Ancora una assoluzione per Marco Melgrati. Questa volta non come Sindaco o Amministratore ma per il suo lavoro di architetto. Assolto con formula piena grazie anche a una sentenza recentissima della Corte Costituzionale.
COMUNICATO STAMPA – Melgrati: ormai non fa nemmeno più notizia. Sentenza esemplare della Corte Costituzionale che ha cancellato l’art. 181 comma 1-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che rende giustizia ai professionisti del settore edilizio.
E siamo a 26 assoluzioni per il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Marco Melgrati. Che ci sia stato un po’ di “fumus persecutionis” nei confronti dell’esponente forzista a questo punto è un dato di fatto. Questa volta è stato chiamato in causa non per il suo impegno istituzionale ma per la sua attività professionale. Infatti era stato rinviato a giudizio per un presunto abuso edilizio realizzato da un suo cliente, che aveva aperto due finestrelle in vetrocemento in un garage in zona di Vincolo Ambientale e modificato leggermente l’andamento di una scala esterna in pietra.
Era stato presentato il Progetto in Sanatoria, che prende il nome di Compatibilità Ambientale, e era stato approvato sia dalla Commissione Locale per il Paesaggio che dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali di Genova.
Peccato che il D.L. 42/2004 prevedeva, fino al 23 marzo del 2016, data della storica sentenza della Corte Costituzionale, che se anche il presunto abuso non avesse contemplato aumento di superficie e di volume, quindi fosse sanabile dal punto di vista urbanistico, anche ottenuto il Permesso a Costruire in Sanatoria (cioè la compatibilità Ambientale), un delitto da punire penalmente.
Tutto questo appunto fino al 23 marzo del 2006. In questa data infatti veniva pronunciata una storica sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava l’illegittimità Costituzionale dell’art. 181 comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 42/2004, meglio noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nella parte in cui prevede il rilievo penale per gli interventi che, nonostante avessero avuto la approvazione dal Comune e dalla Sovrintendenza, riguardavano a) immobili o aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori, oppure b) ricadenti su immobili od aree tutelate per legge ai sensi dell’art 142 ed.
Quindi, in base a questa pronuncia di illegittimità Costituzionale, chi attua un ravvedimento operoso, nei casi di non superamento delle soglie volumetriche (nessun aumento di volume e di superficie), può beneficiare della non punibilità per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica e della estinzione del reato.
E’ la prima volta che in provincia di Savona si applica questa recentissima e
“luminosa” sentenza della Corte Costituzionale.
Una sentenza coraggiosa e di grande buon senso, quella della Corte Costituzionale, che cancella una incongruenza di una legge che permetteva di sanare dal punto di vista urbanistico il presunto abuso integrando sempre un delitto con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 30.986 euro a 103.290.000 euro.
Un duro colpo alle procure giustizialiste, conclude il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Marco Melgrati; una notizia che farà piacere a tutti i professionisti che operano in zona di vincolo ambientale, e che fa dire: “viva la Corte Costituzionale”.