Il 7 dicembre viene pubblicato sull’Albo Pretorio una determinazione dell’Area Finanziaria, la No. 1343 del 5 dicembre 2016 con oggetto” Rimborso accertamento IMU n. 160/2014 annualità 2012 – regolarmente pagato – a seguito di ricorso perso in C.T.P. (Commissione Tributaria Provinciale) di Savona – COMPENSAZIONE IMU con 2° rata 2016″.
Si tratta di un rimborso di un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2012, il No. 160 emesso nei confronti della Sig.ra P.L. il 17/11/2014, notificato il 21/01/2015.
La contribuente in data 10/03/2015 ha presentato ricorso chiedendo anche la sospensiva alla C.T.P. Non essendole stata accordata, la contribuente ha regolarmente pagato l’avviso di accertamento per l’importo pari a € 420,88 con sanzioni ed interessi, restando in attesa dell’esito dell’udienza fissata in data 11/02/2016.
Con sentenza n° 161/2015 sez.2 depositata il 03/03/2016 la Commissione tributaria accoglie il ricorso con compensazione delle spese di lite (la metà – non quantificata – la paga…pantalone nolese) con questo finale di motivazione “…considerando la singolarità del caso (che vedeva comunque la contribuente, in base al Regolamento onerata dal dovere di comunicazione, della presenza delle condizioni per la fruizione del beneficio)”.
E’ risaputo che, a torto o a ragione, l’Ufficio Tributi del Comune di Noli è troppo spesso nel mirino della “gente” comune che lamenta, a seconda del caso specifico, incapacità a recepire, rendendo talvolta il dialogo inconcludente anche sentendosi rispondere: “noi, (l’ufficio) la interpretiamo così“, oppure:” …faccia ricorso”. C’è chi l’ha fatto; alcuni vinti, altri persi, altri sono pendenti e questo per tutta la lunga serie di tributi dovuti al Comune; a questo proposito ci sarà occasione per ritornare sull’argomento.
Da non trascurare, inoltre, le tante determine di annullamento di tributi emessi a seguito di avvisi di accertamento prodotti forse perchè è stata trascurata la banca dati e risolti poi d’ufficio, ma con dispendio di tempo da parte del contribuente oltre che denaro, se assistito da un professionista.
E’ cosa risaputa che molti “cittadini”, nel dubbio, quando non preparata, rinunciano a produrre ricorso (comunque oneroso con tanto di rappresentanza legale obbligatoria oltre i 5.000€ contestati), per cui preferisce “soccombere” e pagare quando si tratta di poche decine o qualche centinaia di €.
Questa Signora invece NO; avendo la figlia laureata in Legge, si è permessa di reagire di fronte ad una contestazione di poco più di 400€. Ed ha vinto! Il suo ricorso è stato pienamente accettato.
Il dispositivo di questa sentenza, chissà perchè non impugnato dall’Ufficio con ricorso alla Commissione tributaria regionale, mi ha sollecitato a “virgolettare”, nel suo contesto, alcune considerazioni/constatazioni da parte della Commissione e portarle così a conoscenza dei miei concittadini. Probabilmente qualcuno si identificherà in qualche caso di specie. L’importante, a mio avviso, è far conoscere cosa il Palazzo talvolta produce ormai da anni non certo a difesa e nel rispetto delle regole nei confronti dei suoi cittadini, (anche in conseguenza della “Legge Bassanini”). Leggere determine sull’Albo Pretorio con provvedimenti che incentivano e valutano a prescindere e comunque positivamente a fine anno qualsiasi tipo di risultato operativo o di immagine su specifici obiettivi, lascia perplessi. L’importante è “portare soldi in cassa“, questo è l’indirizzo primario da sempre sollecitato. Cosa giusta, se attuata in modo corretto in ottemperanza delle precise norme previste dallo “Statuto del contribuente”; non giusto quando le norme sono talvolta disattese, come meglio specificate, ad esempio per questo singolo caso, di seguito riportate.
IN DIRITTO
….” L’Atto viola il disposto dell’art.7 della legge 212/2000, Statuto del Contribuente… perchè deve consentire al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo compiuto e intelleggibile la pretesa”. Nel caso di specie, l’Avviso risulta completamente privo di tale esposizione, impedendo la conoscenza dell’iter logico giuridico a suo fondamento. Esso, in pratica, contiene il primo richiamo di alcune Delibere di Consiglio comunale, mentre ne tralascia altre (!!!) relative alla determinazione delle aliquote IMU proprio in riferimento all’anno 2012…”.
…”Trattandosi di immobili locati con contratto registrato, il Comune avrebbe potuto avere conoscenza di tale circostanza in via diretta mediante accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate… “.
(Cosa che l’Ufficio pare non adotti, con tutte le conseguenze negative per il contribuente che ciascun caso può comportare qualora non contestato, con denaro impropriamente incassato).
…” Il Ministero dell’Economia e Finanze , del resto, con DM 30 ottobre 2012, ha disposta la non doverosità della dichiarazione IMU, proprio per i contratti registrati dopo il 1° luglio 2010, poichè da tale data è stato istituito l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate, i dati catastali degli immobili locati, dati accessibili dal Comune. Per di più, al contribuente non dovrebbero più essere richieste produzioni e notizie circa elementi già in possesso dell’A.F. o di altre Amministrazioni pubbliche”. (sottolineature originali del CTP).
…“L’avviso di accertamento sarebbe da ritenere emesso e notificato in violazione dell’art.6 comma 5 della legge 212/2000, per non essere stato preceduto dal previsto della norma, invito a rendere chiarimenti o a produzioni. Il Comune, anzi, limitandosi a ribadire la legittimità del proprio operato, in modo del tutto generico, respingeva la richiesta di annullamento in autotutela, concretamente riportando un estratto del Regolamento comunale IMU per il 2012, senza rendere alcuna spiegazione. Tuttavia, dall’esame di detto Regolamento si è potuto rilevare come, l’art.3 bis (riportato nel diniego di autotutela), sia stato approvato solamente con la Delibera di C.C. n. 15 dell’8 aprile 2014, intitolato “Modifica e integrazione del Regolamento comunale in materia di IMU propria”. Pertanto, trattandosi di norma non applicabile quanto al 2012“(!!!!!!!!!!)
Come può essere definito simile comportamento tenuto da professionisti in materia?
….”Auspicabile, tuttavia, che in futuro anche gli Enti locali provvedano a fornire, con espressioni chiare, le ragioni della pretesa…. per cui sarebbe meglio che tutte le pubbliche amministrazioni tendessero a realizzarlo, pena l’affermazione dell’invalidità dei loro atti pretensivi“.
La regola che certifica:”chi sbaglia paga” giustamente applicata al contribuente che sbaglia (in buona o cattiva fede che sia), nel Comune di Noli non trova riscontro anche quando l’errore commesso all’interno del Palazzo viene certificato in contenzioso, con tutte le conseguenze negative che il caso comporta.
Un’ultima considerazione viene spontanea; se si analizza l’esito di questa sentenza, viene naturale porsi una domanda: visto il modus operandi dell’ufficio, quanti altri casi simili, se non contestati, sono stati regolarmente pagati, con l’aggiunta di sanzioni, dal contribuente? Non sarebbe azione corretta ed onesta riconoscere questi casi simili tra loro e risarcire quel cittadino contribuente?
Quel cittadino ingenuo, quello che essendo ignorante in materia si fida della correttezza dell’istituzione comunale e conseguentemente da “pantalone” PAGA, ma impropriamente.
In commercio, nella contrattazione tra privati, una tale condotta tenuta da uno dei contraenti verrebbe qualificata come fraudolenta.
Lutti cittadini
Maria Rosa (Rosetta) Vincenti, 84 anni, ha lasciato la figlia con tutta la sua famiglia, nipoti e parenti. Casalinga, era vedova di Nicola (Culin) Garzoglio, un nolese doc che ha voluto lasciare in dono al Comune alla fine degli anni 80 la sua riproduzione del “Transylvania”, inizialmente sistemata nella sala consigliare, in seguito trasferita e tutt’ora visibile nell’entrata delle scuole medie.
Carlo Gambetta