialmente a livello locale, verso un sistema clientelare molto efficace che esprime il suo potenziale nella competizione elettorale ; le richieste e promesse vanno a formare una relazione di tipo utilitaristico e con un rapporto “do ut des” che condiziona e distorce  il potere politico, determinando il fallimento del ” futuro buon governo”.

Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, quando  giura di rispettare la Costituzione , le leggi dello Stato e dello Statuto comunale dovrebbe ricordare una cosa molto importante : la Costituzione, le leggi dello Stato e lo stesso Statuto comunale (chi lo conosce?) lo obbligano a promuovere ed agevolare la partecipazione dei cittadini, singoli o regolarmente associati, nella programmazione e realizzazione di obiettivi riguardanti interessi generali e diffusi, non certo quelli a carattere clientelare.

Va da se che nel programma elettorale non basta la promessa di “ascolto” ma  occorre quella ben più importante della ” partecipazione ” attiva  dei cittadini , costante ed organizzata. I mezzi esistono , occorre metterli in atto tramite una comune volontà di emancipazione della macchina amministrativa con regolamenti e carte di qualità, elaborate per garantire i diritti dei cittadini in quanto tali e come utenti di servizi pubblici, che devono essere efficienti ed economici.

Sulla base di queste considerazioni invitiamo gli elettori alla più seria considerazione  del voto libero da ogni ipoteca,  aspetto fondante di ogni vera democrazia.

ASSOUTENTI Savona

DALL’ARCHIVIO DI TRUCIOLI 14 SETTEMBRE 2021

SE UNA ‘BUSTARELLA’ DA 150 € VALE UN PROCESSO IN CASSAZIONE

Contestata la motivazione sulla mancanza di un evidente patto tra gli imputati
Bustarella a Palazzo Bellevue
annullate le due assoluzioni
Paolo Isaia / Sanremo- L’ex responsabile dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di Sanremo Alessio Crocetta, e l’architetto Ennio Scarella, dovranno essere nuovamente processati per corruzione dalla Corte d’Appello di Genova. La Cassazione ha infatti annullato la sentenza di secondo grado, emessa il 16 giugno 2020, con la quale i giudici genovesi avevano riformato la precedente condanna emessa dal gip di Imperia Anna Bonsignorio, rispettivamente a un anno e a 8 mesi di carcere (con sospensione condizionale). Il caso risale al 2015. Secondo l’accusa, l’architetto Scarella aveva versato 150 euro a Crocetta affinché favorisse l’iter burocratica di una pratica edilizia. Il responsabile dello Sportello era stato filmato dalla Finanza mentre riceveva la busta con il denaro e, «non appena ricevuta detta somma, si è attivato, interpellando il funzionario addetto e riferendo successivamente allo Scarella le informazioni ricevute». Nella sentenza con cui ha annullato l’assoluzione, la Cassazione sottolinea come «la Corte di Appello, pur qualificando come illecita l’anzidetta dazione di denaro, poiché non altrimenti giustificata neppure dagli interessati, e pur ritenendo accertato il nesso consequenziale tra la stessa e l’immediato interessamento del Crocetta, ha escluso la configurabilità dell’ipotizzata corruzione, poiché non risulterebbe dimostrata la necessaria relazione di stabile asservimento del pubblico funzionario agli interessi personali del privato, la quale presuppone un impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata». Un’interpretazione che i giudici romani respingono totalmente. «La decisione impugnata muove da un evidente fraintendimento della giurisprudenza in tema di corruzione per l’esercizio delle funzioni, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l’impegno permanente del primo a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, e remunerato con la promessa o la dazione di denaro o di altre utilità, è sufficiente ad integrare il reato». E ancora, «interpretare per la configurabilità del reato che l’elemento decisivo sia costituito dalla protrazione nel tempo del rapporto corruttivo e non, invece, dal mercimonio della funzione, ancorché legato al compimento di un unico e specifico atto, significa rovesciare l’intentio legis: la formula testuale utilizzata dall’articolo 318 del Codice penale, “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”, è volutamente ampia, nell’esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, più in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente… poiché entrambe idonee a minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione».Ora si attende la fissazione dell’Appello bis. —

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