Una nuova sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, la No.103 pronunciata il 10 febbraio 2017 e depositata il 20 febbraio ha interessato un avviso di accertamento IMU 2013 (comodato d’uso tra genitore e figlio) tra una cittadina ricorrente e il Comune di Noli.
Si possono così leggere i motivi del ricorso, così come le controdeduzioni del Comune di Noli.
Ma quello che può interessare all’opinione pubblica, in questo specifico caso anche al sottoscritto, sono i motivi della sentenza.
Oggetto del ricorso è la sussistenza a beneficiare del diritto alla aliquota ridotta della ICI prima e dell’IMU successivamente nel caso di cessione dell’alloggio in comodato gratuito ai figli; oltre alla presenza dei requisiti di stretta parentela (genitorie figli) per la concessione della riduzione della aliquota dell’imposta si richiede la presentazione di una autocertificazione redatta su un modulo appositamente predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di Noli.
La parte ricorrente allega agli atti il modulo da lei presentato nel 2010 per beneficiare della agevolazione dell’ICI e l’Ufficio Tributi allega la copia dell’atto presentato, sempre dalla ricorrente nel 2015, in vigenza IMU. I due modelli sono praticamente identici e l’unica differenza che si nota, oltre alla diversa composizione della stampa, è il richiamo al punto 2 dell’art. 3 ter del Regolamento Comunale IMP vigente (assimilazione abitazione principale) che non esisteva nella precedente dichiarazione, e che non ne muta la sostanza. Per tutto il resto i modelli sono praticamente identici e, quindi, il Comune di Noli non può affermare di non essere in possesso di una autocertificazione valida con la quale la ricorrente ha fatto presente sia di essere proprietaria dell’alloggio in questione che di aver concesso lo stesso immobile in comodato alla figlia M. M. che vi abita dal gennaio 2009.
E’ lo stesso decreto legge n. 201/2011 che all’art. 13, comma 12 ter recita: “…restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili”. La lieve differenza nella forma del modulo non lo priva della intrinseca validità della sostanza, che è quello che necessita per la concessione e trasparenza che devono qualificare gli atteggiamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti degli Utenti e dei Cittadini in genere”. Mi permetto suggerire di rileggere attentamente questo ultimo periodo, per poi alla fine fare le opportune considerazioni nei confronti del palazzo.
La Commissione, dunque, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Noli al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 300,00.
COMMENTO
Questo è un ulteriore esempio di come viene gestito l’Ufficio Tributi del Comune di Noli. Si riconferma la cinica determinazione di voler far cassa a tutti i costi, con l’imput ed il consenso dei responsabili amministrativi: sia ben inteso…di quelli di prima come quelli di adesso! Ecco perchè la minoranza di “Semplicemente Noli” a mio avviso ben si guarda dal chiedere spiegazioni con una interrogazione, a mio parere molto più preoccupante di quella sua tempo formulata per sapere quali azioni intraprendere per limitare lo sporco del naturale “guano” dei colombi in Via Sartorio.
Personalmente ho sempre creduto, per principio, alla doverosa capacità politica/amministrativa da riporre nei confronti del consenso che i cittadini concedono ai propri amministratori, TUTTI, sia maggioranza come minoranza, consapevoli di consegnare loro la gestione del territorio e del portafoglio.
Premesso che la lotta all’evasione è sacrosanta, l’attuale normativa che la regola a livello comunale così come concepita, talvolta dà adito ad “abusare” del potere. Infatti, il dover raggiungere a tutti i costi obiettivi previsti con incentivi anche attraverso accertamenti impropri per carenza di incrocio dati, come ad esempio la sentenza descritta su Trucioli No. 104 del 15 dicembre 2016 (vedi……) oppure ultimamente quella segnalata sul No. 109 del 19 gennaio 2017, con spese a carico della comunità, viene recepito nel palazzo con indifferenza… Ribadisco, basta che il contribuente lo sappia…
Dopo aver letto questa sentenza, ho personalmente constatato sulla mia pelle quello che può considerarsi “quel qualcosa che non ti dovresti aspettare”. Ho creduto nella capacità interpretativa dell’Ufficio Tributi del Comune di Noli, ho pagato indebitamente una somma non dovuta con l’aggiunta di sanzioni. Oggi, senza possibilità di risarcimento, i miei euro contribuiscono comunque a raggiungere quel famoso obiettivo che permette spartizioni di denaro a volte non dovuti. Quanti come me, che per poche centinaia di euro non hanno optato per un ricorso, oggi si trovano a farmi compagnia? Questo non mi conforta!!! Anzi…
L’essere rassegnati è una forma di tradimento: io non lo sarò mai, per principio.
LUTTI CITTADINI
MAGLIO Fiorenza, 43 anni,Assistente sociale presso il nostro Comune da diversi anni, era conosciuta ed apprezzata per la sua indiscussa umana professionalità. Chiaramente lascia un vuoto nel servizio alla comunità che, con affetto, ha inteso dimostrare il riconoscimento con la sua presenza ai funerali in una chiesa affollata.
LABOVE Innocenza (Agostina) ved. Caviglia si è spenta a 95 anni, lasciando i suoi due figli con le loro famiglie. Casalinga nolese, donna semplice e riservata, viso sempre sereno, ancora ultimamente gradiva fare, accompagnata, i salutari “due passi” sulla passeggiata di Noli.
Carlo Gambetta