Il Comune di Vado Ligure aveva negato la concessione edilizia ad una casa unifamigliare in quanto l’area in questione era stata di recente percorso da un incendio e poichè il fabbricato non risulta localizzato ad opera dalla strumento urbanistico vigente alla data del fatto (incendio) non può essere realizzato. Il Tar ha accolto il ricorso del privato, ha condannato il Comune che non si era costituito a 5 mila euro, tra spese di giudizio e contributo unificato.
Il ricorso è stato proposto da Maurizio Bianco, assistito dall’avvocato Mauro Vallerga. L’impugnativa riguardava due provvedimenti del Comune di Vado Ligure del 19 marzo 2014 (la precedente giunta comunale) che negava il permesso a costruire e l’autorizzazione paesaggistica per realizzare un edificio monofamigliare. Motivo ufficiale del diniego: ” L?area interessata dalla costruzione è stata recentemente percorsa da un incendio e che, poichè il fabbricato progettato non è puntualmente localizzato ad opera dello strumento urbanistico vigente alla data dell’incendio… esso non può essere realizzato…”.
Il Tar scrive: ” La disposizione di cui all’articolo 10…..legge 353 /2000 che vieta l’edificazione sui soprassuoli boschivi interessati da incendi ed impedisce destinazioni diverse da quelle in atto prima dell’incendio, mira ad impedire che l’area possa diventare edificabile per il solo fatto dell’evento incendiario….Considerata la modifica legislativa della legge 2003 . n 350 ha sostituito la necesstià, ai fini dell’edificazione, del rilascio in data è precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, della relativa concessione….la tipologia dell’intervento richiesto è pacificamente consentita, come ammesso dallo stesso Comune di Vado, non rientra nella fattispecie disciplinate dal divieto legislativo atto a impedire che aree percorse dal fuoco acquistino una disciplina urbanistica più favorevole, con uno sfruttamento ed una potenzialità edificatoria prima non possibili “.