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WWF Albenga / Consiglio dei Ministri impugna legge Regione Liguria


Il WWF di Albenga, in relazione alla procedura di VIA sul progetto presentato dalla società Vista Mare S.r.l., invita la Commissione di VIA a dichiarare l’improcedibilità della valutazione, in quanto prima deve essere esperita la VAS, in presenza della richiesta di variazione di diverse norme della Variante generale al Piano Regolatore del Comune di Albenga, approvato nel settembre 2002.

Proprio in data 9 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnazione della legge della Regione Liguria n.32, del 10/08/2012, contenente “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale”.

L’impugnativa fa riferimento a “diversi profili di incostituzionalità”, ravvisabili nelle previsioni di riduzione “dell’ambito di applicazione dei piani e dei programmi soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS”, che contrastano sia con l’art.3 della direttiva 2001/42/CE, sia con il dettato del Decreto.Lgs n.152/2006 e, di conseguenza, con l’art.117 Cost. co. 1 e 2 (inosservanza del diritto europeo e invasione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. (Ex art.6 co. 3 del codice dell’ambiente, “ per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art.12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”).

La delibera citata del Consiglio dei Ministri esplicita come la valutazione sui piani o programmi sull’ambiente costituisca presupposto della VAS e non sia riducibile a semplice condizione per la valutazione di assoggettabilità a VAS: a questo proposito, invece, la normativa regionale introdurrebbe impropriamente una maggiore discrezionalità e opererebbe una modifica di norme sottratte alla sua potestà normativa. Peraltro, la discrezionalità della valutazione contenuta nel dettato normativo citato è tutt’altro che aleatoria: infatti, tenuto conto delle pronunce della giurisprudenza comunitaria, l’impugnativa del Consiglio dei Ministri sottolinea la “necessità di espletare una VAS anche nel caso in cui il piano ad essa soggetto riguardi una sola opera o progetto”, per il fatto che “la VAS estende la sua considerazione anche agli effetti cumulativi che l’opera può esprimere nel contesto territoriale in cui si inserisce”.

Nello specifico, si muovono in direzione opposta all’insidia di una discrezionalità dai limiti incerti sia l’espressa dichiarazione secondo cui la VAS riguarda il piano nel suo complesso, non un progetto in particolare, sia l’esclusione della possibilità d’inferire un criterio di proporzionalità (peraltro non previsto dalle normative vigenti in materia) fra dimensioni dell’opera e opportunità di eseguire le valutazioni sul piano: “il piano va valutato in relazione non solo al criterio della sensibilità ambientale dell’area, ma anche in relazione alla complessità degli effetti cumulativi e sinergici che l’opera sviluppa in relazione allo specifico contesto territoriale”.


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