L’ingiunzione fiscale è uno degli atti finali del procedimento amministrativo finalizzati all’attuazione della presa sanzionatoria.

Come tutti gli atti amministrativi soggiace a specifici requisiti di forma, primo tra tutti la motivazione, che deve essere completa e deve consentire all’ingiunto di capire. In particolare l’ingiunto deve essere edotto della violazione (verbale d’infrazione, con indicazione della data e del luogo del fatto) nonché dell’avvenuta notifica del verbale (luogo, data e modalità di consegna -consegna a persona o compiuta giacenza). La mancanza di motivazione è causa di nullità, assoluta ed insanabile. Dopo l’avvenuta notifica, il procedimento amministrativo, dopo la rituale notifica dell’ingiunzione, evolve nel procedimento di riscossione
La procedura di riscossione inizia con la formazione del ruolo per il titolo esecutivo. Si tratta di un provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto, dal Sindaco o dal Presidente della Giunta provinciale o regionale – a seconda che l’infrazione sia stata accertata, rispettivamente, da un organo appartenente allo Stato, all’Amministrazione comunale, all’Amministrazione provinciale o regionale.
Il ruolo, viene così dato in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione. Questi provvede a notificare all’obbligato una cartella di pagamento in cui sono indicati: l’ammontare, le modalità e la causale della somma da versare (maggiorata del 10% per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile).
Il pagamento dovrà avvenire presso l’esattoria indicata sulla cartella.
L’esecuzione forzata Se l’obbligato non provvede al pagamento, né presenta ricorso, si procede ad esecuzione esattoriale. Tale esecuzione va iniziata entro 5 anni dalla notifica della cartella, mediante l’espropriazione forzata:
– l’ufficiale esattoriale notifica all’inadempiente l’avviso di mora, con cui intima di pagare entro 5 giorni;
– se l’obbligato i non adempie, si procede a pignoramento dei beni (prima sui mobili e poi sugli immobili) che, decorsi 10 giorni (termine ordinatorio), saranno asportati e venduti all’incanto al fine di soddisfare con il ricavato l’esattore (l’eventuale eccedenza è restituita al debitore);
– la procedura cessa con restituzione del bene pignorato se, prima della vendita, il debitore provvede a pagare quanto dovuto all’esattoria o all’ufficiale esattoriale.
Qualora l’esecuzione nei confronti dell’esecutato non dia un esito positivo o del tutto positivo, per incapienza del ricavato dalla vendita, si procederà nei confronti di altro coobbligato in solido, per il pagamento della sanzione rimasta in tutto o in parte inevasa.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni del codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. In particolare ogni atto con il quale la pretesa sanzionatoria viene esercitata (tra questi la notifica del verbale e quella del l’ingiunzione di pagamento) interrompe la prescrizione, spostandola, ciascuno, in avanti di cinque anni dal momento della sua notifica.
Può essere utile ricordare il principio sulla responsabilità in solido dell’Ente titolare del potere sanzionatorio ed il privato incaricato della riscossione, fissato dalla Cassazione con Cass.Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011: “In tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall’ente titolare del potere sanzionatorio – nella specie il Comune – che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo”.