Non evita la condanna per diffamazione il giornalista che dopo aver attribuito fatti privi di fondamento a carico di una persona la intervista per consentire di discolparsi. A dirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 42020 depositata lo scorso mese di ottobre.
Consentire al cittadino di esporre le proprie tesi difensive dopo averlo posto sul banco degli imputati non esclude la rilevanza penale della falsità delle accuse. La stessa rettifica, dicono i giudici, non è sufficiente da sola ad evitare la contestazione del reato di diffusione al pubblico di una notizia diffamatoria.
Infatti, la falsità non è sanata con l’asserita equidistanza tra verità e non verità. La pronuncia prende spunto da alcuni articoli pubblicati su un quotidiano a diffusione nazionale sulle vicende di gruppi neofascisti in relazione alla strage di Bologna.
ALTRA SENTENZA PILOTA DELLA CASSAZIONE CIVILE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA
CASSAZIONE CIVILE:
“Il giornalista può
descrivere le
abitudini sessuali
di una persona
nel rispetto
dell’essenzialità
dell’informazione
e della dignità.
della persona stessa”.
In materia di tutela della riservatezza, il d.lgs n.196 del 2003 contempla espressamente nell’art. 136 l’attività giornalistica e quella comunque con analoga finalità (come la redazione di un libro), all’art. 137 sottrae per essa il trattamento dei dati personali all’autorizzazione del Garante (comma 1, lett. a) ed al consenso dell’interessato (comma 2), salvo stabilire, poi, nel comma 3 che “in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. Il successivo art. 139, con norma applicativa della previsione generale dell’art. 12 del d.lgs., aveva stabilito al comma 1 che “il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. A sua volta il comma 3 aveva disposto che “il codice e le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione”. Peraltro il procedimento previsto dai detti commi non ha avuto corso e, in mancanza del suo espletamento, deve ritenersi che, in sostituzione di quanto il Codice da adottarsi avrebbe dovuto prescrivere, gli effetti che la sua adozione avrebbe avuto sono da riconoscere al Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, adottato con Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (in G.U. 3 agosto 1998, n. 179). A tale conclusione si può pervenire rilevando che, avendo la norma dell’art. 139, comma 3, attribuito al Garante il potere di intervenire in caso di mancato perfezionamento del procedimento di cui al primo comma, alla mancata attivazione del procedimento di proposta ai sensi del comma 1 da parte del Garante ed all’assenza di iniziativa dell’Ordine dei Giornalisti, si deve legittimamente attribuire il significato di conservare piena vigenza alle norme del Codice di deontologia, pur emanate – com’è noto – nel vigore del precedente art. 25 della legge n. 675 del 1996. Ne è prova, d’altro canto, che, all’esito di lavori di una commissione comune con il detto Ordine, il Garante emise, come da Comunicato dell’11 giugno 2004, reperibile sul suo sito, un documento esplicativo delle previsioni del Codice.
Ciò chiarito, si osserva che il Codice esplica il concetto di essenzialità di cui all’art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 con le previsioni dei suoi articoli 5 e 6. L’art. 5 così dispone, sotto la rubrica “Diritto all’informazione e dati personali”: “1. nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. L’art. 6, sotto la rubrica “Essenzialità dell’informazione”, così dispone: “1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”. Con specifico riferimento alle abitudini sessuali, l’art. 11 del Codice così si esprime: “1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. 2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica“. E’ evidente che il rispetto dell’essenzialità dell’informazione qui evocato è quello i cui termini sono definiti dal precedente art. 6. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 17408 del 12 ottobre 2012, Pres. Amatucci, Rel. Frasca)
(Testo in http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4414&Itemid=143)