“Da sempre mi son chiesto: ma perchè sprecare tanto spazio in alto, quando l’altezza agevolmente raggiungibile è di 220 cm? Parlo per persone di 160-180 cm, la media italiana!
In Alto Adige l’altezza minima interna di 260 cm.
In Inghilterra non esistono minimi di altezza standard rigidi per l’abitabilità, ma le altezze sono generalmente più basse e variabili, focalizzandosi più sul benessere e la qualità dell’aria, con eccezioni e deroghe per i recuperi edilizi.
La casa di mia figlia a Londra ha un’altezza di 230 cm: è un complesso residenziale costruito circa 15 anni fa. Altezza assai gradevole.
A Natale passo sempre 2 settimane a Selva di Valgardena in casa in affitto: altezza minima interna di 220 cm!
Avere altezze minime interne di 270, rispetto a 220, significa che un palazzo di 5 piani è 250 cm più alto, ovvero tanto quanto più di un piano in più. Altezza che rende le nostre cittadine più verticali inutilmente.
Auspico che Lei condivida questo mio modo di pensare, e spero che si interessi per questa diminuzione delle altezze minime che ritengo assai utile e piacevole.
La linea guida dovrebbe essere focalizzarsi più sul benessere e la qualità dell’aria, con eventuali ulteriori eccezioni e deroghe per i recuperi edilizi.
Magari un pò meno in altezza e qualche metro quadro in più! Grazie per la cortese attenzione!
ing. Paolo Forzano
LA RISPOSTA- Gentile ing. Forzano, La ringrazio per la Sua comunicazione e per le riflessioni condivise sul tema delle altezze minime interne degli edifici, che tocca aspetti rilevanti di carattere urbanistico, abitativo e di qualità dell’abitare. La segnalazione, che offre spunti di riflessione anche in relazione ad altre esperienze nazionali ed europee, sarà trasmessa agli uffici regionali competenti per le opportune valutazioni nell’ambito del quadro normativo vigente. Nel ringraziarLa per il contributo, Le porgo cordiali saluti. Dr. Marco Scajola
NOTA DI TRUCIOLI.IT – In Liguria grazie alla Legge Salva Casa del ministro Salvini sono state rese abitabili diverse migliaia di mansarde incrementando il peso abitativo in aree già iper-urbanizzate: l’altezza media richiesta è di 2,30 metri, che scende a 2,10 metri nei comuni montani, mentre l’altezza minima della parete non deve essere inferiore a 1,50 metri per le abitazioni e 1,30 metri per i locali di servizio (bagni, ripostigli), con la possibilità di recuperare spazi sotto i minimi tramite arredi fissi. Il mercato immobiliare ha festeggiato. Una mansarda si può ora acquistare, a seconda della località, dai 70-100 mila euro per 50 mq. circa.
La Legge Salva Casa (L. 105/2024) ha semplificato il recupero abitativo dei sottotetti in Italia, introducendo una normativa nazionale che integra le leggi regionali preesistenti per creare un quadro più uniforme, consentendo deroghe alle distanze minime e abbassando i requisiti di altezza media (2,40 metri) e minima (1,50 metri) per favorire la creazione di nuove unità immobiliari.
Ha inoltre reso abitabili una serie di immobili che fino ad ora non hanno avuto i requisiti per essere destinati a residenze. Il progettista può asseverare la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie nei seguenti casi:
– locali con un’altezza minima interna di 2,40 metri;
– monolocali con una superficie minima, comprensiva dei servizi, di 20 metri quadrati per una persona e di 28 metri quadrati per due persone. Il professionista può asseverare l’abitabilità se può essere soddisfatto il requisito di adattabilità ai sensi del DM 236/1989 e se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
– i locali si trovino in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
– sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione per garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili con una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
In mancanza di tali condizioni, restano i vecchi limiti:
– altezza minima interna di 2,70 metri;
– superficie minima dei monolocali di 28 metri quadrati per una persona e di 38 metri quadrati per due persone.
Cambi di destinazione d’uso senza opere più ampi col Decreto Salva Casa. Il Decreto Salva Casa modifica il concetto di cambio di destinazione d’uso senza opere.
Fino ad oggi realizzare un cambio di destinazione d’uso senza opere significava non svolgere alcun tipo di lavoro funzionale al nuovo utilizzo dell’immobile. Il Decreto Salva Casa fa rientrare nel cambio di destinazione d’uso senza opere le variazioni accompagnate da lavori in regime di edilizia libera. I cambi di destinazione d’uso saranno sempre ammessi, sia con opere sia senza.
Il Decreto Salva Casa prevede inoltre che i cambi di destinazione d’uso dei primi piani fuori terra e dei piani seminterrati saranno sempre consentiti, a condizione che siano previsti dalle norme regionali, che prevedono i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone in cui applicare le semplificazioni sui cambi di destinazione d’uso del Salvacasa.
