Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

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Noli e Finale Ligure. Ecco la bozza del protocollo di intesa. Tunnel a Capo Noli. Quale futuro della vecchia Aurelia


“Valorizzare le potenzialità naturalistiche della zona nonché le possibili manifestazioni che in detto tracciato possano essere organizzate. E una rilevante valenza di carattere ambientale e naturalistico”.

La Statale Aurelia a Capo Noli

Un protocollo di condivisione. Un obiettivo comprensoriale. Nessuno ha saputo perchè dopo gli ‘annunci ripetuti’ sui media locali, Spotorno si sia ‘tirato indietro’. Il tratto della vecchia Aurelia che verrebbe dismesso è interamente nel territorio comunale di Noli che arriva fino all’ingresso della galleria del Malpasso. Dove sbucherà il futuro e promesso (finanziato?) nuovo tunnel? Si conosce l’ingresso a levante, nei pressi dello spiazzo dell’Hotel Capo Noli. Non lo sbocco verso Finale e sempre nell’area di Noli. E quale potrebbe essere l’utilizzo della dismessa galleria ferroviaria? Resterà tale?

Ci sono due aspetti che sono stati peraltro già affrontati in diversi articoli di Trucioli.it a firma di Carlo Gambetta. Forse il più importante è a quali spese si andrà incontro per rendere sicura la zona rocciosa che sovrasta e incombe sull’Aurelia. La rete ha i suoi anni e si dovrà provvedere ad una generale rafforzamento. Parliamo di costi elevati che pesano sui bilanci dei due Comuni.  Siamo tutti tranquilli che per le due città sia un’opportunità unica? Non ci siano altre soluzioni che pongono meno interrogativi? Perchè non si potrebbe ricorrere a consulenti in grado di consigliare costi-benefici-ricadute sotto ogni aspetto. Siamo sicuri che l’economia turistica delle due località possa beneficiare di un concreto rilancio grazie anche al ‘dismesso’ tratto di Aurelia? Siamo sicuri che non esistono alternative? Oppure si ritiene che in futuro la zona che sovrasta la costa possa essere sfruttata (oggi ha vari vincoli) con insediamenti edilizi-turistici, da qui la proposta (da Noli) di coinvolgere ‘eventuali privati’. Chi potrebbero essere e non è materia da segreto d’ufficio. Semmai di tutela dell’ambiente e di interesse pubblico. Per non nascondere nulla ai cittadini, nessuna volpe sotto l’ascella si direbbe.

2/PROTOCOLLO D’INTESA- TRA Comune di Finale Ligure C.F. P.IVA _______, con sede legale in Fianale Ligure (Prov. SV), CAP 17024, Via Pertica 29, PEC comunefinaleligure@legalmail.it, rappresentato dal Sinadaco pro tempore, Angelo Berlangeri, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale
n__del ___
[È PREFERIBILE INSERIRE L’INDICAZIONE DELLE DELIBERE CHE HANNO AUTORIZZATO LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO, AI FINI DELLA LEGITTIMAZIONE DELL’ESERCIZIO DEI POTERI DA PARTE DELL’ORGANO CHE OPERERÀ IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE.
Il Comune di Noli C.F. P.IVA _______, con sede legale in Noli (Prov. SV), CAP ____, Via _____, PEC
___________, rappresentato dal Sinadaco pro tempore, _______, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n__del ___
E LA
Provincia di Savona C.F. P.IVA _______, con sede legale in Savona, CAP ____, Via _____, PEC
___________, rappresentato dal Presidente pro tempore, _______, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con deliberazione del Consiglio Provinciale n__del ___
[LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI SAVONA RITENGO SIA EVENTUALE ANCHE ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO ALL’ART 3 DEL PRESENTE PROTOCOLLO, NEL CASO INDICARE TUTTI I DATI RILEVANTI PER L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ALTRI ENTI, QUALI: DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA, SEDE E INDIRIZZO COMPLETO DI PEC., ORGANO ED ESTREMI DELL’ATTO DECISORIO DEL MEDESIMO, CHE AUTORIZZANO IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA FIRMA] di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”
PREMESSO CHE
• il tratto della SS 1 Aurelia che collega i Comuni Finale Ligure (SV) e di Noli (SV) riveste una rilevante valenza di carattere ambientale e naturalistico, ricadendo all’interno degli ambiti di CONSERVAZIONE del vigente P.T.C.P. assetto insediativo ANI-CE (Aree Non Insediare – Regime normativo di CONSERVAZIONE) ed IS-CE, ed in particolare all’interno della ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE denominata “Finalese.-Capo Noli” codice IT1323201;
• al contempo il tratto viario della Statale SS1 “Aurelia” in località Capo Noli è caratterizzato da problematiche di dissesto idro-geologico che interessano la scarpata sovrastante le quali, negli ultimi 20 anni, hanno determinato necessarie limitazioni al traffico veicolare, con periodiche chiusure totali o parziali della circolazione sul tratto stesso; tali limitazioni determinano un impatto negativo sull’accessibilità degli abitati di Noli e Finale Ligure, con riferimento sia alla popolazione residente sia agli importanti flussi turistici che costituiscono elemento fondante dell’economia dei luoghi stessi;
• molteplici proposte di riassetto alternativo della suddetta viabilità, di iniziativa sia pubblica sia privata, si sono susseguite nel corso degli ultimi 25 anni, cercando di identificare possibili soluzioni ad una problematica certamente complessa sul piano ambientale, tecnico, economico e gestionale;
• che Regione Liguria, con Legge Regionale n. 28 del 2009 – art. 5, ha previsto l’adozione di un Piano di Gestione della Z.S.C. IT1323201 “Finalese – Capo Noli”;
• che l’attuale gestione dell’infrastruttura in argomento è in capo ad ANAS S.p.A.;
• che nel 2009 veniva sottoscritta la Convenzione fra Anas S.p.A. e Regione Liguria finalizzata alla
redazione degli studi di fattibilità nonché delle progettazioni preliminare, definitiva e dello studio di
impatto ambientale della S.S.1 Aurelia – Variante di Capo Noli, in esito alla quale:
– in data 30-11-2010 Anas S.p.A. approvava il progetto preliminare “Variante all S.S. 1 Aurelia in località Capo  Noli”
– in data 28-01-2014 Anas S.p.A. ha trasmesso agli Enti competenti il progetto definitivo e lo studio di impatto
ambientale;
– in data 09-11-2016 la Regione Liguria, con Delibera di Giunta Regionale n.991/2016 esprimeva parere positivo con prescrizioni, fra cui: “Propedeuticamente all’attivazione delle fasi procedurali atte a realizzare l’opera, Anas S.p.A. deve concordare e sottoscrivere una convenzione, o analogo atto, con la Provincia di Savona e i comuni di Noli e Finale Ligure al fine di definire le modalità di sistemazione, messa in sicurezza e manutenzione del tratto di SS1 Aurelia dismesso, anche allo scopo di rende possibile l’attuazione dell’Intesa tra Enti finalizzata alla realizzazione della pista ciclopedonale compresa tra Noli e Finale Ligure, e contenente puntuali impegni di carattere finanziario. Devono essere infatti contestualmente previste opere di riqualificazione-rivalutazione sistematiche per la parte dismessa funzionalmente come arteria principale che mantiene comunque la propria rilevanza storica.”
– in data 12-02-2019 Anas S.p.A. trasmetteva bozza di Convenzione con il Comune di Noli per la regolamentazione dell’assetto proprietario e la gestione del tratto, non finalizzata in ragione dell’impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa che consentisse di recepire la prescrizione indicata nella delibera di compatibilità ambientale dell’intervento,
– in data 20-11-2020 veniva quindi sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 04-12-2009 tra Regione
Liguria e Anas S.p.A, per la formale conclusione delle attività di collaborazione progettuale relative all’intervento sulla S.S.1 Aurelia – Variante di Capo Noli;
• l’intervento è previsto nel Contratto di Programma Anas – MIT 2021-2025, con appaltabilità 2024 e un
importo dell’investimento previsto di € 59.251.500,00;
• in data 26-03-2024, si è tenuta una riunione preliminare fra Anas S.p.A, Regione Liguria ed il Comune di Noi, nella quale Anas rappresentava che, visto il passato iter autorizzativo, prima di avviare le attività progettuali di aggiornamento ed il relativo nuovo iter autorizzativo del Progetto Definitivo, risulta necessario definire la gestione del tratto di Aurelia dismesso a seguito della realizzazione della variante;
• le Amministrazioni Comunali di Finale Ligure e Noli ritengono di assoluta priorità strategica per i propri territori la realizzazione del suddetto intervento da parte di ANAS S.p.A. e la contestuale valorizzazione del tratto dismesso di Aurelia compreso tra le progressive 590+300 e 591+750, ed intendono pertanto procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa finalizzato alla definizione della gestione futura del tratto di Aurelia dismesso a seguito della realizzazione della variante oggetto di prevista progettazione definitiva e successiva realizzazione da parte di ANAS S.p.A;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
Le premesse al presente protocollo d’intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 – Finalità
Le Parti intendono instaurare una futura attività di collaborazione, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad ambiti di comune interesse, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche:
a) definizione delle modalità di sistemazione, messa in sicurezza e manutenzione del tratto di SS1 Aurelia dismesso, anche allo scopo di rende possibile l’attuazione dell’Intesa tra Enti finalizzata alla realizzazione della pista ciclopedonale compresa tra Noli e Finale Ligure;
b) previsione di opere di riqualificazione-rivalutazione sistematiche per la parte dismessa funzionalmente come arteria principale che mantiene comunque la propria rilevanza storica;
c) gestione manutentiva ordinaria condivisa del tracciato viario dismesso;
d) gestione turistica condivisa di possibili iniziative che ineriscano il tracciato viario dismesso;
e) Opere di cantierizzzazione che compatibilmente con il cronoprogramma delle opere saranno avviate dal
versante finalese;
f) valorizzare le potenzialità naturalistiche della zona nonché le possibili manifestazioni che in detto tracciato possano essere organizzate;
Le attività relative alle tematiche di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi quadro/convenzioni attuative, di cui al successivo art 4, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Protocollo d’intesa.
[DAL PROTOCOLLO D’INTESA, CHE HA CARATTERE PROGRAMMATICO GENERALE, NON DISCENDONO ATTIVITÀ CONCRETE E QUINDI NON POSSONO VENIRE CONTEMPLATI COSTI DI ALCUN TIPO, MA SOLO L’INTENZIONE DI PROGRAMMARE / PIANIFICARE / PREVEDERE DELLE ATTIVITÀ, RIMANDANDONE LA REALIZZAZIONE AD ACCORDI QUADRO/CONVENZIONI ATTUATIVE. L’OGGETTO È COSTITUITO QUINDI DALLA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ COMUNE CHE LE PARTI SI PREFIGGONO DI SVOLGERE IN FUTURO, È STATO PREDISPOSTO SECONDO LE LINEE GUIDA APPRESE NELLA RIUNIONE DA ULTIMO TENUTA NON SCENDEREI ULTERIORMENTE NEL DETTAGLIO PER AMPLIARE AL MASSIMO SULLE MATERIE INDIVIDUATE LO SPETTRO DISCREZIONALE SUCCESSIVO.]
Articolo 3 – Referenti
Il Comune di Finale Ligure ed il Comune di Noli provvederanno a predisporre congiuntamente un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi quadro/convenzioni attuative e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell’eventuale proroga dell’atto.
Gli accordi quadro/convenzioni potranno prevedere la partecipazione di altri soggetti istituzionali o privati portatori di interessi convergenti o complementari ai contenuti per cui gli accordi quadro/convenzioni saranno predisposte.
[INDICAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI CHE CURERANNO I RAPPORTI TRA LE PARTI IN RELAZIONE AL PROTOCOLLO LA DOCUMENTAZIONE IN PAROLA DEVE ESSERE TALE DA CONSENTIRE DI RILEVARE, OLTRE AI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE PREGRESSA E AGLI OBIETTIVI DI QUELLA FUTURA, ANCHE QUALI VANTAGGI LA COLLABORAZIONE ABBIA OGGETTIVAMENTE PORTATO ALLE PARTI, IVI INCLUSO UN BREVE RESOCONTO DEGLI EVENTUALI COSTI E/O PROVENTI DERIVANTI DAGLI ACCORDI QUADRO/CONVENZIONI ATTUATIVE]
Articolo 4 – Accordi quadro/convenzioni attuative e termine La collaborazione tra il Comune di Finale Ligure ed il Comune di Noli è definita, per la realizzazione concreta delle attività comuni, tramite la stipula di appositi accordi quadro/convenzioni attuative cui è demandata la disciplina esecutiva delle attività, redatti nel rispetto di quanto già
stabilito dal presente protocollo d’intesa, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo. La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.
Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne delle Parti.
Le Parti potranno stipulare accodi quadro/convenzioni anche con altri soggetti così come previsto all’art 3 comma 2 del presente protocollo d’intesa.
La Provincia di Savona, nell’ambito e all’interno del perimetro delle proprie competenze, al fine di garantire che le iniziative indicate nel protocollo in argomento si svolgano nella maniera più efficace ed efficiente possibile, anche nell’ottica di implementare la rete viaria disponibile sul territorio e renderla maggiormente fruibile, tenuto conto degli specifici flussi di traffico riscontrati in loco e della spiccata valenza turistica e strategica dei territori serviti, si impegna a favorire l’attivazione di un Tavolo Tecnico presso la sede provinciale per vigilare e, laddove possibile, facilitare
l’attuazione dei programmi di intervento e dei progetti.
Articolo 5 – Trattamento dei dati
In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Protocollo di Intesa.
Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
La collaborazione di cui al presente protocollo d’intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell’altra Parte. L’eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.
Articolo 7 – Durata, proroga, recesso
Il presente Protocollo d’intesa ha durata di … anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, autorizzata dai rispettivi organi competenti e sulla base di un accordo scritto .
Le parti potranno recedere dal presente protocollo solo per giusta causa così come disposto dall’art 2119 c.c.. In caso di recesso gli accordi quadro (o convenzioni) già stipulati dovranno essere regolarmente adempiuti fino alla data di scadenza.
[PER COMPLETEZZA POTREBBE IN ALTERNATIVA PREVEDERSI CHE: In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal presente protocollo, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R., da inviare almeno ….. prima della scadenza. In tal caso, la parte recedente dovrà versare all’altra entro……….. gg. dal recesso la somma di € ………… a titolo di penale QUESTA è UN’IPOTESI INTERMEDIA FRA QUELLA MODIFICATA E QUELLA SUPRA INTRODOTTA (MA NON RITENGO SIA PREFERIBILE!)]
Articolo 8 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Savona sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione e
l’esecuzione del presente Protocollo di Intesa.
[PER TUTTE LE EVENTUALI CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DELL’ATTO LE PARTI POSSONO DETERMINARE LIBERAMENTE IL FORO DI COMPETENZA, TUTTAVIA PER RAGIONI DI ECONOMICITÀ È OPPORTUNO VENGA SCELTO QUELLO DI SAVONA. È FORTEMENTE SCONSIGLIATA LA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALL’ARBITRATO, SEMPRE PER RAGIONI DI ECONOMICITÀ
Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo
La presente convenzione viene sottoscritta in originale cartaceo e redatta in n. … copie originali.
OPPURE
La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.
L’imposta di bollo è assolta …. Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo
2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e
ss.mm.ii.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.

 

 


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