Trucioli.it il 25 gennaio 2020 aveva dato conto di una lettera diffida per ‘negoziazione assistita’ prevista dalla legge prima di iniziare una causa civile (Noli lettera diffida al Comune ….). Negoziazione fallita. All’origine l’omesso svincolo alberghiero, seguito dalla vendita all’asta (con gli atti amministrativi comunali che l’hanno preceduta): acquirente un cittadino cinese, domiciliato a Torino, attraverso la società, terza citata nella vertenza, HDI Global Se-Ireland.
Ora il tribunale civile di Savona, dr.ssa Enrica Passalapi, ha emesso la prima sentenza. Ha accolto la tesi dei difensori del sindaco Fossati e del predecessore Niccoli, dell’ex segretario comunale Massimiliano Morabito, dei dirigenti Massimiliano Cinoglossa e Raffeaello Riba (ex). Ha dichiarato che la materia non è competenza del tribunale ordinario “in ordine alle domande svolte con l’atto introduttivo del presente giudizio nei confronti di tutti i convenuti (società HDI Global inclusa ndr), ad eccezione del convenuto Giorgio Taverna“. Il professionista genovese, con il suo difensore, era stato il solo a chiedere di essere giudicato dal tribunale e domanda accolta.
Il giudice ha dunque rimesso gli atti al Tar “avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l’estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio, spese compensate”.
La sentenza del tribunale di Savona scaturisce dall’iniziativa di Area Immobiliare Srl di Giuseppe Domenico Fabrizio Sobrero (assistito dall’avv. Franco Lazzarone di Cuneo) contro il Comune di Noli in persona dei legale rappresentante pro tempore Lucio Fossati (sindaco), di Massimiliano Cinoglossa, geometra, dirigente; dell’arch. Raffeallo Riba, dirigente ora in servizio in altro Comune; contro l’ex sindaco dr. Giuseppe Niccoli, l’ex segretario comunale dr. Massimiliano Morabito, l’arch. Giorgio Taverna di Genova e la società HDI Global Se- Ireland.
Nella citazione si chiede “l’accertamento della responsabilità del Comune di Noli (anche quale soggetto responsabile per l’operato dei propri dipendenti ed amministratori), dei suoi sindaci e dirigenti, nonchè del professionista da loro suggerito (Taverna), sul presupposto espressamente dichiarato che “chi all’interno del Comune di Noli doveva decidere sull’istanza di svincolo del vincolo alberghiero della porzione dell’hotel Pontevecchio di proprietà di Area Immobiliare ha provocato un danno non completando la pratica nei tempi utili, impedendo così l’esecuzione di accordi transattivi che avrebbero consentito di risolvere i problemi ed evitare danni….”.
“La vecchia giunta (sindaco Niccoli) deliberò parere favorevole sulla procedibilità dell’istanza di svincolo ma non portò mai la questione in consiglio comunale e la situazione non cambiò neppure dopo le elezioni comunali con il nuovo sindaco. …Vennero riferite come scuse un periodo di malattia del dirigente dell’ufficio tecnico e la circostanza che il segretario comunale sia arrivato a dire che lui non sapeva niente della questione con conseguente blocco…l’unica cosa certa è che il Comune ha tenuto in scacco per anni la società Area Immobiliare.”
Ancora negli atti di causa emerge che la mancata “concessione del cambiamento di destinazione d’uso ha sempre rappresentato il fattore decisivo ed hanno lamentato che la legge della regione liguria 7-2- 2008 art. 2 regola la disciplina urbanistica degli alberghi. In particolare prevede che i proprietari degli immobili soggetti al vincolo possano in qualsiasi momento presentare motivata e documentata istanza di svincolo e che il Comune si pronuncia in merito entro 90 giorni dall’istanza salvo che ritenga di dover indire una conferenza dei servizi per l’approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza dei servizi deve comunque concluso entro sei mesi dall’istanza presentata. Ma nulla di tutto ciò è accaduto”.
Il giudice scrive ancora che “le pretese risarcitorie si fondano sulla mancata adozione nei termini di legge del provvedimenti di svincolo richiesto la cui responsabilità viene ricondotta all’Ente comunale, ai sindaci, ai dirigenti allora in carica e inoltre al professionista incaricato di seguire la pratica diretta all’eliminazione del vincolo alberghiero (l’arch. Taverna per conto di Area Immobiliare). Ritenendo di fatto che tutti abbiano concorso a determinare il prolungato silenzio…e i danni tutti riconducibili al fatto che sulla domanda di svincolo non è intervenuto, nei termini, alcun provvedimento..”.
Tutti i citati per danni hanno contestato le tesi accusatorie e di responsabilità e tutti, escluso Taverna, hanno “eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario (tribunale) in favore del giudice amministrativo (Tar della Liguria). Per il tribunale l’eccezione appare fondata, tenuto conto anche delle recenti pronunce della giurisprudenza sulla specifica materia.”
Il giudice spiega: “Risulta evidente che la causa si fonda su un preteso comportamento omissivo del Comune di Noli con il quale avrebbero concorso anche altri convenuti ed è evidentemente riconducibile all’esercizio del potere amministrativo …Il danno dedotto in giudizio, invero, men che derivare da un mero comportamento materiale omissivo, del tutto svincolato dall’esercizio di un pubblico potere, e, ben contrario, riconducibile, in via diretta ed immediata, proprio al mancato rispetto del termine di legge previsto per l’esercizio del potere in materia di svincolo….e al quale l’Amministrazione è dotata di ampi poteri discrezionali”. La legge regionale rimette infatti al Comune ogni valutazione .
“…E’ pur sempre necessario che sia identificabile un comportamento della P.A. diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico…nella pretesa risarcitoria degli attori (Sobrero) si fonda proprio sull’omesso esercizio di provvedimenti necessari ad impedire un pregiudizio asseritamente sofferto, non già su meri comportamenti materiali dei convenuti (sindaci e funzionari) indipendenti dall’esercizio di pubblici poteri”.
“In conclusione la giurisdizione del G.O sussiste quando i danni lamentati sono conseguenza di un comportamento complessivo rispetto al quale l’Amministrazione viene in rilievo come soggetto dotato di capacità generale di diritto comune, mentre difetta quando sono conseguenza dell’esercizio del potere amministrativo… ”
E’ il caso, secondo il tribunale, che coinvolge sindaci e funzionari, escluso l’arch. Taverna “rispetto al quale la richiesta sembra più opportunamente da qualificare in termini di risarcimento del danno da responsabilità professionale..”. I chiamati in causa sono assistiti dall’avv. Mauro Vallerga (storico difensore di fiducia del Comune di Noli), Emiliano Bottazzi, Marco Pierfederici, Enrica Decessa, Alessandro Stabile.
Vedi Noli sentenza tribunale civile di Savona del 5 novembre 2011