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Il Tar: tettoie e pergolati, se stabilmente ancorati al suolo, c’è obbligo del permesso edilizio


Alcuni lettori di Trucioli.it da tempo segnalano che nella città o nei paesi dove abitano c’è un proliferare di tettoie e pergolati coperti, spesso per il riparo di auto, o ombreggianti da giardino, chiedendoci se siano o meno a norma. Il Tar sentenziato che se stabili e ancorati al suolo, richiedono il permesso di costruire e in area vincolata anche l’autorizzazione paesaggistica.

Quando un intervento di installazione di una tettoia o di un pergolato può definirsi effettivamente “precario” o qualificato come edilizia libera? E in quali casi il Comune può imporre la demolizione anche a chi non ha materialmente eseguito l’abuso.

Pergolati e tettoie: quando l’edilizia libera sconfina nell’abuso

Torna a parlare di una dibattuta questione in materia di abusi edilizi il TAR Lazio, con la sentenza del 9 ottobre 2025, n. 17305, riguardante alcune opere realizzate su un fondo agricolo. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di semplici interventi di edilizia libera, privi di rilevanza urbanistico-edilizia e destinati unicamente alla “messa in sicurezza e decorazione dell’area”.

Tra questi figuravano:

  • un pergolato in legno e una piccola struttura mobile ricoperta da tegole;
  • muretti in tufo alti meno di 50 cm;
  • pannelli fotovoltaici su carrelli mobili;
  • una canna fumaria temporanea;
  • due finestre e una recinzione in pali di legno.

Tuttavia, l’Amministrazione aveva ritenuto che tali opere configurassero interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) poiché stabilmente ancorati al suolo e idonei a modificare lo stato dei luoghi, ordinandone la demolizione.

Tettoia o pergolato: quali sono le differenze? Da punto di vista giuridico, devono essere trattate in modo distinto e separato.

La tettoia è composta da uno spiovente (ma possono essere anche di numero maggiore) ed è normalmente poggiata almeno su uno dei suoi lati maggiori su colonne che possono essere anche fornite di fondamenta. La struttura di una tettoia può anche essere parziale quando un lato di colonne è sostituito dal muro perimetrale di una costruzione ma lo scopo principale è il medesimo, ovvero quello di coprire l’ambiente su cui insiste. Questa copertura non deve avvenire in modo totale in quanto l’ambiente racchiuso all’interno del perimetro della tettoia deve essere aperto almeno su tre lati allo spazio circostante.

La tettoia è una struttura ben ancorata al terreno o ad un muro perimetrale dell’abitazione che aumenta di fatto la superficie usufruibile dell’immobile in quanto costruita in modo tale da poter fungere da riparo ai vari agenti atmosferici sia per le persone che per le cose, mentre il pergolato è una singola impalcatura che funge da semplice ombreggiatura ( o al massimo consente di ripararsi dai raggi solari diretti) con solo due file di montanti i quali possono essere ancorati a terra ma non cementati (altrimenti sarebbero considerate delle fondazioni di una tettoia) e che sono uniti tra loro da due travi principali che fungono da base per i montanti orizzontali.

Il pergolato ha invece una definizione totalmente diversa, come espresso più volte dalla Corte di Cassazione.

Il pergolato infatti è una struttura completamente aperta sia nei lati esterni (esattamente come la tettoia) ma anche e soprattutto nella parte superiore; la costruzione, per essere considerata pergolato, deve obbligatoriamente essere realizzata con materiali leggeri e senza che le colonne facciano uso di alcun tipo di fondazioni; deve inoltre avere una superficie non di elevate dimensioni ma la caratteristica basilare è che deve poter essere di facile rimozione.

Il principale scopo del pergolato è infatti quello di creare ombra sulla sua superficie per mezzo principalmente di piante rampicanti o di teli ed entrambi questi elementi devono poter essere sostenuti dalla struttura del pergolato stesso. La differenza tra pergolato e tettoia quindi è sostanziale ed è principalmente nella modalità costruttiva di queste due strutture.

Il pergolato inoltre deve avere un’altezza minima che consenta il passaggio agevole di persone e cose ed è considerato, anche da un punto di vista giuridico, alla stregua dei manufatti ornamentali in quanto effettuano sostanzialmente una funzione prettamente estetica e non strutturale.

 


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