26 pagine che motivano l’accoglimento del ricorso dei privati, 6 mila euro di risarcimento, oltre gli accessori di legge. Il Consiglio di Stato condanna il Comune di Boissano e Iliad Spa in relazione alla vicenda del ripetitore telefonico di Via Zurmagli che sta caratterizzando l’amministrazione Devincenzi praticamente dal suo insediamento nel 2022.
Tutte le istanze dei cittadini di Boissano ricorrenti sono state accolte. Dopo una prima ‘bocciatura’ del Tar della Liguria. Una sentenza che non lascia dubbi sulle irregolarità amministrative riscontrate. Oltre alla violazione dell’art, 3 della Costituzione risultano essere stati ignorati: il diritto dei ricorrenti a procedere, vincoli ambientali e paesaggistici, PUC, piani di bacino.
Per la installazione in questione risulta, inoltre, essere stato violato il principio di trasparenza e pubblicità che all’opposto è stato rispettato per altre installazioni nello stesso comune.
Sono poi stati violati il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della provincia di Savona e le norme del PUC di Boissano. La sentenza rimarca, tra l’altro, che “ Il Comune dovrebbe garantire la legalità procedimentale e svolgere un procedimento ed un’istruttoria tali da preservare comunque gli interessi sia pubblici sia privati che potrebbero essere lesi dall’installazione di una stazione radio base”.
C’è una parte in chiave espressamente tecnico-giuridica. Risulta infatti violato il principio di precauzione, dell’art. 32 Cost. e dell’art. 191 TFUE. Violazione ed una falsa applicazione della legge n. 36/2001 e DPCM 8 luglio 2003. Violazione della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2021. “Si ritiene possibile una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 9, 32, 41 Cost. e di legittimità europea per violazione dell’art. 191 TFUE.” E ancora: “I procedimenti volti all’installazione di stazioni radio base sarebbero caratterizzati da una probabile alea di rischio per la salute data dalle onde elettromagnetiche.”
“La localizzazione dell’impianto radio base in via Zurmagli avviene a pochi metri dalle case dei ricorrenti, ma ciò nonostante il Comune non si sarebbe neanche preoccupato di avviare un procedimento o di fare un’istruttoria, l’autorizzazione formatasi per silentium contrasterebbe con il principio di precauzione”.
“Il fatto che il Comune, per sua negligenza, si sia disinteressato totalmente della pratica autorizzatoria e non si sia reso conto che il luogo in cui è avvenuta l’installazione dell’antenna non sia legittimo dal punto di vista ambientale, geologico, edilizio e della salute, dimostrerebbe un palese eccesso di potere e sviamento nel procedimento amministrativo posto in essere, in cui, necessariamente, il difetto di istruttoria ha portato ad individuare un luogo di installazione in maniera irragionevole, illogica e sproporzionata.”
“Sarebbe stato impossibile per i ricorrenti conoscere il contenuto del Piano antenne al momento della proposizione del ricorso introduttivo, in quanto la delibera caricata sul sito del Comune consta di sole 4 pagine non riportando allegato il Piano antenne e non descrivendo il contenuto dello stesso.”
“Solo dopo l’“accesso fisico” agli archivi, sarebbe stato reperito il Piano cartaceo allegato alle delibere da cui si è appreso che il Comune aveva previsto la localizzazione delle stazioni radio base solamente in una zona diversa da via Zurmagli, dove sorge l’installazione Iliad ora in contestazione.”
Il Comune è stato quindi condannato a riesaminare la pratica nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti allocando l’installazione nelle aree previste dal ritrovato piano antenne che era stato approvato anche dal proprietario del terreno di via Zurmagli all’epoca consigliere comunale.
Il Comune e l’operatore sono stati inoltre condannati a risarcire le spese legali sostenute dai cittadini nei due gradi di giudizio.
Resta ora da chiarire quanto è accaduto e quale sia stata la genesi di questa brutta situazione. Da tempo l’amministrazione Devincenzi dichiara di essere stata all’oscuro della pratica che sarebbe stata avviata sotto la responsabilità della precedente amministrazione Olivari (vedere qui).
Unica eccezione il vicesindaco Ramona Siri, già consigliere di opposizione nella precedente amministrazione, e legale rappresentante del genitore proprietario del terreno in questione che, come dichiarato qui…
Ricorda come “In base al codice deontologico forense (art. 13) l’avvocato è tenuto “alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”.”
Una situazione che rimane da chiarire da parte di una commissione di inchiesta comunale che non riesce ad avviare i lavori mentre il suo presidente lamenta difficoltà ad accedere agli atti necessari in contrasto con i membri di maggioranza che dichiarano il contrario.
Il tutto con la cittadinanza rappresentata dal Comitato Beallu Buinzan sempre più perplessa, leggi qui:
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Vedi la sentenza integrale e la motivazione ……