La corsa al ‘servizio di vigilanza’ e l’assegnazione di un appalto, ha provocato una causa tra la società Vigili dell’Ordine di Genova e l’Asl 2 savonese. Chiamata in causa anche la ‘vincitrice’- aggiudicataria: STS solzioni tecnologiche per la sicurezza, con sede in Brescia. Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso, ha annullato gli atti dell’Asl, condannandola 3 mila € di spese di causa, oltre ai vari contributi di legge.
In ballo una delibera del 6 febbraio 2014 del direttore generale Asl, Marco Neirotti che aveva valutato la congruita dell’offerta fatta dalla STS, stipulando un contratto di appalto. Sia l’Asl, sia l’aggiudicataria della gara si sono costituite in giudizio, presentando circostanziate memorie.
Il capitolato speciale di appalto prevedeva che l’aggiudicatario avrebbe assunto l’obbligo di inquadrare nei propri ranghi il personale già impegnato nel servizio di vigilanza, cosa in effetti avvenuta “ma – è scritto dalla sentenza – con una riduzione del costo del costo del lavoro del 33, 67% rispetto a quanto previsto in materia…”.
Il collegio giudicante osserva che ” è in atti la presenza in Liguria di situazioni che vedono la società STS come gestore di analoghi servizi affidati da altre amministrazioni pubbliche ed in tali realtà non emerge diffuso malessere tra i dipendenti o di cattiva esecuzione degli obblighi assunti… i rilievi semmai riguardano le singole voci sul costo del lavoro che STS sosterrà negli anni pattuiti a contratto….si nota l’incidenza delle ferie sul costo del lavoro appare conforme del contratto nazionale…il tfr è in consonanza con le norme vigenti…i contributi di assistenza sanitaria integrativa regolarmente previsti…il bonus per la vacanza è previsto….computata l’indennità domenicale non già sulla base di 52 giorni annui…i permessi fruibili dai lavoratori sono stati considerati… ne le indennità sulla tredicesima…”.
Il nodo sta semmai nel fatto che la STS ha dichiarato di non avere contenziosi pendenti in materia normativa, retributiva, previdenziale ed assistenziale. Infatti con sentenza del tribunale di Savona del 19 dicembre 2013, la STS venne condannata al pagamento di indennità di vacanza contrattuale in favore di sei dipendenti…da qui una presunta violazione della legge di gara. E il collegio concorda su questa censura.
Infine l’aggiudicataria secondo Vigili dell’Ordine “aveva dichiarato di non voler ottemperare all’art- 7 che imponeva di assumere il personale già in attività senza mutare l’inquadramento, ma la STS documenta a sua volta di aver superato il problema con un verbale di accordo del 28 gennaio 2014 davanti alla direzione del ministero del Lavoro di Savona. Tuttavia non fu trovata la conciliazione tentata, come risulta da atto del 13 febbraio…” Anche in questo caso il Tar accoglie le tesi dell’opponente Vigili dell’Ordine. Di conseguenza il ricorso va accolto, il contratto concluso dall’Asl 2 è illegittimo, di conseguenza “ricorrono i presupposti che l’amministrazione ammetta la ricorrente al subentro nella situazione giuridica assicurata alla STS…”. Da qui la condanna alle spese di giudizio tra Asl e STS.
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