Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Loano, caso antenna di telefonia: da non credere. La Provincia non è stata neppure invitata alla conferenza di servizi


La vicenda Comune di Loano e Iliad Spa interessata a realizzare, in zona Fornaci (area vicina Ai Pozzi Village e a 4 palazzi) un impianto di telefonia di una stazione radio basee (vedi Trucioli.it con 4027 visualizzazioni…), 30  metri di altezza del palo.

Questa è l’area di via Fornaci dove si sarebbe dovuto realezzare un impianto di telefonia mobile a 30 metri di alterzza. Il terreno inizialmente era di proprietà di un finanziere piemontese in pesnione (Guardia di Finanza), Il terrno poco più di 500 metri è stato acquistato da Iliad Spa. A quanto pare per trasferire uno dei due impianti già presenti e di cui daremo ulteriori interessanti particolari sul prossimo numero.

La vicenda è foriera di ulteriori sviluppi come documenteremo sul prossimo numero. Nell’area che interessa via Fornaci e via Montello, tra gli interessati, c’è un pubblico amministratore di cui finora si è taciuto. Se non altro un problema morale grosso come una casa che coinvolge l’intera amministrazione Lettieri.

Su quali basi emerge questa considerazione? Il Consiglio di Stato scrive nella motivazione della sentenza giudizi molto serveri proprio sull’operato di quella che dovrebbe essere la casa di vetro e che opera nell’interessa suprem dei cittadini.

Il ruolo del Consiglio di Stato è rilevanza costituzionale con funzioni sia consultive sia giurisdizionali, fungendo da principale organo di giustizia amministrativa e di consulenza giuridico-amministrativa per il Governo. 

Scrive, tra altro, il Consiglio di Stato: “…. il Comune di Loano ha omesso di invitare alla conferenza dei servizi la Provincia, il cui parere sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 8 della normativa del Piano di Bacino, a mente del quale – all’interno della fascia di rispetto (in cui ricade l’intervento, come affermato dalla stessa determinazione conclusiva della conferenza di servizi)….E’ necesario che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3”. Nel caso di specie, tale parere non è stato acquisito e, come evidenziato, la Provincia non è stata neppure invitata alla conferenza di servizi indetta dal Comune…..

In punto di fatto, gli appellanti hanno esposto di vivere o di avere proprietà immobiliari nella zona di via delle Fornaci nel Comune di Loano, nelle vicinanze del rio tombinato che interseca via Casazza. Zona ricadente all’interno del Piano di bacino del
Nimbalto e nella quale sono già presenti due stazioni radio base di altezza di 20 metri, collocate a 90 metri dall’area ove è prevista l’edificazione di una nuova stazione.

Venuti a conoscenza dell’autorizzazione all’installazione di questa nuova stazione, gli appellanti hanno presentato richiesta di accesso agli atti, evasa dal Comune di Loano in data 18.11.2024. Dalla disamina di tale documentazione gli appellanti hanno esposto di aver appreso che il progetto prevedeva la realizzazione di una base cementificata, sulla quale doveva essere installato un palo di 30 metri.
Ritenendo il progetto lesivo dei propri interessi, gli appellanti hanno adito il T.A.R. per la Liguria, deducendo l’illegittimità degli atti in precedenza indicati in quanto:
i) l’opera non avrebbe potuto ritenersi amovibile, come prescritto dalla disposizione di cui all’art. 8 del Piano di Bacino, operante in ragione della prevista collocazione della stazione radio base nella fascia di rispetto; ii) non sarebbe stata accertata la non
compatibilità dell’opera con il piano antenne del Comune di Loano; iii) non sarebbero stati rispettati i vincoli aeroportuali e ferroviari; iv) non sarebbe stata verificata la compatibilità dell’opera con i vincoli posti dal P.T.C.P.; vi) il parere dell’A.r.p.a.l. si
sarebbe basato sui soli dati trasmessi dal gestore e non avrebbe tenuto conto degli altri impianti limitrofi; vii) l’autorizzazione sarebbe stata in contrasto con il principio di
precauzione; viii) gli atti sarebbero stati adottati senza coinvolgere nel procedimento la cittadinanza. Gli odierni appellanti hanno, inoltre, chiesto il risarcimento dei danni patiti
e patiendi.
Il T.A.R. per la Liguria ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo fondate le eccezioni processuali articolate dalla difesa di Iliad. In particolare, il Giudice di primo grado ha evidenziato che: i) le parti avevano dichiarato di essere “residenti e abitanti in
immobili siti nelle strettissime vicinanze della stazione radio base autorizzata dal Comune”, allegando i loro documenti di identità, dai quali non era, tuttavia, possibile “trarre informazioni atte a comprovare la veridicità di tale circostanza”; ii) a seguito delle contestazioni di Iliad, le parti avevano precisato che una parte di esse era proprietaria di unità comprese nel Condominio “Le Fornaci 4”, ubicato ad una distanza di circa 20 metri dal sito di installazione;

…… il pericolo di danni alla salute doveva ritenersi escluso alla luce del parete dell’A.r.p.a.l., che aveva accertato il mancato superamento dei limiti elettromagnetici normativamente stabiliti.
Inoltre, il T.A.R. ha evidenziato come il ricorso sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse in quanto, in data 29.9.2024, si sarebbe formato il silenzio-assenso sull’istanza, non impugnato dalle parti. L’impugnazione di ogni altro atto non sarebbe
stata, quindi, sorretta da alcun interesse, in quanto sarebbe rimasta valida ed efficace l’autorizzazione formata per silentium.

……Nel caso di specie, il Comune ha omesso di invitare alla conferenza la Provincia, il cui parere sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 8 della normativa del Piano di Bacino, a mente del quale – all’interno della fascia di rispetto (in cui ricade l’intervento, come
affermato dalla stessa determinazione conclusiva della conferenza di servizi) – sono consentiti interventi urbanistico-edilizi “a condizione che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3”.

Nel caso di specie, si tratta di un intervento che ha, comunque, rilievo urbanistico (sebbene le valutazioni urbanistiche confluiscano nell’unico procedimento autorizzatorio; cfr.: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4926/2025), con la conseguenza che la convocazione della Provincia sarebbe stata doverosa, onde acquisire il parere di tale Ente in seno al procedimento di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003.

Come evidenziato in precedenza, ai sensi dell’art. 8 della normativa del Piano di Bacino, all’interno della fascia di rispetto (in cui ricade l’intervento, come affermato dalla stessa determinazione conclusiva della conferenza di servizi), sono consentiti interventi urbanistico-edilizi “a condizione che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3”. Nel caso di specie, tale parere non è stato acquisito e, come evidenziato, la
Provincia non è stata neppure invitata alla conferenza di servizi indetta dal Comune…..

IL ‘CASO SCANDALO’ DI BOISSANO E IL CENTRO DESTRA MELONI- TAJANI-SALVINI HANNO ABOLITO L’ABUSO DI D’UFFICIO, UNO DEI REATI PIU’ FREQUENTI NEGLI ENTI PUBBLICI. Motivo ufficiale. Molti fasciscoli, con il capo d’accusa, finiscono con l’assoluzione o in prescrizione. Chi deve amministrare teme di incorrere in qualche grana giudiziaria, scatta la “paura della fire non firma“. Anche se in molti comuni c’è l’ufficio legale, in altri si può ricorrere all’abituale consulente legale.

L’abuso d’ufficio è stato recentemente abrogato con la legge 114/2024, sebbene vi siano state decisioni della Cassazione in merito, che hanno sollevato dubbi sulla sua costituzionalità, ma la Corte Costituzionale ha giudicato la decisione legittima, lasciando al legislatore la responsabilità di valutare i futuri vuoti di tutela. 

Il dr. Nicola Gratteri (il magistrato inquirente più scortato d’Italia, da oltre 25 anni) sostiene che: “Abolire l’abuso d’ufficio è un favore ai raccomandati, il potere non vuole essere controllato”. E ancora: “La riforma sull’abuso d’ufficio neutralizzerà le indagini della Corte dei Conti”. Altra dichiarazione in Tv a LA7: “La politica in questi anni non ha fatto “nessuna legge” per impedire la corruzione. E il messaggio di Papa Francesco “è rimasto inascoltato rispetto agli appelli che ha fatto. Se partiamo dalla riforma Cartabia a oggi, tutte le riforme fatte, tranne quelle del luglio 2024 sulla cybersicurezza, sono state inutili e dannose”.

2/DA SAVONA NEWS- A Loano, nella frazione di Verzi (in giunta sono due gli assessori verzini Vittorio Burastero ed Emanuela Zunino ndt), la comunità della Borgata Rivaro – più di venti residenti stabili distribuiti in dieci abitazioni – denuncia con forza quello che definisce “un grave abbandono istituzionale”. Secondo gli abitanti, infatti, il Comune avrebbe da anni disatteso i propri doveri, lasciando la borgata priva dei servizi pubblici più elementari e ignorando una situazione che viene definita di “discriminazione evidente”.

“”La via sterrata che ci collega al resto del territorio è precaria, soggetta a erosioni, frane e distrutta a ogni pioggia intensa”, affermano i residenti, che segnalano nessuna asfaltatura, nessun intervento di manutenzione, nessuna procedura di esproprio sono mai stati realizzati. La strada, costruita originariamente per esigenze industriali durante l’apertura di una cava, è rimasta per decenni in un “limbo giuridico”, con tratti ancora oggi di proprietà privata.

Nell’ottobre 2024, quando le forti piogge hanno distrutto l’unica via di accesso: “Siamo rimasti isolati e abbiamo dovuto percorrere a piedi un vecchio sentiero degli anni ’50”, raccontano gli abitanti. Nessun intervento tempestivo è stato predisposto dal Comune. Solo in un secondo momento è stato inviato un camion per ripristinare la strada.

“Il materiale non era terra battuta, ma una miscela di scarti edilizi e rifiuti – piastrelle rotte, marmo, ceramiche, vetro, mattoni, fili elettrici, pezzi metallici e chiodi”.

Si tratta di rifiuti speciali non bonificati, scaricati sul suolo naturale senza alcuna autorizzazione ambientale o tecnica”. Se confermata, la vicenda configurerebbe reati ambientali penalmente perseguibili e un possibile danno erariale, perché l’intervento pubblico non solo è stato approssimativo e privo di sicurezza, ma anche “potenzialmente pericoloso per la salute”.

L’amministrazione comunale è pienamente consapevole delle difficoltà dei circa venti residenti di Cà Rivaro e segue con attenzione la situazione della viabilità della borgata – ha spiegato il sindaco Luca Lettieri, intervenuto sul tema – A seguito degli eventi meteorologici che avevano reso difficoltoso il transito, a novembre 2024 siamo intervenuti in somma urgenza con una ditta esterna per garantire nuovamente il passaggio, mediante la stesura di stabilizzato macinato conforme alle norme. Successivamente, a fronte di segnalazioni, anche le autorità competenti hanno effettuato verifiche e hanno appurato che non sussistevano problematiche nell’utilizzo di quel materiale…siamo consapevoli che la borgata richiede interventi di manutenzione straordinaria più ampi e, compatibilmente con le risorse disponibili e la programmazione delle opere pubbliche, valuteremo le soluzioni tecniche più idonee e sostenibili per dare risposte ai residenti”.

 


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