Un assessore di peso, un volto popolare, sesto negli eletti nella lista ‘per Loano Lettieri sindaco’, una lunga e coerente militanza politica con Forza Italia tra Comune e Provincia. Giovan Battista Cepollina, già presidente del Consiglio Comunale, assessore dall’agosto 2024 con delega Ambiente, Put e Verde pubblico.

Il suo nome emerge nel ‘caso antenna story’ di cui Trucioli.it si è occupato in esclusiva con due articoli criticati, parrebbe, dall’Amministrazione comunale perchè considerati ‘fuorvianti’.
Persino laddove si fa presente che il manufatto che doveva sorreggere la struttura (palo) di 30 m. di altezza è stato considerato dai tecnici comunali che hanno seguito la pratica un blocco di cemento amovibile e non già fisso.
Riteniamo che il blocco di cemento possa essere ad una profondita, nel terreno, di 2-3 metri e con una superficie di 5-6 mq.
Il 25 settembre 2025. Titolo- Loano: Il Consiglio di Stato condanna Comune e Iliad Italia s.p.a. In causa 28 cittadini contrari a impianto di telefonia di una stazione radio base (4280 visualizzazioni)
Trucioli.it ha chiesto all’assessore GB Cepollina quale ruolo abbia avuto nella ‘bocciata’ installazione dell’antenna come proprietario di uno dei terreni dove si trova già un pianto.
Cepollina: “Tramite un professionista del settore, che ha seguito tutte le pratiche, ho affittato, se non ricordo male nel 2021, una porzione di terreno alla società WINVIT e successivamente, nel 2024 gli ho venduto l’area. Non ho avuto nessun rapporto con Iliad. L’antenna è stata autorizzata regolarmente e posizionata già da alcuni anni, è al centro di un terreno distante da abitazioni. Se la domanda voleva essere “ha venduto lei il terreno ad Iliad dove doveva essere posizionata l’antenna bloccata dal consiglio di stato?” La risposta è no. (Trucioli.it del resto ha documentato nell’ultimo articolo non indicando il nome di Cepollina ndr).
“Spero, signor Corrado, abbia preso atto di quanto sopra, in relazione a quanto scritto nel suo articolo a riguardo alla sentenza relativa all’altra antenna mi preme sottolineare che la vostra ricostruzione della sentenza è parziale e fuorviante. Il Consiglio di Stato non ha mai messo in discussione la legittimità urbanistica, la sicurezza dell’impianto o la tutela della salute: ha semplicemente annullato l’autorizzazione per un vizio procedurale, cioè la mancata acquisizione del parere della Provincia previsto dal Piano di Bacino. Non si è trattato di “dimenticanza”, come insinuato, ma di una diversa interpretazione delle competenze – oggi in capo alla Regione – e della natura dell’opera, che gli uffici avevano ritenuto “amovibile”. Il giudice ha fatto una valutazione diversa, tutta tecnica. Presentare questa vicenda come la “sconfitta del Comune schierato con le multinazionali” è una lettura politicizzata e strumentale che nulla ha a che vedere con la realtà della sentenza. Il tono dell’articolo, più che informare, tradisce un evidente astio verso l’amministrazione comunale, trasformando un passaggio giuridico formale in una crociata ideologica. Come amministrazionee ci siamo impegnati a presentare un piano antenne ma nei limiti consentiti dalla normativa nazione. Ma è importante chiarire un punto: anche se il Comune avesse avuto un piano antenne comunale più restrittivo in assoluto, il risultato non sarebbe cambiato, perché la decisione del Consiglio di Stato non riguarda affatto i limiti imposti da un piano antenne. Il “no” all’opera non nasce da valutazioni urbanistiche discrezionali, ma da questioni tecniche e procedurali legate al Piano di Bacino e al mancato parere dell’ente competente”.
Riportiamo, per non dimenticare, un passaggio della sentenza del Consiglio di stato”.
….”Venuti a conoscenza dell’autorizzazione all’installazione di questa nuova stazione, gli appellanti hanno presentato richiesta di accesso agli atti, evasa dal Comune di Loano in data 18.11.2024. Dalla disamina di tale documentazione gli appellanti hanno esposto di aver appreso che il progetto prevedeva la realizzazione di una base cementificata, sulla quale doveva essere installato un palo di 30 metri.
Ritenendo il progetto lesivo dei propri interessi, gli appellanti hanno adito il T.A.R. per la Liguria, deducendo l’illegittimità degli atti in precedenza indicati in quanto:
i) l’opera non avrebbe potuto ritenersi amovibile, come prescritto dalla disposizione di cui all’art. 8 del Piano di Bacino, operante in ragione della prevista collocazione della stazione radio base nella fascia di rispetto; ii) non sarebbe stata accertata la non
compatibilità dell’opera con il piano antenne del Comune di Loano”.
UNA LETTRICE SCRIVE:
NON DIMENTICATE BOISSANO
Conflitto di interessi e incompatibilità (art. 78 TUEL; art. 97 Cost.)
L’art. 78, comma 2, TUEL dispone che “gli amministratori devono astenersi dal prendere parte a decisioni in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli del Comune” e più in generale di anteporre l’interesse pubblico a quello privato;.
- Cons. Stato, Sez. V, 12.06.2018, n. 3623: il conflitto di interessi va valutato non solo in astratto ma anche in concreto, quando l’interesse personale interferisce con la funzione pubblica.