Noli – E’ mai possibile continuare a sopportare chi dimostra di non essere in grado di governare la res publica, dopo aver ricevuto fiducia? Nella autodefinita Quinta Repubblica Marinara di Noli a quanto pare, si.
Attenzione, cito la “Quinta”…perchè in quella di una volta, la vera Repubblica di Noli, simili Primi Cittadini ed i loro diretti collaboratori? democraticamente eletti dal popolo, come oggigiorno, dallo stesso sarebbero già stati rimossi a furor di popolo, onde impedire ulteriormente la palese incapacità gestionale.
Forse addirittura condannati, assieme agli aventi causa, al risarcircimento dei danni economici sopportati dalla comunità, e non solo. La Minoranza che “tace”, non agisce, non provoca informazione pubblica attraverso interrogazioni in Consiglio Comunale, nella sua bacheca, chiude il cerchio di questa chiaccherata Amministrazione Comunale (che tra tutti ci siamo scelta…!!!, ma traditi perchè confidenti in qualcosa di meglio ).
Avete forse letto qualcosa nella cronaca locale dei quotidiani, circa un’ulteriore causa legale persa al TAR Liguria da parte del Comune? Evidentemente al goshwriter del palazzo si sono indolenzite le dita, non è notizia interessante.
Non sono passati tre mesi da quando in Consiglio Comunale è stata votata una variante al bilancio per coprire un buco di oltre 3.000 € per un’imprevista causa persa. Qualcuno ha sbagliato nelle procedure?. Pare di si, ma non è stato chiarito perchè dobbiamo essere noi, la comunità a pagarne le conseguenze economiche. E se lo venisse a sapere la Corte dei Conti? Non esistono le coperture assicurative individuali per un caso simile? Nel Palazzo Comunale di Noli esistono solo le assicurazioni/certezze comunali sui premi di produttività?. La compagine di “Noli che cambia” dimostra che chi sbaglia NON paga. Tra l’altro, pare anche sia stata attivata la società assicuratrice del Comune per risarcire i danni riscontrati sulla vettura in sosta del Segretario Capo, Direttore Generale: nulla da eccepire se causato da un conducente di mezzo comunale.
Oggi ci troviamo con una sentenza del TAR Liguria, che in data 28/06/2012 “condanna il Comune di Noli al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, Cassa e rimborso del contributo unificato come per legge”. E, dulcis in fundo, al risarcimento dei danni causati dal mancato introito a causa della chiusura del locale per 42 giorni, quantificabili in € 7.100,00 più rivalutazione monetaria ed interessi. Il tutto, a mio avviso, dovrebbe superare l’ulteriore bella cifra di 10.000,00€.
Il dispositivo di quest’ultima sentenza del TAR Liguria, la N. 989 / 2012 attesta e dimostra, se ce ne fosse ancora una volta bisogno, l’impreparazione di base… del Sindaco che firma ad occhi chiusi, dell’ufficio del Segretario Capo, Direttore Generale, responsabile della legalità, della preparazione dell’atto sindacale.
“Giurisprudenza insegna…” si sente da sempre sentenziare allorquando si varca la soglia dell’ufficio del “gestore” del “garante” istituzionale della legalità amministrativa. Ed allora perchè cadere in un errore così grossolano che costa alla comunità oltre diecimila euro?. Questa sentenza è l’ultima di diverse altre cause perse, alcune già portate a conoscenza dell’opinione pubblica dal sottoscritto.
I fatti: esiste dal 1774 (millesettecentosettantaquattro) un camino da cucina che esce dal piano terra e sale incastrato sulla parete di un appartamento di diversa proprietà, sino a raggiungere il cielo aperto onde sfogare liberamente, come tutti i camini, il fumo della combustione. Questo camino, da oltre venti se non trent’anni, viene usato per smaltire i fumi provenienti da combustione di legna di un forno utilizzato per produrre pizze.
In questi ultimi anni sono state effettuate nuove costruzioni nelle immediate vicinanze, superfetazioni. Fatto stà che da diversi anni i fumi, le fuliggini, disturbano l’abitabilità di questi nuovi locali costruiti intorno, creando contenzioso. Partono le denunce. Avvocati, consulenze, perizie, si arriva in Tribunale. Il 14/02/2012 (s.e.o.) il proprietario della pizzeria viene condannato in primo grado per il reato di “inquinamento atmosferico” a duemila euro di ammenda e cinquemila di provvisionale ( da concordare in sede civile).
Nell’Agosto del 2008, il proprietario dei nuovi locali si rivolgeva all’Ufficio d’Igiene e Sanità pubblica dell’ASL , lamentando inconvenienti igienici creati dalla canna fumaria.
La visita effettuata da due tecnici del Dipartimento di Prevenzione, pochi giorni dopo, constata che …” l’esponente è proprietario di alcuni appartamenti, siti in Via…. No…, int… I locali sottostanti gli appartamenti dell’esponente sono occupati dalla Pizzeria…, condotta dal Sig….., che utilizza per lo scarico dei fumi provenienti dal forno a legna un comignolo il cui culmine si trova all’altezza di varie finestre e terrazzi di appartamenti, tra i quali quelli dell’esponente e risulta inoltre molto al di sotto dei tetti delle case circostanti”.
La relazione termina: “Si ritiene pertanto necessaria l’emissione da parte dell’Autorità Sanitaria competente (Sindaco) di un’ordinanza in cui si imponga al Titolare della Pizzeria… l’effettuazione di accurata pulizia, da ripetersi periodicamente, del condotto di espulsione dei fumi provenienti dal forno a legna, a l’installazione, ove possibile, di appositi filtri per trattenere il particolato. Si reputa opportuno inoltre suggerire all’Ufficio Tecnico del Comune di Noli la possibilità, qualora consentita dalla normativa edilizia, di fare innalzare lo sbocco del camino della pizzeria almeno fino all’altezza degli altri due condotti installati nelle immediate vicinanze”.
A mio avviso, una relazione precisa e responsabile sotto tutti gli aspetti, inviata al Direttore U.O. Igiene e Sanità dell’ASL.
Pochi giorni dopo, il 16 Agosto 2008, il Sindaco di Noli riceve la segnalazione ufficiale da parte del Direttore dell’U.O. . Facendo riferimento a quanto descritto dai due tecnici ed allegato in fotocopia, il Direttore scrive: “Si invita pertanto la S.V.ad emettere provvedimento sindacale che imponga al titolare della Pizzeria…, di sospendere l’utilizzo del forno a legna fino a quando non abbia provveduto alla esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dell’inconveniente…”. L’inconveniente non è cosa da poco, l’invito ad “imporre la sospensione”, per un Sindaco e chi lo affianca, dovrebbe essere, a mio avviso, attentamente valutato. Forse che oggi il Sindaco chiede i danni per aver lui “ottemperato” ad un suggerimento di imposizione ritenuto eccessivo, (quanto prevedibile) dal TAR?.
Dopo anni di indubbi disagi, durante i quali non è possibile che le strutture comunali non ne siano venute a conoscenza, auspicando quasi la “frustata” di un organo amministrativo qualificato quale l’ASL, è il caso di partire “lancia in resta” ordinando, di fatto, la chiusura del locale ? Perchè è chiaro che sospendere l’utilizzo del forno per una “pizzeria” significa appunto, chiudere l’attività. Perchè, in alternativa, come prassi vuole, e qui si “Giurisprudenza insegna…” non ordinare, invece e finalmente, l’esecutività di tutti gli adempimenti descritti, previsti in quanto necessari, obbligatori, entro un limite di tempo ragionevole non più procrastinabile?.
Il 12 Settembre 2008 il Sindaco “Ordina” di sospendere l’utizzo del forno. Il proprietario della pizzeria chiude quindi l’attività, presenta ricorso al TAR contro l’Ordinanza e nel contempo chiede la sospensiva, che viene accordata in data 23 Ottobre 2008, esattamente 42 giorni dopo la chiusura.
Ecco qui di seguito alcuni passi interessanti della sentenza che condanna il Comune al 100%:
1)….. “Il ricorso è fondato sul rilievo assorbente della carenza dei presupposti dell’urgenza e della contingibilità, non individuandosi nel caso in esame una situazione di imminente ed improcrastinabile pericolo per la pubblica incolumità; peraltro, l’ordinanza impugnata, imponendo determinati interventi tecnici aventi carattere risolutivo e definitivo dei problemi rilevati, eccede le finalità del momento, poichè la stessa sembra orientata, più che a disciplinare l’asserita situazione contingibile ed urgente, a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi”. ….. (Attenzione, “un assetto di interessi”….tra privati? i quali, comunque, non possono essere oggetto di giudizio di questo Tribunale, ma che lo stesso intravede e segnala.)
2)…..” Sotto il profilo soggettivo, le ragioni dell’illeggittimità del provvedimento, segnatamente la carenza dei presupposti di fatto, la carenza di adeguata istruttoria e la sproporzione tra il problema rilevato e l’atto assunto, sono di per sè indici di colpevolezza dell’amministrrazione comunale; a ciò si aggiunga che il Comune di Noli non si è costituito in giudizio e, pertanto, non ha fornito alcun elemento o circostanza contratria, idonei ad escludere la sussistenza della colpevolezza, ancorchè sotto il profilo dell’errore scusabile”…..
“Errore scusabile”…chi l’ha commesso? perchè il Sindaco non ha ritenuto di costituirsi? La domanda non credo se la ponga solo Carlo Gambetta. C’è anche chi si domanda, a mio avviso malignamente, ingiustamente: “Chi ha lavorato all’interno dei nuovi locali per eseguire gli impianti idraulici?”.
Stessa modalità è stata usata dal Primo Cittadino Repetto nel non costituirsi al TAR per difendere, dimostrare la fondatezza dell’ordinanza di sgombero della Villa Introini di Via Belvedere. Ma qui le modalità sono molto, molto più…interessanti da documentare e dimostrare: tempo al tempo…
A conferma degli strani criteri usati dal Sindaco e collaboratore/ri nell’emettere, far rispettare, difendere le ordinanze, vediamo l’ultimissima, la No. 1848 del 27 Luglio 2012.
Con questa ordinanza, la 1848/2012 con oggetto: “Movimento franoso ex aree refrattari – FG 18, MP 3-7 provvedimenti atti a fronteggiare rischi per la pubblica e privata incolumità – proroga termini”, il Sindaco, “richiamati i contenuti delle ordinanze sindacali n. 1773/2011, n.1775/2011, n.1778/2011, n.1790/2011, n.1793/2011, n.1800/2011, n.1811/2011, n.1819/2011 e 1826/2012″ ……” dispone di prorogare fino alla fine di Novembre p.v. i termini per l’ultimazione dei lavori”. Attenzione, le motivazioni sono sempre le stesse, dopo NOVE ordinanze!!!: “Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata…” Così pure: “Nel caso di inadempienza, si provvederà d’ufficio a spese dei destinatari del presente atto, alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P.”.
A partire da Marzo 2011, non mi risulta una richiesta di sospensiva o ricorsi al TAR da parte della soc. proprietaria della cava in frana. La stessa zona di cava era stata ritenuta dieci anni fa idonea, non pericolosa in base all’accordo di programma sottoscritto dal Sindaco Niccoli…., ( minoranza in Consiglio Comunale il futuro Sindaco Repetto.…) a favore della speculazione di Liguria17... . Certo, già la prima ordinanza è da ritenersi corretta e da rispettare; da subito sono stati presentati progetti di rimessa in pristino e sicurezza, di volta in volta con richieste sempre nuove, come se chi certifica, firma un progetto, poi si rende conto che, nell’attuazione, qualcosa non coincide. Viene da chiedersi dove sta la professionalità quando si citano criticità come: “esiste impossibilità di lavorare in contemporanea sui diversi livelli; possibilità di utilizzare una sola macchina operatrice; necessità di procedere in modo sequenziale per ogni cordolo”.
Sempre e comunque a disposizione sono maggioranza e minoranza… (uniti da sempre per difendere la salute dei cittadini, a salvaguardia del territorio). E sulla collina di S. Michele non è la prima volta.
L’importante è che venga certificato che non esiste “disastro ambientale”. E’ bene ricordare, comunque, che la colpa di quest’ultima frana è stata attribuita dall’Assessore responsabile Ambiente e LL.PP. (Geom. Piero Penner) in un Consiglio Comunale dell’anno scorso, alle forti, insistenti piogge cadute all’inizio del 2011. Piogge come quelle riscontrate a Genova nello stesso periodo, causando danni e morti, con inchieste della Magistratura.
Ecco un’ulteriore firma (quella del Padreterno che ha prodotto forti, insistenti piogge), che giustifica una mia convinzione: tante firme, nessun colpevole. Tutto ” in attesa di prescrizione“?
“Viva ora e sempre” chi ha pensato di produrre vantaggi alla nostra comunità e a chi dimostra, allo stato, di proteggerli. Viva la quinta repubblica governata da “Noli che cambia & N@ulum”, che si sono alternati in questi ultimi diciassette anni alla guida dei disastri sul territorio.
Fuori sacco: Domenica 29 luglio sera: mi rincresce confermare che il Sindaco Repetto e tutta la sua maggioranza non hanno visitato la mostra del “pescografo” Roberto Croce, così pure il Dott. Niccoli . Ordini di scuderia nella maggioranza? nei confronti di un compagno (R.C.) che sbaglia? Dove e perchè sbaglia? Forse ha sbagliato immortalando qualche bruttura sulle vie cittadine? Non è la prima volta che la maggioranza dà segnali di voler dimostrare epurazioni in vista delle elezioni del 2014, come successo poco più di un mese nei confronti di un altro compagno dissidente. Intanto ho ritenuto azzeccata, a mio avviso, una voce che azzarda una battuta tanto “velenosa” quanto verosimile, incontestabile: “La mostra non è mica un funerale!“….. al quale i due Sindaci non mancano.” E va bene… sembrano battute da “U Banana“.
Carlo Gambetta
2 agosto 2012