La sentenza del tribunale di Savona è del 26 ottobre scorso. Un contenzioso d’attualità. Un esercente di Finale Ligure, con ristorante bar e tennis su area demaniale, ha chiesto al Comune una revisione-riduzione del canone di affitto ma l’istanza è stata rigettata.
Da qui la scelta dell’esercente di citare in giudizio l’ente Comune. La causa ha visto soccombente il titolare dell’attività perchè “la competenza è del giudice amministrativo (Tar)” e condannato alle spese processuali stabilite in 2.100 € per compensi al difensore, oltre a oneri fiscali e previdenziali di legge.
La controversia è sorta dopo che il Comune di Finale Ligure ha respinto la richiesta di riduzione del pagamento del canone della concessione demaniale marittima di un titolare di bar – ristorante e campo da tennis. L’esercente, nella citazione legale, ha sostenuto di “avere titolo alla riduzione del 50% sul canone del 2020 in seguito all’emergenza coronavirus che ha provocato ingenti danni economici alle imprese turistiche in conseguenza delle misure di contenimento sanitario…Riduzione giustificata applicando l’articolo 3 legge 494/93 che prevede il dimezzamento del canone come misura di compensazione a danni da calamità naturali”.
Il Comune si è costituito in giudizio, con l’avv. Massimiliano Rocca, chiedendo “l’improcedibilità essendo la competenza per materia assegnata al giudice amministrativo e non al giudice ordinario. Il presidente del tribunale sezione civile, Alberto Princiotta, estensore della sentenza, ha convenuto che la tesi -eccezione avanzata dal Comune che è apparsa fondata “trattandosi, effettivamente, di riduzione del canone a seguito di calamità naturali materia di competenza esclusiva del giudice amministrativo”.
E ancora: “la domanda (dell’esercente) non è finalizzata esclusivamente a contestate le modalità operative del semplice calcolo del canone (unica ipotesi in cui vi è competenza del giudice ordinario), ma si fonda su circostanze che, ove valutate positivamente dall’amministrazione, potrebbero comportare la richiesta di riduzione.”
Il giudice del tribunale cita una sentenza del Consiglio di Stato (disciplina in materia di concessione di bene pubblici devolute al giudice amministrativo). Cita la Cassazione civile che ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato che “aveva ritenuto rientrare nella propria giurisdizione la controversia avanzata da un Comune ad un gestore di telefonia il quale aveva posizionato cavi nella pubblica via, di pagare, in aggiunta al canone per l’occupazione di suolo pubblico, un’ulteriore somma quantificata forfettariamente a norma di una disposizione regolamentare comunale, per il ristoro del degrado stradale e per connessi oneri di sorveglianza e verifica”.