Due attualissime sentenze della Suprema Corte sulle diffuse controversie per diffamazione a mezzo stampa: giornali, tv, web on line, radio. Le novità. Chi si ritiene diffamato via web non è obbligato a farlo nei 90 giorni ‘canonici’, ma quando lo apprende collegandosi via internet, oppure lo venga a sapere da altri. Per sporgere querela basta la prova di aver ricevuto la notizia. Con altra sentenza, per un diverso caso, in sede civile, si osserva che ” i giudici non devono insegnare il mestiere ai giornalisti, ma solo tracciare i confini di ciò che è lecito…”.
Nella sentenza – vedi la seconda fotocopia di articolo da Il Sole 24 Ore – viene rimarcato che ” la neutralità è requisito che può esigersi dal giornalista che riferisce fatti, non da quello che formula giudizi di carica politica, che anzi ha il dovere di non essere asettico, posto che solo l’alternarsi di tesi ed antitesi consente al lettore di raggiungere una nuova e più esauriente sintesi…..partendo dal presupposto che si tratti di fatti veri ed espressi in modo non triviale…”. Il processo vedeva imputato un giornalista che aveva criticato la nomina a ispettore del ministero della Giustizia un noto magistrato ‘nazionale’, in passato sottoposto a procedimenti penali e disciplinari. Il cronista scriveva nei dettagli le vicende alla base di tali procedimenti, precisando che si erano tutti conclusi favorevolmente al magistrato stesso, senza tuttavia nascondere il proprio scetticismo sulla scelta – promozione al ministero.