E’ una doverosa precisazione, tardivamente accertata, quella che interessa l’articolo della settimana scorsa: l’area dei Lavori Pubblici non risulta in indirizzo nell’assegnazione della citazione da parte dell’ufficio protocollo del 7/6/2013, come erroneamente riportato a causa di una mia personale impropria lettura del documento. Leggi anche, in esclusiva per trucioli.it, la sentenza integrale (vedi le 108 pagine…) del giudice del tribunale civile di Savona, dr. Luigi Acquarone, sul disastro di via Belvedere, le spese e i danni della ricostruzione dell’immobile.
Risulta invece, a tutti gli effetti e senza ombra di dubbio, che la citazione in giudizio – con udienza presso il Tribunale di Savona da parte del civ. 14 di Via Belvedere arrivata il 7 giugno 2013 – essere stata assegnata lo stesso giorno dall’Uff.Prot. in originale al Segretario Comunale, in copia all’Uff. Urbanistica, in copia all’Assessore Ambrogio Repetto. Ragion per cui è palese che la dichiarazione (registrata agli atti) resa dallo stesso Repetto in Consiglio Comunale il 19/12/2015 non corrisponde al vero quando afferma che solo due erano i soggetti in indirizzo: Segr. Com. Dott.ssa Gaggero (con accettazione l’8 agosto 2013) e Uff. Urbanistica nella persona dell’Arch. Riba (con accettazione 1l 14 luglio 2013); quella a lui indirizzata personalmente in qualità di Ass. Urb.(nonchè Sindaco) non l’ha aperta. Questa è una sua responsabilità.
Fermo restando tutto quanto scritto la settimana scorsa, al Consigliere di minoranza Lucio Fossati che chiede al Sindaco Niccoli “a chi giova… approfondire su questo argomento”, da cittadino da sempre interessato ai fatti amministrativi, oggi constato che invece era necessario proporre il quesito, con lo scopo di accertare/documentare eventuali responsabilità riconducibili ad inadempienze.
Dirò di più; assieme a Repetto e Manzino, vista la Delibera di giunta di marzo 2015 (Sindaco Niccoli) in cui veniva dato un ulteriore incarico all’Avv. Mauro Vallerga (da sempre consulente e legale di fiducia dell’Amministrazione Repetto) di resistere alla prossima udienza in Tribunale quale difensore del Comune dichiarato “contumace“, in ottemperanza all’auspicabile e doveroso compito istituzionale di controllo, avreste dovuto proporre voi di minoranza l’interrogazione sul “perchè contumace”. Avreste dovuto portare voi all’attenzione del Consiglio non solo il bigliettino scritto a mano dell’allora Segretario Capo Direttore Generale Dott.ssa Anna Nerelli incaricata di far rispondere alla lettera/messa in mora dello Studio Legale Acqua Barralis, ma la lettera stessa, guarda caso non risulterebbe spedita, a conferma della totale omissione contestata all’operato del Sindaco Repetto. Però…
Manco a farlo apposta, un lettore attento all’argomento trattato (che ringrazio), mi conforta nel portarmi a conoscenza di una sentenza che di seguito sinteticamente riporto. Sostanzialmente si tratta di un caso analogo con sentenza della Corte dei Conti della Sez. Giurisd. Toscana, la N° 1/2016 depositata il 4 gennaio 2016 per “Danno erariale derivante dall’omessa costituzione in giudizio dall’Ente”.
“Il Segretario Generale, quale responsabile ad iterim dell’ufficio dell’ente, risponde delle omissioni comportamentali verificatesi nella fase di supplenza causa della insorgenza di un pregiudizio patrimoniale all’ente. Nel caso di specie era stato notificato all’ente un atto di citazione per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente causato dalle cattive condizioni del fondo stradale. L’atto era stato trasmesso dall’uff. prot., sia al Segr. Gen. che all’uff. tecn., in quanto era tale ufficio che doveva occuparsi delle attività relative all’assicurazione. Ciò nonostante nessuno si era attivato per la costituzione in giudizio e per la comunicazione dell’esistenza della lite giudiziaria all’istituto assicurativo. In particolare, l’omessa comunicazione alla Compagnia di assicurazione aveva consentito alla stessa di non provvedere alla corresponsione delle somme dovute dall’ente e liquidate nella sentenza di primo grado. Peraltro, il Segretario di un ente locale svolge funzioni di garante della legalità generale e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale ed in particolare, come è noto, l’art. 97 del Tuel ha assegnato al Segretario dell’ente locale anche compiti di coordinamento dell’attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni. Ciò comporta che il Segretario comunale, in ragione dell’attribuzione legislativa al medesimo dei compiti di sovrintendenza, è tenuto ad accertarsi della adozione dei conseguenti atti di competenza dell’amministrazioine comunale”.
Di conseguenza, il Segr. Com. …. viene condannato a risarcire il Comune.
Ragion per cui, con le identiche motivazioni riconosciute nella sentenza sopra descritta, se il Comune di Noli risulterà soccombente e comunque senza copertura assicurativa a seguito di un’eventuale condanna risarcitoria, il Sindaco pro tempore avrà il dovere di promuovere una nuova causa nei confronti dell’ex Segretario Comunale Dott.ssa Gaggero, con richiesta di risarcimento del danno erariale subito.
E qui torna la domanda inquietante, assillante: possibile che i due funzionari responsabili del procedimento, entrambe per negligenza non lo abbiano portato in visione sul tavolo della stessa persona del Sindaco/Ass. all’urbanistica per adottare burocraticamente quell’unica soluzione possibile e dovuta, cioè la costituzione in giudizio con incarico da parte della Giunta? Il silenzio, in un caso come questo, ha il significato dell’assenso ufficiale, da allegare agli atti, a futura memoria.
Il 18 sera sul N° 61 di Trucioli.it è uscito “Ultima ora/Finalmente! Noli la sentenza per danni di Via Belvedere a 7 anni dal crollo”(vedi….). Trattasi del processo civile promosso dai civ. 18 e 16 bis nei confronti della committente Z&R srl per risarcimento danni; a sua volta la Z&R Srl aveva chiamato in causa il Comune e tutti gli altri aventi causa nell’operazione immobiliare della costruzione dei garage.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone, preso atto delle risposte ai quesiti posti al Perito Ing. Riccardo Berardi, ha definito il conto totale del danno, che, comprensivo di spese legali ed interessi, ammonta a € 8.200.000,00 circa. La gente si chiede: “chi deve pagare”?
Per effetto della sentenza N° 36/2016 e conseguente condanna, devono pagare in solido: Zoppi srl 15%; Comune di Noli 20/%; Z&R srl 25%; Ing. Giovanni Delfino 40%. Ogni singolo soggetto è tenuto al risarcimento integrale del danno a favore dei civ. 18 e 16 is, salvo il diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili per le cifre eccedenti la rispettiva quota di responsabilità.
II dispositivo della sentenza interessa anche le rispettive compagnie assicuratrici che vengono condannate a garantire i propri assicurati nei limiti del massimale e della franchigia previsti dal contratto.
Con questa sentenza, il primo di diversi nodi ancora da sciogliere di un gioco sporco (che più sporco di così non poteva essere) è così arrivato al pettine. E’ doveroso, da parte del palazzo, rendere edotti ufficialmente i cittadini, in un apposito Consiglio Comunale, sul perchè il Comune, giustamente dichiarato “parte lesa” dalla Procura della Repubblica, (risposta sempre vincente, fatta propria dall’ex Sindaco Repetto) oggi è condannato a pagare e per errori di chi.
“Il congruo risarcimento per i danneggiati causati da avidità e superficialità degli imputati…” auspicato dal GUP Dott.ssa Fiorenza Giorgi nella sua sentenza che li mandava tutti assolti penalmente nell’udienza preliminare “perchè il fatto non sussiste” (frana/crollo colposo) è stato così esaudito.
LUTTO CITTADINO –Un uomo mite, amante della bicicletta, ancora operante per una multinazionale, Paolo Dalolio a 55 anni ha lasciato non solo tutti i suoi famigliari a cui era fortemente affezionato,ma anche una folla immensa di amici che ha partecipato al suo funerale.
Mancherà anche a chi, con simpatia, lo ricorda in relax davanti al negozio di famiglia in Via Colombo.
LA POSTA – Caro Carlo, hai citato un pò tutti, ma mi hai dimenticato! Avrei gradito almeno un cenno circa la provenienza di quelle mie foto e pure un accenno al fautore primo della bellissima stazione di Noli: il Capostazione titolare di allora GiovBattista Bertolotto. Inoltre il treno riportato non è il 139 M. ma un treno viaggiatori, il 139 M. ed era in parte composto da carri frigo. Ciao, comunque bravo! Giuliano Moggio.
Risposta: ‘ vero, le foto sono di proprietà dell’amico Giuliano, per quanto riguarda il treno merci anziché viaggiatori, dopo la prima versione l’articolo era stato subito corretto.
Carlo Gambetta