Giornata Europea Giustizia civile. L’ iniziativa di oggi trova origine nelle disposizioni emanate dal 2003 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa con il fine specifico di informare gli italiani sul funzionamento della giustizia civile nelle rispettive realtà territoriali. È per questo che siamo chiamati a rendere conto alla cittadinanza dell’attività svolta nell’ultimo anno.
Relazione del presidente sezione civile, dr. Alberto Princiotta
L’ iniziativa di oggi trova origine nelle disposizioni emanate sin dal 2003 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa con il fine specifico di informare gli italiani sul funzionamento della giustizia civile nelle rispettive realtà territoriali. È per questo che oggi siamo chiamati a rendere conto alla cittadinanza dell’attività svolta nell’ultimo anno.
Ciò premesso, vorrei condividere con Voi alcune riflessioni su tre argomenti:
1.- le ragioni dell’efficienza del tribunale savonese;
2.- i cambiamenti in atto nel sistema della giustizia a Savona;
3.- le prospettive per il prossimo futuro.
1.- sul primo argomento, dati alla mano, la dr.ssa Canaparo ha ricordato che il nostro tribunale, nonostante varie difficoltà, continua ad essere uno dei più efficienti in Italia.
Vorrei, quindi, brevemente intrattenervi su quelli che ormai da anni sono i nostri punti di forza.
Brevemente perché il nostro tribunale costituisce una struttura complessa ed articolata, con pianta organica di 24 magistrati professionali, 12 magistrati onorari e di 93 dipendenti amministrativi con grosse carenze di organico del personale di cancelleria (che oramai rasentano il 50%) e con un vasto bacino di utenza, il cui funzionamento è interessato -come tutti i tribunali italiani- da una serie di riforme che ne hanno condizionato il funzionamento.
Le ragioni della nostra efficienza vanno individuate in tutta una serie di interventi di natura organizzativa che si sono affinati nel tempo e nella capacità di gestire la riforma Cartabia.
Sono fattori che interagiscono tra loro e direi che ruotano intorno a due capisaldi:
.- l’ estrema attenzione che abbiamo da tempo alla organizzazione ed alla efficienza del lavoro giudiziario sempre nel rispetto della qualità del servizio reso ed
.- il forte spirito di squadra che esiste tra i tre protagonisti del servizio giustizia: gli avvocati, il personale amministrativo ed i giudici. Queste tre categorie -che singolarmente prese hanno anche certamente i grossi problemi su cui forse dovremmo parlare a lungo- hanno dimostrato di saper collaborare tra loro con spirito costruttivo.
Uno tra gli elementi decisivi della nostra organizzazione che ha consentito negli ultimi anni la fortissima riduzione dell’arretrato consiste nella cura della rilevazione statistica.
Da noi, precorrendo i tempi, su impulso della dr.ssa Canaparo, è stato costituito un efficiente pool statistico che è costantemente attivo e che consente di monitorare l’ andamento del lavoro giudiziario rilevandone le criticità: si è rivelato un fattore fondamentale per consentire di aggredire le cause più vecchie che sono state monitorate sino alla loro definizione.
Sempre precorrendo i tempi -ed anche qui è giusto ricordarlo ancora su impulso della dr.ssa Canaparo- abbiamo costituito l’ ufficio del processo. Cambiando metodo rispetto al passato, abbiano organizzato la gestione delle cause con un lavoro svolto in equipe prevedendo innanzitutto la possibilità di affidare ai giudici onorari lo svolgimento dell’ attività istruttoria (in concreto di sentire i testi per valutare la situazione in fatto e poter decidere le cause all’ esito di una adeguata istruttoria). Svolgendo tale delicata attività, che è anche estremamente dispendiosa in termini di tempo, i giudici onorari operano seguendo le direttive del giudice professionale che rimane assegnatario della causa di cui decide ogni fase significativa.
Questo sistema ha consentito al giudice professionale di concentrarsi nella definizione delle cause più datate e di ridurre i tempi processuali; ha potuto anche gestire più proficuamente le udienze di snodo ed avere più tempo per redigere e depositare tempestivamente i provvedimenti giudiziari (vero collo di bottiglia della ns attività).
Altro fattore decisivo nel raggiungimento del risultato di una forte efficienza è stato l’ impegno che abbiamo avuto per far funzionare la giustizia digitale ed il processo civile telematico di cui, sin dall’ inizio, molti di noi ( certamente io e la dr. Canaparo), ne sono stati dei convinti fautori intravvedendone sin da subito le enormi potenzialità nonostante le iniziali enormi difficoltà applicative.
L’ uso del telematico ci ha consentito di lavorare in un modo nuovo.
Oggi è notevole la differenza di efficienza tra il giudice che utilizza a fondo le “nuove tecnologie” e quello “classico”.
Solo per dare qualche indicazione ma gli aspetti sono tantissimi il nuovo “modello di giudice telematico e che opera con criteri manageriali ” (espressione orribile ma non me ne vengono in mente altri): .- acquisisce rapidamente informazioni sugli orientamenti giurisprudenziali, .- controlla continuamente l’ andamento del ruolo monitorando costantemente i processi pendenti da più tempo, .- monitora le istanze urgenti depositate sulla piattaforma telematica, .- applica con intelligenza il calendario del processo evitando tempi morti, .-è più accurato e rapido della redazione dei provvedimenti e dei verbali di udienza, .-utilizza la varie tecniche acceleratorie quali ad esempio la motivazione contestuale, .-segue l’attività dei CTU, .- è costantemente raggiungibile sulla posta elettronica del dominio giustizia, ecc.
Ne potremmo parlare a lungo, ma evidentemente manca il tempo.
Anche in occasione dell’ entrata in vigore del processo civile telematico è stata forte la collaborazione tra avvocati e giudici. Insieme abbiamo redatto i protocolli necessari per consentire l’ utilizzo del PCT, abbiamo previsto la costituzione del fascicolo di cortesia e tutta una serie di accorgimenti che hanno consentito di essere stati a suo tempo il tribunale del distretto con il maggiore numero di depositi di provvedimenti giudiziari.
Quando è entrato a pieno regime, siamo diventati più efficienti; la fine dell’ era cartacea e la forte spinta telematica (che a Savona, forse, è stata più veloce che in altre parti d’ Italia) ha determinato una svolta, ha migliorato e velocizzato l’ attività; a cose fatte il processo civile telematico è stato provvidenziale anche per gli avvocati: penso a tutte le difficoltà conseguenti alla soppressione della Sezione distaccata di Albenga ed alla disastrosa situazione dei collegamenti autostradali in tutto il ponente ligure.
L’ utilizzo dei programmi informatici ci ha consentito di superare l’ emergenza Covid ed è stato decisivo per gestire con successo la Riforma Cartabia entrata in vigore il primo marzo 2023.
Forse i cittadini non lo sanno ma questa riforma ha messo a dura prova tutti gli operatori del settore.
Va detto senza paura di esagerare che ci ha traumatizzato per la sua portata, per i fortissimi cambiamenti dei metodi lavorativi il tutto aggravato dalla ristrettezza del tempo a disposizione perché di fatto in pochi mesi è stata elaborata ed è entrata in vigore (per giunta il Governo ne ha anticipato anche l’ entrata in vigore il primo marzo 2023 rispetto alla data originariamente fissata dell’1 luglio 2023).
Anche qui tuttavia siamo stati premiati dalla nostra pregressa laboriosità e dalla nostra organizzazione che ci aveva consentito di ridurre fortemente l’ arretrato: entrambi questi due fattori ci hanno permesso sin dall’ entrata in vigore della riforma di lavorare sui processi più recenti (introdotti dopo l’1 marzo 2023) che dovevano essere gestititi con i nuovi riti Cartabia.
Abbiamo quindi evitato quelle situazioni paradossali che si sono, invece, verificate in molti altri tribunali in cui i giudici che (chiamati a trattare con corsie preferenziali le cause più vecchie) hanno dovuto differire la trattazione delle cause nuove che, invece, -secondo il nuovo modello processuale delle memorie anticipate rispetto alla prima udienza- avrebbero potuto essere decise.
Vorrei provare ad essere chiaro con un esempio perché forse non è facile comprendere: il giudice che ha sul ruolo duecento cause ultratriennali in una logica di giustizia ma anche per rispettare anche le direttive del Consiglio Superiore della Magistratura deve definire queste procedure prioritariamente.
Quindi questo ipotetico giudice già pesantemente zavorrato dalle 200 vecchie cause, dopo il primo marzo 2023, ha avuto assegnate le nuove cause introdotte con uno dei riti previsti dalla riforma cartabia.
In particolare il rito ordinario (cioè quello che dovrebbe essere utilizzato di regola), modificando l’ originaria impostazione processuale precedente, prevede che alla prima udienza, dopo che gli avvocati hanno depositato in rapida successione diverse memorie, il giudice sia in condizione di procedere e definire il nuovo processo. Tuttavia, non può farlo se prima non ha eliminato le cause antecedenti; quindi, paradossalmente, deve necessariamente rinviare la trattazione delle cause introdotte con i nuovi riti.
A Savona, invece, questo non è successo perché in assenza di arretrato abbiamo potuto lavorare con successo sulle “nuove cause” introdotte con i nuovi riti processuali.
Poi, forse prima di altri, abbiamo affrontato le novità processuali cercando anche di superare alcune criticità della Riforma Cartabia.
Si tratta di questioni tecniche, ma detta semplicemente, la Sezione civile con linee guida condivise e comunicate al Consiglio Ordine Avvocati ed alla Camera civile ha sfruttato le opportunità consentite da talune nuove norme in tema di verifiche preliminari per velocizzare i tempi di trattazione risolvendo tempestivamente questioni suscettibili di ritardare il processo (ad esempio in tema di irregolarità di notifica, di chiamata in causa di terzi).
Sempre al fine di ridurre i tempi processuali, si è concordato che, anche nelle vertenze introdotte con il rito ordinario, il giudice debba valutare se la causa non sia particolarmente complessa. In questo caso fissa anticipatamente un’ udienza per valutare con i difensori la conversione del rito ordinario in sommario (lasciando a limitati casi l’ uso del rito ordinario).
Con una delibera di sezione condivisa con gli avvocati è stata prevista la linea guida di ritenere che l’ effettiva tutela del contraddittorio sia garantita da una interpretazione estensiva del “giustificato motivo” previsto dalla nuova legge processuale (art. 281 duodecies cpc) rendendo così effettivo il diritto di difesa delle parti anche nel procedimento semplificato di cognizione in cui utilizzo è in costante aumento e consente significative riduzioni dei tempi processuali.
Devo anche dire con orgoglio che ieri -leggendo il decreto legislativo appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- tutte le prassi che avevamo introdotto sin dai primi mesi di entrata in vigore della Riforma Cartabia sono state recepite dal Legislatore nella legge 31 ottobre 2024 n. 164 che entrerà in vigore il 26 novembre p.v.
E qui forse viene da chiedersi: siamo stati bravi nel cercare “correttivi” per far funzionare sin da subito il nuovo processo civile od il Legislatore ci ha messo troppo tempo per intervenire su storture evidenti ?
Forse la verità sta nel mezzo, ma è certo che questa serie di riforme sta mettendo a dura prova il funzionamento del sistema civile.
2.- Il secondo argomento vorrei parlarvi sono i grandi cambiamenti in atto nel sistema della giustizia.
Qui il riferimento principale è la Riforma Cartabia che, come accennato, non essendo gravati di arretrato ultratriennale, utilizziamo ordinariamente nella gestione dei processi.
Dicevamo prima che a Savona abbiamo cercato di incentivare l’ utilizzo del rito semplificato, in quanto a differenzia dell’ ordinario, privilegia nella gestione del processo l’ oralità e consente al giudice nel contraddittorio delle parti di individuare più rapidamente i punti rilevanti oggetto di causa.
La scelta del rito compete all’ attore e, quindi, all’ avvocato che in linea teorica, volendo consentire al suo assistito tutte le opportunità, può ritenere di essere maggiormente tutelato dal rito ordinario (che è però pesante e di fatto lascia meno spazio ai difensori ed giudice impedendo una gestione duttile della causa). Per questo i giudici per tranquillizzare gli avvocati che hanno scelto di procedere con il rito ordinario e, comunque, per favorire il miglior contraddittorio si sono impegnati a concedere i termini di legge, comunque brevissimi (20 e 10 giorni) per integrare le difese. Gli avvocati hanno rapidamente recepito il messaggio ed i processi introdotti con rito semplificato attualmente sono il 39%.
La controriforma di cui parlavamo prima che inizierà ad essere applicabile il 26 novembre p.v. ribaltando l’ orientamento iniziale fa diventare il rito ordinario il procedimento semplificato che potrà essere sempre utilizzata dagli avvocati prevedendosi anche -come avevamo già ipotizzato in Sezione- la facoltà per il giudice di disporre il mutamento del rito da ordinario in semplificato concedendo alle parti le memorie.
La controriforma ha consentito anche di provvedere con rito semplificato alla opposizione dei decreti ingiuntivi mentre invece ancora oggi e sino al 26 novembre p.v. i decreti ingiuntivi anche quelli di modesto valore vanno impugnati con rito ordinario che è estremamente impegnativo perché sconvolge le agende sia ai giudici che agli avvocati, drena tempo e risorse.
Nella gestione dei processi sono in aumento le udienze trattate gestite con il deposito di note scritte. Si tratta di una facoltà consentita dalla nuova legge processuale ( art.127 ter del nuovo rito) che consente ai difensori di trattare l ‘udienza con il deposito di note scritte; il giudice ristudia il tutto e provvedere sulle questioni oggetto di udienza.
Ad una prima lettura mi sembra che la controriforma ponga un freno alle udienze scritte consentendo al giudice di disporre sempre l’ udienza pubblica. Nelle intenzioni del legislatore della Riforma Cartabia avrebbe dovuto essere un metodo per ridurre i di tempi: di fatto, invece, avvocati e giudici sono sommersi da pagine da studiare che spesso fanno perdere di vista la sostanza delle questioni oggetto di causa.
Viene quindi da pensare cosa direbbero i maestri della procedura civile se potessero commentare la riforma. A cosa direbbe il Chiovenda vedendoci lavorare così lui che sosteneva che il processo ha bisogno dell’aria e della luce dell’udienza proprio perché durante l’ udienza trattata in presenza il giudice e l’ avvocato preparato possono essere più tonici raggiungendo il risultato.
L’udienza tenuta con modalità cartolare, invece, sovente “aiuta” la parte che vuole prendere tempo, rallentando il processo.
Un altro grande maestro dei tempi passati (il Satta) metteva in guardia dal processo scritto in quanto di per sè suscettibile di accentuare il formalismo dicendo che il diritto muore dove inizia il formalismo.
Neppure l’ udienza da remoto con collegamento audiovisivo risolve i problemi: in quanto è difficile da gestire quando ci sono tante parti che il giudice non vede e che parlano insieme. Fortunatamente non sta avendo successo anche se talvolta è richiesta da quegli avvocati che, rimanendo in studio, magari a centinaia di chilometri di distanza dal tribunale, sperano così di usare meglio il loro tempo. Si sono verificate poi ipotesi buffe come quella del difensore non savonese che aveva chiesto di tenere un udienza di reclamo con collegamento audiovisivo e quando siamo riusciti a collegarci abbiamo constatato che era al supermercato ed in difficoltà a trattare le questioni oggetto di causa
È certo che il nuovo processo sia uno strumento più complesso ma certamente più flessibile rispetto al modello precedente e sta a tutti noi far sì che resti anche un giusto processo, che il processo resti il luogo di relazioni umane da cui nasce la decisione.
Consapevole dell’eccessivo aggravio di una procedura scritta, il legislatore è intervenuto cercando di semplificare gli atti processuali; sono stati quindi introdotti dei limiti quantitativi che gli avvocati non dovrebbero superare nei loro scritti difensivi (40 pagine) per gli atti introduttivi, le comparse conclusionali e 36 pagine per le memorie le repliche e gli altri atti del giudizio, ed infine 5 pagine per le note scritte in sostituzione dell’udienza. Le tecniche redazionali prevedono inoltre dimensione 12 punti, interlinea 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 cm, ammesse note in calce solo per richiami giurisprudenziali e dottrinali.
Tra gli aspetti significativi della riforma Cartabia vi è anche l’incremento della competenza del giudice di pace che dal primo marzo del 2023 si occupa delle cause di valore sino a €. 10.000 (prima era 5000) e dei sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti sino a €. 25.000 (prima 20.000). L’‘incremento riguarda anche le emissioni e le opposizioni di decreti ingiuntivi. I dati statistici evidenziano un aumento di contenzioso del 27%, un aumento di emissione di decreti ingiuntivi del 46% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2022.
Si tratta di dati parziali (riferiti solo ai primi nove mesi di ogni anno ed al 30 settembre comprendendo quindi il periodo feriale per essere omogenei in relazione) ma che indicano la prospettiva di tendenza: il tribunale diventa il giudice di appello dei procedimenti passati sotto la competenza del giudice di pace e tratta le cause di maggiore complessità (considerando il rapporto che esiste di regola tra valore patrimoniale e complessità della causa).
Poi vi è anche da osservare che già da qualche tempo le cause civili “meno complesse” sono sempre meno perché oramai approdano sui nostri tavoli solo le cause più impegnative che, poi, per qualche specifico motivo sono quelle che gli avvocati non sono riusciti a comporre, a definire in via transattiva.
Negli ultimi tempi, infatti, gli avvocati – a seguito delle opportunità consentite dal legislatore contenuti anche nella riforma Cartabia- risultano svolgere l’ attività di mediazione con un successo crescente.
3.- Vorrei finire brevemente con le prospettive per il prossimo futuro a Savona.
Personalmente rimango ottimista perché il cambiamento organizzativo intrapreso da anni dal Tribunale mi sembra irreversibile e si sta consolidando con il contributo di tutti avvocati, personale amministrativo e magistrati.
Anche l’ uso delle nuove tecniche di gestione dei processi con riduzione dei tempi di definizione diventa sempre più frequente e praticato.
Direi anche che sta diventando notoria l’efficienza del nostro tribunale ed anzi, a volte, personalmente sono imbarazzato quando in udienza avvocati di altri fori mi dicono che i tempi e le prassi organizzative da loro sono diverse, ma di queste differenze a Savona avvocati e giudici siamo consapevoli ed orgogliosi. Dati i livelli raggiunti escluderei la possibilità di un peggioramento dell’ efficienza del nostro ufficio giudiziario sia pure con le difficoltà che si profilano specie per i vuoti di organico nel personale amministrativo che come già detto sta sfiorando il 50%.
Un motivo di preoccupazione credo possa essere individuato nella accentuazione del formalismo che si sta verificando ma credo che riusciremo a gestirlo magari anche con l’ impiego degli strumenti di intelligenza artificiale di cui credo si parlerà sempre di più nel futuro (nel Ministero della Giustizia ne stanno discutendo ed in Germania a quanto si sa stanno iniziando ad utilizzarla e forse la relazione del prossimo anno sarà incentrata proprio sull’ uso nella giustizia dell’ intelligenza artificiale).
Una preoccupazione, invece, credo possa sussistere per l’ ufficio del giudice di pace che, nonostante l’ aumento di competenza ed il numero dei procedimenti trattati, è fortemente sotto organico. Presenta, infatti, la scopertura del 66%: sono presenti solo due magistrati onorari su un organico di sei (e si tratta di una pianta organica fortemente sottodimensionata se si considera che sono tutti d’ accordo che dovrebbe prevedersi un organico di 10 giudici di pace).
Anche il personale amministrativo presenta una significativa scopertura: sull’ organico di sette unità, sono presenti quattro unità (di cui una in part-time per distacco sindacale); tale pianta organica peraltro neppure rivista in occasione dell’aumento di competenze determinato dalla Riforma Cartabia.
Dall’estrazione in base ai registri informatici si ottengono i seguenti dati relativi al periodo 1 luglio 2023 -30 giugno 2024 (al fine di un confronto si riportano accanto, tra parentesi i dati relativi al periodo precedente dall’ 1.7.2022 al 30.6.2023):
procedimenti sopravvenuti: n. 3310 (n. 2615 nel periodo pregresso)
procedimenti definiti: n. 3196 (n. 2670 nel periodo pregresso)
sentenze depositate: n. 772 (n. 952 nel periodo pregresso)
decreti ingiuntivi emessi: n. 2086 (n. 1443 nel periodo pregresso).
Per fronteggiare l’incremento di contenzioso dovuto all’aumento della competenza per valore del GDP, il Presidente del Tribunale -che già con provvedimento il 1° marzo 2023 aveva disposto l’applicazione nell’Ufficio di un Gop in servizio in Tribunale, il 15 gennaio 2024 ha disposto l’applicazione anche di un altro GOP.
Parimenti per fronteggiare la carenza di personale amministrativo ha anche disposto l’applicazione di tre unità di personale dal Tribunale.
Va detto comunque che, nonostante le ricordate carenze di personale, l’Ufficio del Giudice di Savona continua ad essere efficiente in quanto svolge una norme mole di lavoro e vengono depositano nei termini di legge i provvedimenti giudiziari (le sentenze ed i decreti ingiuntivi). Un’ ulteriore nota positiva è che anche presso il giudice di pace a decorrere dal 30/06/2023 è diventato operativo il Processo Civile Telematico consentendo il deposito telematico delle istanze degli avvocati e dei provvedimenti giudiziari.
Alberto Princiotta