Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Una nuova ricetta Borghettina:
‘Torta delle brutte figure’


La “Torta Pasqualina” è una delle ricette più note ed apprezzate della terra ligure, pietanza classica, confezionata in origine per la festa religiosa più importante dell’anno: la Pasqua, appunto, da cui trae il nome.Ogni paese, se non ogni famiglia, ha il suo modo di eseguirla, ma sostanzialmente gli ingredienti sono rigorosamente gli stessi per tutti: pasta in sfoglie (qualcuno dice 33 sfoglie), bietole o carciofi, uova, formaggio parmigiano e olio in abbondanza (a rùgiu).In alternativa alla tradizione, per la Pasqua 2016, vogliamo proporre una nuova ricetta e dedicarla a tutti i Borghettini, nella speranza che sia di buon augurio per la nostra cittadina.

TORTA DELLE BRUTTE FIGURE.

 Ingredienti :

  • Un Sindaco molto stagionato, preferibilmente verso la fine del suo mandato;
  • Una Giunta che ne ha le scatole piene di far brutte figure, ma che non ha il coraggio di staccare la spina;
  • Qualche consigliere di maggioranza, afono e affetto da periartrite al braccio destro a causa delle ripetute alzate di mano;
  • Quattro consiglieri di minoranza molto determinati;
  • Uno o due dipendenti comunali un po’ pasticcioni;
  • Due Consigli Comunali;
  • Tre delibere annullate dal T.A.R.;
  • Un avvocato che viene da molto lontano.

Difficoltà: molto difficile, in quanto ci vuole proprio un bell’impegno per far queste brutte figure. .

Tempo di preparazione: lungo, più di un anno.

Preparazione:

  1. convocare un consiglio comunale d’urgenza, anche se non ce n’è bisogno;
  2. approvare due delibere consiliari.
  3. fare un ricorso al T.A.R.
  4. riconvocare un altro consiglio comunale.
  5. emettere una delibera di convalida delle due precedenti delibere.
  6. fare un ricorso aggiuntivo al T.A.R.
  7. vincere (o perdere, a seconda dei punti di vista) i due ricorsi al T.A.R.
  8. cercare di far commissariare il Comune.
  9. se il Comune non viene commissariato dire che “abbiamo vinto” pur avendo perso.

Servire la torta fredda, tagliata a fette, accompagnata da abbondanti libagioni.

Vino consigliato: Vermentino di Diano Castello.

Durante il banchetto possibilmente far parlare il Sindaco che senz’altro qualcuna la spara.

Per esempio:

  1. “…non c’è stata nessuna manovra truffaldina e lo dimostreremo” (La Stampa 25/02/2016)

Cominciamo con la prima sparata: ma chi mai gli ha detto al Sindaco che l’amministrazione comunale ha commesso manovre truffaldine? Dove sta scritto? Nei ricorsi? No di certo. Sulla stampa locale? No di certo.

Questa non è un’affermazione vera.

  1. “Si è trattato, secondo il Tar, di un errore formale che non pregiudica la sostanza di un bilancio regolare” (La Stampa 26/02/2016)

Leggendo e rileggendo la sentenza del T.A.R. non si trova tale affermazione.

Si può leggere invece:

“La palese mancanza, oltre che del riconoscimento del vizio…rende palese come l’atto di convalida sia stato in realtà adottato al solo fine di scongiurare un eventuale annullamento giurisdizionale delle due deliberazioni comunale convalidate, con conseguente eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica dell’atto…L’accoglimento del ricorso per motivi aggiuntivi, con l’annullamento della deliberazione n. 72/2014, impone ora l’esame del ricorso introduttivo, che è a sua volta fondato.”

Oppure:

“Se a ciò si aggiunge che la delibera in questione (quella sugli equilibri di bilancio. ndr) è specificatamente prevista dall’art.193 del testo unico sugli enti locali (e dunque ampiamente programmabile) che ne prescrive l’adozione entro il 30 settembre di ciascun anno, è evidente come non sussiste alcun effettivo motivo di urgenza…”

E ancora:

“L’inosservanza del termine ordinario di convocazione di cinque giorni liberi per la seduta del 29.9.2014…costituisce un’oggettiva lesione delle prerogative dei consiglieri comunali….Donde la fondatezza del ricorso introduttivo.”

  1. “La minoranza ci ha accusato di essere arroganti – continua Gandolfo – Non è vero: siamo semplici cittadini senza partiti alle spalle….”(Il Secolo XIX 26/02/2016)

Questa è la più bella!

Ci fa piacere che anche il Sindaco GANDOLFO, nonostante abbia nella sua maggioranza due membri appartenenti al Partito Democratico (Maria Clara ARECCO – consigliere ed Emanuele PARRINELLO – assessore) si sia accorto che il PD è un partito che non esiste più, sciolto e rottamato dopo la distruzione scientifica che Matteo RENZI, il “non eletto” , ne ha fatto. Inoltre si dimentica, anche questa volta, di dire la verità che è la seguente: nel 2012, il Sindaco GANDOLFO aderì ad un comitato cittadino, denominato “BORGHETTO ADESSO” , nato per sostenere Matteo RENZI ed il cui coordinatore era il Dott. Giancarlo MARITANO ed il vice- coordinatore era Maria Teresa ROLANDO, moglie del Sindaco GANDOLFO. Niente di male, cimancherebbe, ma che non venga a dire che “siamo semplici cittadini senza partiti alle spalle”.

Anche perché: “IL PD sostiene Gandolfo senza interessi di partito” affermazione di Renato SAVIGLIANO, segretario del Circolo del Partito Democratico di Borghetto S.S. e Val Varatella, su La Stampa del 10/08/2013.

Buon appetito e buon pro vi faccia.

Silvestro Pampolini


N. 00175/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01174/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Roberto Moreno, Pier Paolo Villa, Bruno Angelucci e Luigi Picasso, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Sanna, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

contro

Comune di Borghetto Santo Spirito, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

per l’annullamento

della delibera n. 59 avente ad oggetto salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi e della delibera n. 60 avente ad oggetto concessione in uso e gestione dello stadio comunale, adottate dal consiglio comunale il 29.9.14.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Borghetto Santo Spirito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il dott. Angelo Vitali, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 11.11.2014 i signori Moreno Roberto, Villa Pier Paolo, Angelucci Bruno e Picasso Luigi, consiglieri comunali di minoranza del comune di Borghetto Santo Spirito, hanno impugnato le deliberazioni del consiglio comunale 29.9.2014, nn. 59 e 60, con le quali il comune ha approvato – rispettivamente – la ricognizione ex art. 193 D. Lgs. n. 267/2000 sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2014 e lo schema di convenzione da utilizzarsi per la gara volta ad individuare il concessionario dell’uso e della gestione dello stadio comunale “C. Oliva” per un triennio.

A sostegno del gravame deducono un unico motivo di ricorso, rubricato come segue: violazione degli articoli 38 e 43 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 16 dello statuto del comune di Borghetto Santo Spirito e degli artt. 33, 35, 38 e 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale del comune di Borghetto Santo Spirito.

Lamentano la lesione delle proprie prerogative di consiglieri comunali, in quanto da un lato l’avviso di convocazione per la seduta del 29.9.2014, contenente l’ordine del giorno, sarebbe stato recapitato, in assenza del ricorrere di una effettiva urgenza, in violazione del termine libero di cinque giorni stabilito dall’art. 33 comma 5 del regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale, dall’altro la documentazione necessaria per poter deliberare consapevolmente sarebbe stata posta a disposizione dei consiglieri, mediante deposito nella sala delle adunanze, con grave ritardo, in violazione del disposto dell’art. 33 comma 11 del medesimo regolamento.

Si è costituito in giudizio il comune di Borghetto Santo Spirito, preliminarmente eccependo l’improcedibilità del ricorso in relazione all’intervenuta convalida – ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 – delle due deliberazioni impugnate mediante adozione della deliberazione del consiglio comunale 28.11.2014, n. 72, nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13.1.2015 i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla deliberazione del consiglio comunale 28.11.2014, n. 72, di convalida delle precedenti deliberazioni del consiglio comunale 29.9.2014, nn. 59 e 60.

Premesso di mantenere un interesse all’annullamento delle delibere impugnate con il ricorso introduttivo, a sostegno del gravame aggiuntivo hanno dedotto due motivi di gravame.

Con il primo mezzo denunciano che la deliberazione di convalida non conterrebbe, neppure implicitamente, il riconoscimento dell’illegittimità delle due delibere da convalidare, requisito necessario per poter giuridicamente qualificare l’atto come convalida.

Inoltre, anche la deliberazione di convalida sarebbe stata adottata senza il deposito, nei termini prescritti dalla normativa regolamentare, dei documenti allegati alle deliberazioni da convalidare.

Con il secondo mezzo del gravame aggiuntivo denunciano la violazione dell’art. 6 della legge n. 249/1968, non sussistendo nel caso di specie alcun vizio di incompetenza.

Inoltre, all’atto della deliberazione di convalida il consiglio comunale non aveva più il potere di approvare gli equilibri di bilancio (scaduto il 30.9.2014), con conseguente necessaria attivazione della procedura sostitutiva di cui all’art. 141 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 4 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente considerare che, con deliberazione del consiglio comunale 28.11.2014, n. 72, il comune ha inteso convalidare, con effetto ex tunc, le due deliberazioni del consiglio comunale 29.9.2014, nn. 59 e 60, ciò che – secondo la difesa dell’amministrazione comunale – dovrebbe necessariamente condurre ad una dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse.

La particolarità della fattispecie e l’eccezione comunale richiedono dunque di dare la precedenza all’esame del ricorso per motivi aggiunti, che è fondato.

Giova premettere che gli atti di convalida costituiscono una categoria di elaborazione giurisprudenziale caratterizzata – sulla scorta dei principi civilistici in materia di convalida dei contratti (art. 1444 cod. civ.) – dai seguenti elementi essenziali: 1) la menzione dell’atto da convalidare; 2) l’indicazione del vizio che lo inficia; 3) la manifestazione della volontà di eliminare il vizio (così detto animus convalidandi – così già Cons. di St., Ad. Plen., 9.3.1984, n. 5; più recentemente cfr. T.A.R. Toscana, III, 30.6.2015, n. 1002).

In effetti nel caso di specie, come giustamente lamentato dai ricorrenti, la deliberazione 28.11.2014, n. 72, ancorché formalmente qualificata come di convalida, non contiene due degli elementi essenziali sopra citati, e segnatamente né l’indicazione del vizio che inficia l’avviso di convocazione prot. 19835 del 25.9.2014 (propedeutico all’adozione delle deliberazioni C.C. 29.9.2014, nn. 59 e 60), né la manifestazione della volontà di eliminare il vizio.

La motivazione della deliberazione comunale n. 72/2014 contiene infatti – tutt’al contrario – l’esplicita affermazione (tra l’altro introdotta a seguito di un apposito emendamento aggiuntivo proposto dal sindaco) che l’atto di convalida non costituisce riconoscimento di asseriti vizi di legittimità, posto che “non vi sono i presupposti per la richiesta annullabilità dei provvedimenti impugnati”.

La palese mancanza, oltre che del riconoscimento del vizio, dell’elemento dell’animus convalidandi, rende palese come l’atto di convalida sia stato in realtà adottato al solo fine di scongiurare un eventuale annullamento giurisdizionale delle due deliberazioni comunali convalidate, con conseguente eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica dell’atto (sviamento puntualmente denunciato dai ricorrenti a p. 4 del ricorso per motivi aggiunti).

L’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con l’annullamento della deliberazione n. 72/2014, impone ora l’esame del ricorso introduttivo, che è a sua volta fondato.

Ai sensi dell’art. 33 commi 5, 6 e 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale, l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è consegnato ai consiglieri cinque giorni liberi (24 ore in caso di urgenza) prima di quello stabilito per la seduta, con avviso scritto da consegnarsi a mezzo del messo comunale di persona al destinatario o, quando ciò non sia possibile, al suo domicilio.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno provato che l’istruttoria della deliberazione avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 era completa fin dal 19.9.2014, giacché in data 18.9.2014 veniva sottoscritto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario, mentre in data 19.9.2014 veniva sottoscritto il parere dell’organo di revisione di cui all’art. 239 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 267/2000 (cfr. gli allegati alla deliberazione C.C. n. 59/2014 – doc. 4 delle produzioni 20.11.2014 di parte ricorrente).

Se a ciò si aggiunge che la delibera in questione è specificamente prevista dall’art. 193 del testo unico sugli enti locali (e, dunque, ampiamente programmabile), che ne prescrive l’adozione entro il 30 settembre di ciascun anno, è evidente come non sussistesse alcun effettivo motivo di urgenza tale da giustificare la compressione del termine ordinario di convocazione di cinque giorni liberi di cui all’art. 33 comma 5 del regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale, viepiù in considerazione dell’importanza dell’argomento all’ordine del giorno per l’attività amministrativa del comune.

Secondo una costante giurisprudenza, infatti, l’urgenza di provvedere dev’essere conseguenza del manifestarsi di eventi imprevedibili, mentre non deve essere addebitabile in alcun modo all’amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione o per sua inerzia o responsabilità (cfr. Cons. di St., V. 10.9.2009, n. 5426).

Allo stesso modo, nessuna effettiva urgenza è predicabile rispetto all’adozione della deliberazione C.C. n. 60/2014 per la concessione in uso e gestione dello stadio comunale “C. Oliva” per il periodo 1.11.2014 – 31.10.2017, posto che l’art. 3 della bozza di convenzione approvata stabilisce una durata triennale “a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione”, sicché eventuali ritardi nell’espletamento della gara per l’individuazione del concessionario avrebbero – al più – determinato lo slittamento del termine iniziale di efficacia della nuova concessione di uso e gestione.

L’inosservanza del termine ordinario di convocazione di cinque giorni liberi per la seduta del 29.9.2014 (l’avviso reca infatti la data del 25.9.2014) costituisce un’oggettiva lesione delle prerogative dei consiglieri comunali, che devono essere messi nelle condizioni di conoscere con congruo anticipo gli argomenti sui quali saranno chiamati a deliberare.

Donde la fondatezza del ricorso introduttivo.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le deliberazioni del consiglio comunale nn. 59 e 60 del 29.9.2014 e n. 72 del 28.11.2014.

Condanna il comune di Borghetto Santo Spirito al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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